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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8361/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. n.159/2011) ritenendosi che, dal 6/12/2011 al 7/2/2013, si fosse associato abitualmente con persone con precedenti. Scigliano contestava la sentenza denunciando: vizio di motivazione per omissione di valutazione delle memorie difensive e delle trascrizioni, errore nella qualificazione di alcuni soggetti come collegati ad indagini antimafia, mancata considerazione dell'inefficacia della misura per la mancata rivalutazione della pericolosità al momento della notifica (la misura era stata disposta in data 16/4/2009 ma notificata il 13/11/2011, dopo lunga detenzione), e omissione di concessione delle circostanze attenuanti nonché motivazione carente circa l'aggravante della recidiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, delle Sezioni Unite e della normativa (in particolare della novella introdotta dalla legge n.161/2017 con l'art.14, commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n.159/2011), quando l'esecuzione di una misura di prevenzione è differita per un consistente lasso di tempo (normativamente quantificato in due anni) a causa di detenzione, è necessario che il tribunale verifichi nuovamente l""attualità"" della pericolosità prima che la misura possa ritenersi efficace. Nel caso di Scigliano la mancata valutazione della persistenza della pericolosità al momento della notifica ha fatto venir meno il requisito di efficacia del provvedimento genetico; perciò il fatto di reato contestato è stato dichiarato inesistente e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75

    Norma che punisce la violazione degli obblighi connessi alle misure di prevenzione personali (tra cui la sorveglianza speciale). La Corte ha ritenuto che l'art. 75 sia applicabile solo se la misura di prevenzione è effettivamente efficiente al tempo della presunta violazione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, commi 2-bis e 2-ter (introdotti dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161)

    La novella stabilisce che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante la detenzione protrattasi per almeno due anni e dispone che il tribunale, anche d'ufficio, verifichi la persistenza della pericolosità al termine della detenzione, acquisendo informazioni da amministrazione penitenziaria e autorità di pubblica sicurezza; se la pericolosità è cessata il provvedimento va revocato, altrimenti si ordina l'esecuzione.

  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Ha introdotto nel d.lgs. n.159/2011 disposizioni (art.14, commi 2-bis e 2-ter) che formalizzano l'obbligo di verifica giudiziale della "attualità" della pericolosità quando la misura non è stata eseguita per lungo tempo a causa di detenzione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 291/2013 (richiamata)

    La Corte ha richiamato la disposizione del codice di procedura penale secondo cui "quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti"

    La Corte costituzionale ha sottolineato che la persistenza della pericolosità sociale va verificata nuovamente prima dell'esecuzione della misura se è intercorso un rilevante lasso di tempo e che non può sussistere una presunzione automatica di permanenza della pericolosità dopo l'espiazione della pena.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunce richiamate (es. Sez. U. n. 111/2017, Sez. U. n. 10281/2007, Sez. U. n. 51407/2018)

    La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'accertamento della "attualità" della pericolosità è requisito necessario per l'applicazione delle misure di prevenzione, anche nel caso di sospetti di appartenere a organizzazioni mafiose, e che la misura deliberata durante la detenzione può essere eseguita solo dopo verifica dell'attualità.

  • Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenze Raimondo, Labita richiamate)

    La Corte EDU ha ammesso l'uso di misure di prevenzione in relazione alla minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, ma ha richiesto che i requisiti che giustificano l'applicazione permangano anche al momento dell'esecuzione della misura, imponendo così un controllo sull'attualità della pericolosità.

Massime di principio

  • Se una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è stata disposta in epoca anteriore ma la sua esecuzione è ritardata per un periodo considerevole (normativamente quantificato in almeno due anni a seguito di detenzione), il tribunale deve verificare nuovamente la "attualità" della pericolosità prima che la misura sia efficace e prima che possa configurarsi la violazione degli obblighi connessi alla misura.
  • La mancata verifica giudiziale della persistenza della pericolosità, quando richiesta dalle circostanze temporali (detenzione prolungata o ritardo nella notifica), determina l'inefficacia del provvedimento genetico e quindi l'inesistenza del reato di violazione della misura.
  • Non è sufficiente appoggiarsi meccanicamente al provvedimento originario; la funzione rieducativa della pena e la giurisprudenza (nazionale e europea) impongono una valutazione caso per caso dell'evoluzione del soggetto.
  • In procedimenti analoghi conviene sollevare specificamente l'eccezione di mancata verifica della persistenza della pericolosità e richiedere l'acquisizione delle informazioni previste (amministrazione penitenziaria, autorità di pubblica sicurezza) ai sensi dell'art.14 d.lgs. n.159/2011 come modificato.
  • Anche profili afferenti a motivazione su aggravanti/attenuanti o alla qualificazione di terzi (es. collegamenti ad indagini antimafia) devono essere correttamente contestati, ma rimangono subordinati all'accertamento preliminare dell'efficacia della misura; se la misura non è stata efficacemente posta in essere, le contestazioni sulla condotta possono risultare prive di rilevanza penale.

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