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Sentenza

Sentenza n. 1013/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 297 del 12 febbraio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 297 del 12 febbraio 2024. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 21 maggio 2026, ha riferito che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il pagamento effettuato dall’amministrazione pienamente satisfattivo e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è stata motivata applicando il principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario il giudizio. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa nel corso del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ma deve comunque regolare le spese valutando quale parte sarebbe risultata soccombente alla luce della condotta tenuta e della fondatezza della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l’adempimento integralmente satisfattivo eseguito dall’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite; queste devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la condotta processuale può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese, anche se l’adempimento sopravvenuto rende non più necessario decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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