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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Roma, Sezione 3B

per la sostituzione ex art. 117, comma 4, c.p.a. del Commissario ad acta, nominato con la sentenza del TAR del Lazio n. 22229 del 9 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202407737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: silenzio del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito in altro Paese dell'Unione europea e, nella fase successiva, contestata inesatta esecuzione della sentenza che aveva ordinato di provvedere

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Ministero sull'istanza del 19 aprile 2023. Con sentenza n. 22229/2024 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando l'adozione di un provvedimento espresso entro 120 giorni e nominando un Commissario ad acta, con un ulteriore termine di 120 giorni in caso di perdurante inerzia. Con istanza del 15 settembre 2025 la ricorrente ha chiesto la revoca e sostituzione del Commissario, sostenendo l'inesatta esecuzione dell'ordine giudiziale in occasione dell'adozione del provvedimento espresso, e ha domandato anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penale per l'ulteriore ritardo. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del reclamo perché formulato in termini generici: non è stato depositato il provvedimento espresso contestato, non ne sono stati indicati gli estremi né il contenuto, e non è stato chiarito se si tratti di atto dell'Amministrazione o del Commissario. Tali carenze impediscono di verificare l'esatta adozione del provvedimento, l'eventuale adempimento parziale, il comportamento del Commissario e il rispetto del termine decadenziale applicabile al reclamo.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda. Ha segnalato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del reclamo, assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. Ha ritenuto inoltre non ammissibile, nella sede del reclamo interno al giudizio sul silenzio, l'ulteriore domanda di condanna all'astreinte, poiché il giudice può verificare l'esatta adozione del provvedimento richiesto e gli atti del Commissario solo con la cognizione propria del rito ex art. 117 c.p.a.; la fase esecutiva resta un momento interno di quel giudizio. Ha precisato che, contro il provvedimento espresso, la ricorrente può esperire l'ordinario rimedio impugnatorio oppure, ove ne ricorrano i presupposti, l'azione di ottemperanza per violazione o elusione del giudicato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    esatta adozione del provvedimento

    Nel giudizio avverso il silenzio, anche nella fase esecutiva e nel reclamo relativo al Commissario ad acta, il giudice può verificare l'esatta adozione del provvedimento richiesto e le questioni riguardanti gli atti del Commissario.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il termine decadenziale previsto per il reclamo è applicabile, secondo la giurisprudenza richiamata, anche al rito sul silenzio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando rileva d'ufficio una questione di rito, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel reclamo relativo all'attività del Commissario ad acta nominato in un giudizio sul silenzio, la parte deve indicare e documentare l'atto espresso contestato, precisandone almeno gli estremi e il contenuto e chiarendo se sia stato adottato dall'Amministrazione o dal Commissario; in mancanza, il reclamo può risultare inammissibile per genericità e il giudice non può verificare l'esatta esecuzione dell'ordine di provvedere.
  • Il giudice del silenzio può esaminare, nella fase interna di esecuzione disciplinata dall'art. 117 c.p.a., le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto e agli atti del Commissario ad acta, ma tale cognizione non si estende a una distinta domanda di condanna all'astreinte proposta in quella sede.
  • La contestazione di un provvedimento espresso adottato in esecuzione di una sentenza sul silenzio deve essere proposta, ricorrendone i presupposti, mediante l'ordinario rimedio impugnatorio oppure mediante azione di ottemperanza per violazione o elusione del giudicato.
  • Il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. deve essere verificabile anche nel reclamo proposto nell'ambito del rito sul silenzio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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