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Ordinanza

Ordinanza n. 1040/2026 - Catania, Sezione 2

avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale, per la realizzazione di un “impianto di selezione rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata multi materiale con produzione di CSS e impianto di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri da realizzare in C.da Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania”, (CT015_RIF3001 - R.E.M. s.r.l. - Codice Istanza 2501 - Codice Procedura 3001), formulata dalla ricorrente con nota del 14 febbraio 2024; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202501423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza che aveva accolto il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società istante)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva inizialmente proposto ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione regionale sull'istanza del 14 febbraio 2024, diretta a ottenere il provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un impianto di selezione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, con produzione di CSS, e di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri. Il ricorso contro il silenzio era stato accolto con sentenza del 17 ottobre 2025, con rinvio della domanda risarcitoria a un'udienza successiva. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, la società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha sostenuto che la documentazione era stata trasmessa alla Commissione Tecnica Specialistica, il cui parere non era ancora intervenuto, e ha nuovamente contestato la sussistenza dell'obbligo di provvedere, richiamando la discrezionalità tecnica e amministrativa delle valutazioni ambientali, il principio di precauzione e la rilevanza costituzionale della tutela ambientale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di nomina del commissario ad acta. Ha rilevato che la precedente sentenza, immediatamente esecutiva e ormai passata in giudicato, aveva definitivamente accertato la sussistenza del silenzio dell'amministrazione; pertanto, nella presente fase non era più possibile rimettere in discussione tale questione né giustificare l'inadempimento mediante il richiamo alla mancata pronuncia della Commissione Tecnica Specialistica o alla discrezionalità delle valutazioni ambientali. Persistendo l'inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di avvalersi, per gli adempimenti istruttori, di esperti individuati nell'ambito della struttura ministeriale. Il termine per l'esecuzione del mandato è stato fissato in centottanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L'amministrazione intimata è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 429, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto dalla società, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale.

  • art. 191 TFUE

    Il principio di precauzione è stato richiamato dall'amministrazione, ma il TAR non lo ha esaminato nuovamente, ritenendo preclusa dalla formazione del giudicato la questione relativa alla sussistenza del silenzio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha accertato l'illegittimità del silenzio e imposto all'amministrazione di provvedere, nella successiva fase di esecuzione non è più possibile rimettere in discussione la sussistenza dell'obbligo di provvedere mediante argomenti già incompatibili con il giudicato.
  • La persistente mancata esecuzione di una sentenza amministrativa immediatamente esecutiva e passata in giudicato legittima la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli adempimenti necessari all'attuazione del comando giudiziale.
  • Nell'esercizio del mandato commissariale, il commissario ad acta può essere autorizzato a servirsi di esperti appartenenti alla struttura ministeriale di riferimento quando ciò sia necessario per lo svolgimento degli adempimenti istruttori.
  • La complessità degli adempimenti da compiere può giustificare l'assegnazione al commissario ad acta di un termine ampio, decorrente dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipi di precauzione e prevenzione

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