Ordinanza n. 216/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento u. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’ufficio della Motorizzazione civile di Asti ha disposto la sospensione della patente di guida n. -OMISSIS- del ricorrente fin quando l'interessato non produca certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici; - del provvedimento della Commissione Medica Locale di Asti del -OMISSIS-, che giudicava il ricorrente non idoneo per la patente di guida per tutte le categorie per mesi 6 (sei); - del provvedimento con cui l’ufficio della Motorizzazione Civile di Asti, sulla base del giudizio di temporanea inidoneità alla guida di veicoli a motore espresso dalla Commissione Medica Locale di Asti con provvedimento del -OMISSIS- confermava la sospensione della patente di guida ex artt. 119, comma 5, e 129, comma 2, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, fin quando l'interessato non produca certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici; ed ogni atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione della patente di guida fino alla produzione di una certificazione attestante il recupero dei requisiti psichici e fisici, unitamente al giudizio di temporanea inidoneità alla guida
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Asti che aveva sospeso la patente fino alla produzione della certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei requisiti psichici e fisici, nonché il presupposto giudizio della Commissione medica locale che lo aveva dichiarato non idoneo alla guida per sei mesi. La non idoneità era stata motivata dal sottoporsi del ricorrente a terapia farmacologica a base di cannabinoli. In sede cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti, anche per l’assenza di un’adeguata motivazione e per la mancata considerazione della documentazione medica prodotta, chiedendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha rilevato che la valutazione sull’idoneità psicofisica alla guida costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, particolarmente delicato in ragione della sicurezza stradale, e che proprio per questo la Commissione medica locale deve svolgere un’attenta valutazione concreta e motivare adeguatamente il giudizio. Nel caso esaminato il provvedimento impugnato risultava privo di qualsiasi adeguato substrato motivazionale e non dava conto della certificazione medica prodotta dal ricorrente. Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di riaprire il procedimento e concluderlo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto della decisione giudiziale. Non è stata invece disposta la sospensione degli effetti degli atti impugnati, poiché, in assenza di una corretta valutazione dell’organo competente, non era possibile stabilire che il ricorrente potesse guidare in sicurezza senza le prescrizioni impartite. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata accolta ai fini del riesame, senza sospensione degli effetti degli atti impugnati.
art. 119, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato quale fondamento del potere di sospensione della patente in relazione alla verifica dei requisiti psicofisici.
art. 129, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della sospensione della patente fino alla verifica del recupero dei requisiti psicofisici.
art. 331, commi 1 e 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica [...] al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [...]
Impone che, quando il medico o la Commissione medica locale ritengano insussistenti i requisiti di idoneità, l’attestazione rilasciata all’interessato sia adeguatamente motivata; tale obbligo è stato ritenuto applicabile al giudizio di inidoneità alla guida.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per ordinare l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Il giudizio sull’idoneità psicofisica alla guida, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, deve essere fondato su un’attenta valutazione concreta del caso individuale e su una motivazione adeguata e verificabile.
- Quando la Commissione medica locale ritiene insussistenti i requisiti psicofisici per la guida, deve motivare specificamente il giudizio di inidoneità, anche alla luce della documentazione medica prodotta dall’interessato; non è sufficiente una determinazione priva di qualsiasi substrato motivazionale.
- In sede cautelare, l’accertata carenza motivazionale del provvedimento sull’idoneità alla guida può giustificare un ordine di riesame e di riedizione motivata del potere, senza comportare necessariamente la sospensione dell’atto, quando non sia ancora possibile stabilire che la guida senza le prescrizioni impartite avverrebbe in condizioni di sicurezza.
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