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Sentenza

Sentenza n. 1272/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 316/2023 pubblicata il 05/09/2023, notificata in forma esecutiva in data 18/09/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Cima Denise dell'importo di €. 1.000,00, Cardone Nadia dell'importo di €. 1.000,00, Bonelli Veronica dell'importo di €. 2.000,00, Bonato Sofia dell'importo di €. 1.000,00 e Antonacci Adriana dell'importo di €. 2.500,00.

Giustizia amministrativa202600203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 316/2023, relativa al pagamento di somme per carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 316/2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere somme pari a 500 euro per ciascun anno scolastico di riferimento, oltre alle spese legali. Il Ministero non aveva eseguito il titolo. Le ricorrenti hanno quindi domandato: l'ordine di pagamento delle somme rispettivamente spettanti, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato la sussistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, l'inadempimento dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'amministrazione di pagare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme previste dal giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi delle ricorrenti non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate alla luce del titolo e degli artt. 1282 e seguenti c.c. Non è stata invece riconosciuta la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario esecutivi e non più impugnabili.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo. Nel caso concreto la penalità richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; la misura deve comunque rispettare criteri di equità e proporzionalità.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Attribuisce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti; nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare il pagamento degli interessi spettanti, ma i conteggi del creditore non sono vincolanti se non conformi al titolo e alla legge.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario dimostra l'esistenza di un titolo suscettibile di esecuzione mediante ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia esecutivo, non più impugnabile, regolarmente notificato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non ridetermina costitutivamente il diritto riconosciuto dal giudicato, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali già effettuati.
  • L'ordine di pagamento in sede di ottemperanza può comprendere capitale, accessori, interessi e spese ulteriori dovuti in base al titolo e alla legge; la quantificazione deve tuttavia essere verificata dall'amministrazione secondo i parametri legali, sicché i conteggi del creditore non sono automaticamente vincolanti.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando la somma richiesta risulti manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto all'inadempimento accertato.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che il suo intervento sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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