Cassazione Civile, Ordinanza n. 23109/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato il provvedimento del Tribunale di Siena e ha dichiarato la competenza dello stesso Tribunale di Siena; il processo dovrà essere riassunto davanti a quel giudice nei termini di legge. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 12.132, opposto dal destinatario. Nel giudizio di opposizione il Tribunale di Siena ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ritenendo competente il Tribunale di Firenze sulla base del luogo di consegna della merce (Gambassi Terme), e ha revocato il decreto ingiuntivo. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza lamentando violazione o falsa applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. in relazione all'art. 20 c.p.c. e al foro del creditore. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che l'eccezione di incompetenza era incompleta, perché l'opponente aveva contestato solo il forum contractus senza investire tutti i criteri concorrenti di competenza territoriale previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., né indicare specificamente il giudice ritenuto competente.
Norme richiamate
art. 1182, comma 3, c.c.
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente in relazione al foro del creditore, ma la decisione si fonda soprattutto sull'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
art. 20 c.p.c.
Richiamato quale criterio di competenza territoriale concorrente nel giudizio di regolamento di competenza.
artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per territorio deve investire tutti i criteri concorrenti previsti da queste norme; se ne è contestato solo uno, la competenza resta radicata sugli altri non efficacemente contestati.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza territoriale va formulata in modo completo, investendo tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e indicando specificamente il giudice ritenuto competente.
- Se il convenuto/opponente contesta solo uno dei possibili fori concorrenti senza censurare gli altri, la competenza si considera radicata in base al criterio non contestato o non efficacemente contestato.
- Nel regolamento di competenza la Corte può rilevare d'ufficio l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, anche oltre i soli profili dedotti nel ricorso.
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