Cassazione Penale, Ordinanza n. 10207/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per tentato omicidio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, carenze motivazionali della sentenza impugnata. In particolare ha contestato: la mancata illustrazione dell'elemento psicologico del reato; la possibilità di riqualificare il fatto come lesioni personali, peraltro di lieve entità; l'eccessività della pena irrogata. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità, e perché la sentenza di merito aveva comunque motivato valorizzando la zona del corpo attinta, la reiterazione dei colpi e la condotta successiva al fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure tendevano a sollecitare una diversa lettura degli elementi fattuali e probatori, preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente sul dolo omicidiario e sulla quantificazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Reato presupposto oggetto di contestazione, qualificato nella forma tentata; la Corte richiama il tentato omicidio come fatto storico e giuridico scrutinato.
art. 56 c.p.
La vicenda riguarda un tentativo di omicidio; la Corte valuta la sussistenza dell'intenzione omicida alla luce delle modalità dell'azione.
art. 616 c.p.p.
Serve per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né l'autonoma adozione di una diversa ricostruzione probatoria più plausibile secondo il ricorrente.
- Le censure di legittimità sulla motivazione sono deducibili solo quando la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti essenziali; sono invece inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, la completezza o il rigore della motivazione, oppure che chiedono una diversa valutazione delle prove.
- Nel tentato omicidio la scarsa entità, o persino l'assenza, delle lesioni non esclude di per sé l'intenzione omicida, potendo dipendere da fattori indipendenti dalla volontà dell'agente come il movimento improvviso della vittima, una distanza errata o una mira imprecisa.
- Ai fini della configurabilità del tentato omicidio, elementi come la zona del corpo attinta, la reiterazione dei colpi e la condotta successiva al fatto possono essere valorizzati come indicatori dell'elemento soggettivo.
- La contestazione della pena, quando si risolva in una mera affermazione di eccessività non sorretta da specifiche argomentazioni critiche, non è idonea a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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