Sentenza del 07/02/2017 n. 1091 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Applicazione dell'esenzione prevista all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992 - Requisito oggettivo - Svolgimento di attività didattiche, assistenziali e similari con modalità non commerciali - Sussiste - Ipotesi - Ente ecclesiastico esercente attività didattica - Pagamento della retta in misura nettamente inferiore al costo annuo sostenuto per studente - Rileva - Non "commercialità" dell'attività didattica - Sussiste - Requisito oggettivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992 a un immobile utilizzato da un ente ecclesiastico per lo svolgimento di attività didattica. L'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, ossia che l'attività sia svolta direttamente da un ente pubblico o privato non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sia un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento nell'immobile di attività didattiche, assistenziali o similari con modalità non commerciali. Il punto controverso era stabilire se l'attività didattica avesse natura commerciale.
La decisione
I giudici hanno riconosciuto la sussistenza del requisito oggettivo e, quindi, dell'esenzione. È stato considerato decisivo il fatto che la retta pagata da ciascuno studente fosse significativamente inferiore, di circa il 50%, rispetto al costo annuo sostenuto dall'ente per ogni studente. Tale circostanza ha escluso la natura commerciale dell'attività didattica, rendendo applicabile l'esenzione ICI, fermo il possesso anche del requisito soggettivo.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992
Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto.
L'esenzione richiede congiuntamente un requisito soggettivo, relativo alla natura e all'attività dell'ente, e un requisito oggettivo, relativo all'utilizzo dell'immobile per attività svolte con modalità non commerciali.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non è sufficiente verificare la natura dell'ente: occorre esaminare concretamente le modalità con cui l'attività viene svolta nell'immobile.
- Un'attività didattica non è necessariamente commerciale solo perché viene richiesto il pagamento di una retta. Deve essere valutato il rapporto tra i ricavi richiesti agli utenti e i costi effettivamente sostenuti dall'ente.
- Il pagamento di rette significativamente inferiori al costo di gestione per utente costituisce un indice rilevante dell'assenza di finalità commerciali, soprattutto quando evidenzia una gestione strutturalmente non remunerativa.
- La presenza dell'ente ecclesiastico o non commerciale non determina automaticamente l'esenzione: devono comunque risultare sia il requisito soggettivo sia l'effettivo utilizzo dell'immobile per attività non commerciali.
- La valutazione deve essere concreta e documentata, considerando costi, rette, eventuali margini, modalità di accesso al servizio e finalità complessive dell'attività.
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