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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19154/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dirigenti medici avevano agito per ottenere, per il periodo maggio 2008-maggio 2014, il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, assumendo che dovesse applicarsi il valore unitario di euro 41,32 previsto da una delibera del 1999 collegata alla contrattazione decentrata precedente. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la delibera del 1999 fosse fondata su una disciplina contrattuale superata dal CCNL 2002/2005 e che, in mancanza di una nuova contrattazione integrativa e di copertura del fondo, non fosse riconoscibile l'incremento richiesto. Con il ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, nonché motivazione apparente e incoerente, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso sulla base della sopravvenuta inefficacia del regolamento senza che tale questione fosse stata dedotta dalla ASL, la quale si era difesa invece invocando l'indisponibilità del fondo; i ricorrenti richiamavano anche decisioni di segno diverso e affermavano che la contrattazione integrativa sulla pronta disponibilità si fosse rinnovata per fatti concludenti.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio iniziato nel 2014. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 febbraio 2020 e, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini introdotta dall'emergenza COVID, il termine per impugnare era scaduto il 6 ottobre 2020; il ricorso era stato notificato il 3 novembre 2020. È rimasta assorbita ogni altra questione, compresa quella sulla validità delle procure speciali. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come parametro del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato dai ricorrenti come parametro del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 327 c.p.c.

    indicato come norma che fissa il termine lungo di impugnazione; applicato al caso perché il giudizio era iniziato dopo la riforma della legge n. 69/2009

  • L. 69/2009

    richiamata per la modifica dell'art. 327 c.p.c. applicabile alla fattispecie

  • art. 83 d.l. 18/2020

    considerato ai fini del computo della sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza COVID-19

  • art. 36, comma 1, d.l. 23/2020

    considerato ai fini del computo della sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza COVID-19

  • artt. 1 e 3 L. 742/1969

    ritenuti non applicabili alle controversie di lavoro, comprese quelle di impiego pubblico, ai fini della sospensione feriale dei termini

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato

  • L. 228/2012

    richiamata come fonte modificativa dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • artt. 1262 e 1263 c.c.

    richiamati dai ricorrenti nel motivo, ma in modo non chiarito e non decisivo ai fini della decisione

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    invocato dai ricorrenti per la dedotta violazione di legge

  • Cass. n. 12236/2004

    citata per affermare che alle controversie di lavoro e di pubblico impiego non si applica la sospensione feriale dei termini

  • Cass. n. 6956/2004

    citata per affermare che alle controversie di lavoro e di pubblico impiego non si applica la sospensione feriale dei termini

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    richiamata in tema di presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato sulla base della data di pubblicazione della sentenza impugnata e delle eventuali sospensioni straordinarie dei termini previste dalla normativa emergenziale.
  • Nelle controversie di lavoro, comprese quelle relative al pubblico impiego, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. 742/1969.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, ogni ulteriore motivo o questione rimane assorbito e non viene esaminato nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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