Cassazione Civile, Ordinanza n. 19154/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I dirigenti medici avevano agito per ottenere, per il periodo maggio 2008-maggio 2014, il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, assumendo che dovesse applicarsi il valore unitario di euro 41,32 previsto da una delibera del 1999 collegata alla contrattazione decentrata precedente. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la delibera del 1999 fosse fondata su una disciplina contrattuale superata dal CCNL 2002/2005 e che, in mancanza di una nuova contrattazione integrativa e di copertura del fondo, non fosse riconoscibile l'incremento richiesto. Con il ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, nonché motivazione apparente e incoerente, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso sulla base della sopravvenuta inefficacia del regolamento senza che tale questione fosse stata dedotta dalla ASL, la quale si era difesa invece invocando l'indisponibilità del fondo; i ricorrenti richiamavano anche decisioni di segno diverso e affermavano che la contrattazione integrativa sulla pronta disponibilità si fosse rinnovata per fatti concludenti.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio iniziato nel 2014. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 febbraio 2020 e, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini introdotta dall'emergenza COVID, il termine per impugnare era scaduto il 6 ottobre 2020; il ricorso era stato notificato il 3 novembre 2020. È rimasta assorbita ogni altra questione, compresa quella sulla validità delle procure speciali. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come parametro del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro del giusto processo e del contraddittorio
art. 327 c.p.c.
indicato come norma che fissa il termine lungo di impugnazione; applicato al caso perché il giudizio era iniziato dopo la riforma della legge n. 69/2009
L. 69/2009
richiamata per la modifica dell'art. 327 c.p.c. applicabile alla fattispecie
art. 83 d.l. 18/2020
considerato ai fini del computo della sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza COVID-19
art. 36, comma 1, d.l. 23/2020
considerato ai fini del computo della sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza COVID-19
artt. 1 e 3 L. 742/1969
ritenuti non applicabili alle controversie di lavoro, comprese quelle di impiego pubblico, ai fini della sospensione feriale dei termini
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato
L. 228/2012
richiamata come fonte modificativa dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
artt. 1262 e 1263 c.c.
richiamati dai ricorrenti nel motivo, ma in modo non chiarito e non decisivo ai fini della decisione
art. 360 c.p.c., n. 3
invocato dai ricorrenti per la dedotta violazione di legge
Cass. n. 12236/2004
citata per affermare che alle controversie di lavoro e di pubblico impiego non si applica la sospensione feriale dei termini
Cass. n. 6956/2004
citata per affermare che alle controversie di lavoro e di pubblico impiego non si applica la sospensione feriale dei termini
Cass. S.U. n. 4315/2020
richiamata in tema di presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato sulla base della data di pubblicazione della sentenza impugnata e delle eventuali sospensioni straordinarie dei termini previste dalla normativa emergenziale.
- Nelle controversie di lavoro, comprese quelle relative al pubblico impiego, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. 742/1969.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, ogni ulteriore motivo o questione rimane assorbito e non viene esaminato nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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