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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36180/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per vari motivi principali: errata qualificazione giuridica dei fatti (sostenevano che si trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. e non di estorsione ex art. 629 c.p.); mancata o insufficiente prova del dolo estorsivo e della partecipazione soggettiva di taluni (in particolare Ferri e Pantalone), con richiesta di riqualificazione o esclusione della loro responsabilità; contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese (in particolare delle deposizioni di Panfili) e della motivazione dei giudici di merito; doglianze sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 62 n.2, circostanze generiche, art. 114 c.p.), nonché istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Tiziana Nobili, Ettore Chiusano e Renato Pantalone, confermando le condanne di merito e disponendo la condanna alle spese e ad un contributo di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende; ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti, solidalmente con Ferri, alla rifusione delle spese delle parti civili. Quanto a Ferri Cristiano, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'episodio indicato come punto E) (per non aver commesso il fatto), ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso e ha ridotto la pena complessiva di Ferri di 1 mese e 15 giorni di reclusione e di euro 150 di multa, rideterminandola in anni 6, mesi 4 e giorni 15 di reclusione e euro 5.350 di multa. La richiesta di patrocinio a spese dello Stato di Nobili è stata ritenuta inammissibile per difetto di competenza della Corte di cassazione su tale istanza.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Il reato di estorsione è stato ritenuto applicabile perché la pretesa vantata dalla Nobili era priva di titolo giuridico azionabile e fondata su una causa illecita (accettazione dell'incarico di "testa di legno"), sicché gli agenti miravano consapevolmente a ottenere un profitto contra ius.

  • art. 393 cod. pen.

    Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato esaminato ma escluso: per essere applicabile la pretesa dell'agente deve essere, in astratto, ragionevolmente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria e l'agente deve agire nella convinzione di esercitare un proprio diritto; qui la Corte ha ritenuto che tale requisito mancasse.

  • Giurisprudenza SS.UU. ('Filardo', 2020)

    La pronuncia delle Sezioni Unite è richiamata come criterio di distinzione tra art. 393 e art. 629: occorre una verifica preliminare sulla effettiva idoneità della pretesa a tutela giudiziale e sulla buona fede ragionevole dell'agente; inoltre chiarisce i limiti del concorso del terzo nel reato proprio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 93 e 96

    Le norme sul patrocinio a spese dello Stato riservano ai giudici di merito la valutazione dell'ammissione; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata direttamente in Cassazione perché l'istanza doveva essere proposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 62 n.2 cod. pen.

    La difesa chiedeva il riconoscimento dell'attenuante (situazione economica/societaria) per Nobili; la Corte ha ritenuto la censura non utilizzabile in cassazione per difetto di specifica richiesta in appello e di adeguata motivazione probatoria.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha osservato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato il rigetto delle attenuanti, valorizzando precedenti penali e altri elementi ritenuti decisivi.

  • art. 114 cod. pen.

    La contestata applicazione dell'art. 114 (minore incidenza causale del singolo coautore) è stata valutata in senso negativo: per ottenere la riduzione è necessaria una partecipazione effettivamente marginale, non riscontrata nei fatti.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella costruzione del capo di imputazione come pluralità di episodi collegati dalla continuazione; utilizzato per spiegare la determinazione e poi la riduzione della pena in relazione al numero di episodi.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha analizzato la partecipazione soggettiva e oggettiva dei vari imputati e ha confermato che, quando le condotte si integrano funzionalmente nell'impresa delittuosa, ciascun concorrente risponde degli eventi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i limiti delle censure ammissibili in cassazione: molte doglianze (sulla valutazione della prova e sulla motivazione di merito) sono di fatto insindacabili ove non ricorra vizio formale previsto dall'art. 606.

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione (art. 629) da esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) il giudice deve preliminarmente verificare se la pretesa dell'agente sia in astratto suscettibile di tutela giudiziale e se l'agente agisse nella ragionevole convinzione di un proprio diritto; in mancanza di tale requisito la fattispecie va inquadrata come estorsione.
  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e la ricostruzione fattuale appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi qualificati (contraddittorietà manifesta, illogicità, omissione di motivazione su punti decisivi).
  • Il terzo che partecipa a una pretesa può essere responsabile di estorsione se il suo interesse è meramente strumentale e concorre consapevolmente nell'ottenere un profitto illecito; se il terzo ha un interesse proprio e ragionevole base giuridica la sua condotta può essere valutata diversamente.
  • Le circostanze attenuanti (specifiche o generiche) devono essere richieste e sviluppate in modo concreto in sede di appello/per il merito: in Cassazione la loro mancata valutazione può essere inammissibile se non era oggetto di motivazione richiesta ai giudici di merito.
  • Le istanze processuali di natura amministrativa (es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato) devono essere presentate all'organo competente indicato dalla legge (giudice di merito); non sono valutabili direttamente dalla Corte di cassazione.
  • Nella determinazione della pena per reati continuati o plurisoggettivi occorre chiarire la base della pena e gli aumenti per ogni episodio; la correzione di un addebito (es. esclusione di un episodio) comporta la rideterminazione aritmetica della pena.
  • In casi di concorso di persone, la responsabilità ricade anche su chi non abbia posto in essere l'azione tipica se il suo contributo si è inserito con efficacia causale nell'impresa criminosa complessiva.

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