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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19015/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Un professionista aveva convenuto in giudizio la società committente chiedendo il pagamento di compensi per prestazioni professionali svolte in relazione alla predisposizione e al deposito, presso il Comune competente, della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di sette fabbricati bifamiliari e di un fabbricato accessorio in un comparto edificatorio. La società si era opposta eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, negando di aver conferito l’incarico, sostenendo che il credito fosse illiquido e che il pagamento dovesse avvenire nel domicilio del debitore; in appello aveva inoltre contestato la prova del conferimento dell’incarico, la validità del contratto per asserito superamento dei limiti di competenza professionale del geometra e la liquidazione del compenso. In cassazione la società ha dedotto: violazione delle norme sulla competenza territoriale e sul luogo di adempimento; violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova per avere la Corte d’appello ritenuto provato l’incarico con meri indizi; violazione della disciplina sulla nullità del contratto per attività professionale esorbitante dalla competenza del geometra, con omesso rilievo officioso della nullità; e vizi nella conferma della liquidazione del compenso da parte del CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la competenza del giudice adito e la prova del conferimento dell’incarico tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la questione della nullità del contratto per eventuale attività professionale svolta oltre i limiti di competenza del geometra, trattandosi di questione attinente ai fatti costitutivi della domanda. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato in tema di competenza territoriale, ma la censura è stata ritenuta infondata per concorrente operatività dei fori ex art. 20 c.p.c.

  • art. 20 c.p.c.

    i fori del luogo di conclusione e di esecuzione del contratto sono concorrenti tra loro e con il foro generale, sicché il creditore può scegliere il giudice competente secondo tali criteri

  • art. 1182 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che il pagamento dovesse avvenire al domicilio del debitore, ma il rilievo è stato ritenuto irrilevante rispetto ai fori contrattuali concorrenti

  • art. 1327 c.c.

    richiamato nel motivo sulla competenza, senza rilievo decisivo nel caso concreto

  • art. 50 c.p.c.

    in caso di declaratoria di incompetenza in appello, il processo continua davanti al giudice indicato come competente se riassunto

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    il divieto di rimessione al primo giudice non impedisce al giudice d’appello di dichiarare l’incompetenza e indicare il giudice competente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul preteso omesso esame e sulla liquidazione del compenso, ma non decisivo per i primi due motivi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla prova e alla liquidazione, ma non accolto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e del CTU, ma il quarto motivo è stato assorbito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo errato, non quando valuti le prove e ritenga non dimostrato il diritto

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono utilizzabili se basate su elementi gravi, precisi e concordanti, la cui valutazione spetta al giudice di merito

  • art. 1418 c.c.

    la nullità del contratto, anche per illiceità dell’oggetto o violazione di norme imperative, è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito e deve essere esaminata anche in appello

  • R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. M)

    richiamato per sostenere il superamento dei limiti di competenza professionale del geometra

  • L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2

    richiamata nel motivo sulla competenza professionale per opere in cemento armato e in zona sismica

  • R.D. 2229/1939

    richiamato come normativa imperativa che riserverebbe certe progettazioni a ingegneri e architetti, con possibile incidenza sulla validità dell’incarico e sulla spettanza del compenso

  • L. 144/1949, tabella HA

    richiamata nel motivo relativo alla liquidazione del compenso professionale, ma il relativo esame è stato assorbito

  • art. 342 c.p.c.

    la questione di nullità poteva essere esaminata anche se il gravame non fosse particolarmente specifico, in quanto rilevabile d’ufficio

  • art. 345 c.p.c.

    la nullità contrattuale è eccezione in senso lato e può essere rilevata anche in appello

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale, quando il giudizio abbia ad oggetto un credito contrattuale, i fori del luogo di conclusione e del luogo di esecuzione del contratto sono concorrenti tra loro e con il foro generale del convenuto; il creditore può quindi incardinare la causa secondo uno qualsiasi di tali criteri di collegamento.
  • In appello, se il primo giudice ha erroneamente deciso nel merito pur essendo incompetente, la parte conserva interesse a riproporre l’eccezione di incompetenza; il giudice d’appello, accertata l’incompetenza, deve dichiararla e indicare il giudice competente, senza poter trattenere la causa nel merito salvo i casi consentiti dalla legge.
  • La prova del conferimento di un incarico professionale può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gli elementi valorizzati siano gravi, precisi e concordanti; tale apprezzamento compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti il materiale istruttorio e ritenga non dimostrato il fatto costitutivo della domanda.
  • La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità dell’oggetto è questione rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in appello, quando la validità del titolo contrattuale costituisca presupposto della pretesa azionata.
  • Se l’attività professionale dedotta in giudizio potrebbe eccedere i limiti di competenza del professionista, il giudice deve verificare specificamente tale profilo, perché esso può incidere sulla validità del contratto e sulla stessa esigibilità del compenso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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