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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-338/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro S.S. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento – Termine di trasferimento – Interruzione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Mezzi di ricorso. — Causa C-338/21

Giurisprudenza europea62021CJ0338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il rapporto tra protezione delle vittime di tratta e sistema Dublino. Uno Stato membro può, per rafforzare la tutela prevista dalla direttiva 2004/81, sospendere l’esecuzione di un trasferimento mentre è pendente il ricorso contro il diniego del titolo di soggiorno. Tuttavia, questa sospensione non consente di fermare o interrompere il termine di sei mesi previsto dal regolamento Dublino III, che continua a decorrere secondo le sue regole proprie. La competenza passa quindi allo Stato richiedente se il trasferimento non avviene nei termini, salvo le ipotesi espressamente previste dal regolamento.

Rinvio pregiudiziale su regolamento Dublino III e direttiva 2004/81: se un ricorso contro il diniego del permesso per vittime di tratta possa sospendere l’esecuzione del trasferimento e, soprattutto, interrompere o sospendere il termine di trasferimento.

La questione giuridica

Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, letti alla luce della direttiva 2004/81/CE, ostino a una normativa nazionale che: a) attribuisce effetto sospensivo alla presentazione di una domanda di revisione avverso il rigetto di un titolo di soggiorno per vittima di tratta; e b) fa conseguentemente sospendere o interrompere il termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento.

Principio di diritto

La Corte afferma che il regolamento Dublino III non vieta a uno Stato membro di prevedere, nell’attuazione della direttiva 2004/81, che il ricorso contro il diniego del titolo di soggiorno per vittima di tratta sospenda l’esecuzione di una precedente decisione di trasferimento; tuttavia, tale sospensione non può incidere sul calcolo del termine di sei mesi per il trasferimento, che resta disciplinato dall’articolo 29 del regolamento e non può essere sospeso o interrotto per effetto di un ricorso diverso da quello proposto contro la decisione di trasferimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2004/81/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2004/81/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2004/81/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2004/81/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2004/81/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2004/81/CE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rinvio pregiudiziale su trasferimento Dublino e vittime della tratta

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di regolamento Dublino III e direttiva 2004/81/CE. La Corte è chiamata a chiarire se un ricorso contro il rigetto del permesso di soggiorno per vittime della tratta possa incidere sulla decisione di trasferimento già adottata nell’ambito dell’esame di una domanda di protezione internazionale.

Fatti e procedimento principale

I resistenti nel procedimento principale avevano presentato nei Paesi Bassi domande di protezione internazionale e, successivamente, denunce di tratta di esseri umani, trattate come domande di titolo di soggiorno per motivi umanitari temporanei. Il Segretario di Stato olandese aveva respinto sia le domande di asilo, con decisioni di trasferimento verso l’Italia, sia le domande legate alla tratta.

I giudici di primo grado avevano annullato le decisioni di trasferimento ritenendo scaduto il termine di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, con conseguente trasferimento della competenza ai Paesi Bassi. In appello, il Segretario di Stato sosteneva che il termine di trasferimento fosse stato sospeso dalla presentazione delle domande di revisione contro il diniego del permesso ex direttiva 2004/81.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2004/81/CE, segnatamente gli articoli 1, 4, 6, 7 e 8;
  • il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare gli articoli 27 e 29;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio.

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/81, durante il periodo di riflessione non può essere eseguita alcuna misura di allontanamento. La direttiva non disciplina però i mezzi di ricorso contro il rigetto del titolo di soggiorno.

Quadro interpretativo della Corte

La Corte osserva che la direttiva 2004/81 tutela la vittima di tratta durante il periodo di riflessione, impedendo l’esecuzione di misure di allontanamento in quella fase. Tale protezione, però, non è estesa automaticamente al periodo successivo alla scadenza del periodo di riflessione o dopo la decisione dell’autorità competente.

Poiché la direttiva non contiene regole specifiche sui rimedi avverso il rigetto della domanda di titolo di soggiorno, spetta agli Stati membri disciplinarne le modalità processuali nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La Corte ammette quindi che il diritto nazionale possa attribuire effetto sospensivo a un ricorso del genere, rafforzando la tutela della vittima di tratta.

Rapporto con il regolamento Dublino III

La Corte distingue però nettamente tra:

  • il ricorso contro la decisione di trasferimento, disciplinato dall’articolo 27 del regolamento Dublino III;
  • il ricorso contro un diverso provvedimento, cioè il diniego del titolo di soggiorno per vittima di tratta.

L’articolo 29, paragrafo 1, prevede che il termine di sei mesi decorra dall’accettazione della presa in carico o dalla decisione definitiva sul ricorso contro la decisione di trasferimento, solo quando tale ricorso abbia effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4. Questa deroga non può essere estesa a ricorsi diversi, anche se il diritto nazionale attribuisce loro un effetto sospensivo sull’esecuzione materiale del trasferimento.

Ragionamento decisivo

La Corte afferma che:

  • l’effettività del ricorso contro il diniego del permesso per vittima di tratta non richiede, in generale, di bloccare il trasferimento Dublino;
  • il trasferimento verso un altro Stato membro non equivale all’allontanamento verso un paese terzo, sicché non si applica automaticamente la giurisprudenza sull’effetto sospensivo pieno nei casi di rischio di respingimento;
  • il diritto nazionale può prevedere una tutela più ampia, ma non può modificare le regole UE sul calcolo del termine di trasferimento;
  • consentire la sospensione o interruzione del termine di sei mesi in base a ricorsi estranei all’articolo 27 altererebbe la ripartizione delle competenze tra Stati membri e comprometterebbe gli obiettivi di celerità del sistema Dublino.

Decisione / dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, non osta a una normativa nazionale che preveda la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in caso di ricorso contro il rigetto del titolo di soggiorno per vittima di tratta.

La stessa disposizione, però, osta a una normativa nazionale che faccia decorrere diversamente il termine di trasferimento, sospendendolo o interrompendolo per effetto di tale ricorso.

Principi affermati

La sentenza afferma due principi pratici:

  • uno Stato membro può offrire una tutela procedurale rafforzata alle vittime di tratta, anche sospendendo l’esecuzione del trasferimento in attesa del ricorso sul permesso di soggiorno;
  • tale scelta nazionale non può incidere sul termine di sei mesi del regolamento Dublino III, che resta governato esclusivamente dalle ipotesi previste dal regolamento stesso.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalesistema dublinotratta di esseri umanipermesso di soggiorno per motivi umanitaritutela giurisdizionale effettiva

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