Corte di giustizia, Sentenza C-556/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro E.N. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Sospensione di tale termine in appello – Provvedimento provvisorio chiesto dall’amministrazione. — Causa C-556/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento Dublino III non disciplina in modo autonomo i provvedimenti provvisori nel giudizio di appello contro le decisioni di trasferimento. Spetta quindi al diritto processuale nazionale regolare l'eventuale sospensione del termine di trasferimento in secondo grado, nel rispetto dei principi di equivalenza ed արդյունավետità. Tuttavia, tale sospensione in appello è ammessa solo se il trasferimento era già stato sospeso in primo grado.
Regolamento Dublino III: legittimità di un provvedimento provvisorio chiesto dall'amministrazione in appello per sospendere il termine di trasferimento dopo l'annullamento in primo grado della decisione di trasferimento.
La questione giuridica
Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 ostino a una normativa nazionale che consente, nel giudizio di secondo grado promosso dall'autorità competente contro la sentenza che annulla una decisione di trasferimento, di adottare su richiesta dell'amministrazione un provvedimento provvisorio che sospende il decorso del termine di trasferimento fino all'esito dell'appello.
Principio di diritto
L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, letto con l'articolo 27, paragrafo 3, non osta a una norma nazionale che consenta al giudice dell'appello di adottare, su richiesta dell'autorità competente, un provvedimento provvisorio che sospenda il termine di trasferimento e consenta di non adottare una nuova decisione in attesa dell'esito del ricorso, ma solo a condizione che tale provvedimento sia possibile unicamente quando, nel corso del primo grado, l'attuazione della decisione di trasferimento sia già stata sospesa ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 27, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 18 e 47
Sospensione del termine di trasferimento in appello nel sistema Dublino III
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in una controversia tra il Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza e tre richiedenti protezione internazionale. La questione verte sull'interpretazione degli articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013, in relazione alla possibilità per l'autorità competente di ottenere in appello un provvedimento provvisorio che sospenda il termine di trasferimento.
Fatti e procedimento principale
I richiedenti avevano presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il Segretario di Stato aveva ritenuto competenti altri Stati membri e aveva adottato decisioni di rigetto senza esame, disponendo il trasferimento. I giudici di primo grado hanno annullato tali decisioni e ordinato di adottarne di nuove. Il Segretario di Stato ha proposto appello, chiedendo anche provvedimenti provvisori per non dover adottare una nuova decisione e per sospendere il termine di trasferimento; tali richieste sono state accolte dal giudice cautelare.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che garantisce un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento;
- l'articolo 27, paragrafo 3, che impone agli Stati membri di prevedere un meccanismo di sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento;
- l'articolo 27, paragrafo 4, che consente la sospensione d'ufficio da parte delle autorità competenti;
- l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, che disciplina il termine di sei mesi per il trasferimento e la conseguenza della sua scadenza, cioè il passaggio della competenza allo Stato membro richiedente. La Corte richiama anche gli articoli 18 e 47 della Carta, oltre all'articolo 267 TFUE quale base del rinvio.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento Dublino III mira a conciliare rapidità nella determinazione dello Stato competente e tutela giurisdizionale effettiva del richiedente. Per questo, l'articolo 27, paragrafo 3, impone agli Stati membri di assicurare che il ricorso contro il trasferimento possa produrre un effetto sospensivo.
Quanto all'articolo 29, paragrafo 1, la Corte ribadisce che, quando l'attuazione del trasferimento è sospesa ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4, il termine di sei mesi decorre non dalla mera accettazione della presa in carico o ripresa in carico, ma dalla decisione definitiva sul ricorso. Tuttavia, il testo del regolamento non disciplina le modalità del secondo grado di giudizio né prevede espressamente il regime dei provvedimenti provvisori in appello.
La Corte distingue quindi tra:
- i rimedi e i provvedimenti provvisori connessi al primo grado, che rientrano nell'articolo 27, paragrafo 3;
- gli eventuali provvedimenti del giudice d'appello, che restano affidati all'autonomia processuale degli Stati membri.
Ne deriva che il diritto dell'Unione non vieta in sé una disciplina nazionale che consenta al giudice di appello, su richiesta dell'autorità competente, di sospendere il decorso del termine di trasferimento. Tuttavia, una tale facoltà non può essere utilizzata per aggirare il sistema del regolamento: essa è ammessa solo se il trasferimento era già stato sospeso nel corso del primo grado, in applicazione dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4.
Limiti posti dal diritto dell'Unione
La Corte evidenzia che, se non fosse richiesto il previo effetto sospensivo in primo grado, l'amministrazione potrebbe differire il termine di trasferimento in modo sistematico anche quando l'appello non abbia reali prospettive di successo, con il rischio di ritardare indebitamente l'esame della domanda di protezione internazionale. Una simile soluzione sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento, che impone tempi rapidi e criteri oggettivi per la determinazione dello Stato competente.
La disciplina processuale nazionale resta dunque ammessa solo entro i limiti dei principi di equivalenza ed effettività e purché non alteri la logica dei termini imperativi del regolamento.
Dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, letto con l'articolo 27, paragrafo 3, non osta a una normativa nazionale che consenta al giudice investito dell'appello avverso una sentenza di annullamento di adottare, su richiesta delle autorità competenti, un provvedimento provvisorio che sospenda il termine di trasferimento e consenta di non adottare una nuova decisione, ma soltanto se l'attuazione della decisione di trasferimento era già stata sospesa nel primo grado ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4.
Principio affermato
Il regolamento Dublino III non disciplina autonomamente i provvedimenti cautelari nel giudizio di appello contro le decisioni di trasferimento; tali modalità rientrano nell'autonomia processuale nazionale. Tuttavia, la sospensione del termine di trasferimento in appello è lecita solo come proroga di un effetto sospensivo già operante nel primo grado, non come meccanismo nuovo introdotto ex post dall'amministrazione per ritardare la scadenza del termine di sei mesi.
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