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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-34/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023. — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium contro Minister des Hessischen Kultusministeriums als Dienststellenleiter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi 1 e 2 – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro – Sistema scolastico regionale – Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID‑19 – Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti. — Causa C-34/21

Giurisprudenza europea62021CJ0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’articolo 88 RGPD si applica anche ai docenti del settore pubblico e ai trattamenti di dati collegati alla didattica in videoconferenza. Ha inoltre stabilito che una norma nazionale può essere considerata "più specifica" solo se rispetta anche le garanzie dell’articolo 88, paragrafo 2, e non si limita a riprodurre la disciplina generale del RGPD. In caso di incompatibilità, la norma nazionale va disapplicata, salvo che costituisca una base giuridica conforme all’articolo 6, paragrafo 3, RGPD.

Trattamento dei dati personali dei docenti nella didattica in videoconferenza: portata dell’articolo 88 RGPD e sorte delle norme nazionali non conformi

La questione giuridica

Se l’articolo 88, paragrafo 1, RGPD richieda, per qualificare una disposizione nazionale come "norma più specifica", che essa rispetti anche i requisiti dell’articolo 88, paragrafo 2; e se una disposizione nazionale manifestamente non conforme a tali requisiti possa comunque continuare ad applicarsi, oppure debba essere disapplicata salvo che costituisca valida base giuridica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, RGPD.

Principio di diritto

Per essere una "norma più specifica" ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, RGPD, la norma nazionale deve soddisfare anche le condizioni del paragrafo 2: non basta ribadire la liceità generale del trattamento o rinviare ai principi e alle condizioni degli articoli 5 e 6 RGPD, ma occorrono disposizioni realmente specifiche e misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori. Se una norma nazionale non rispetta tali limiti, il giudice deve disapplicarla, salvo che essa possa comunque fungere da base giuridica valida ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, RGPD.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 165 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Direttiva 95/46/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7 e 8
  • Legge federale sulla protezione dei dati (Bundesdatenschutzgesetz)
  • Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)
  • Hessisches Beamtengesetz (HBG)

Trattamento dei dati personali dei docenti nella didattica in videoconferenza: portata dell’articolo 88 RGPD e sorte delle norme nazionali non conformi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wiesbaden, nell’ambito di una controversia tra la rappresentanza del personale docente del Land Assia e il Ministro della Cultura del Land, relativa alla legittimità della trasmissione in diretta delle lezioni tramite videoconferenza durante la pandemia di COVID-19. La questione centrale è se la disciplina del Land possa giustificare il trattamento dei dati degli insegnanti senza il loro consenso e come si coordini con l’articolo 88 del regolamento (UE) 2016/679.

Fatti e procedimento principale

Nel 2020 il Ministro della Cultura del Land dell’Assia ha predisposto un quadro normativo per la didattica scolastica durante l’emergenza sanitaria. Per gli alunni impossibilitati a essere presenti in classe era prevista la possibilità di seguire le lezioni in diretta tramite videoconferenza; per essi era richiesto il consenso, mentre per gli insegnanti non era previsto alcun consenso espresso.

Lo Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium ha impugnato tale scelta sostenendo che anche la partecipazione degli insegnanti al sistema di videoconferenza richiedesse il loro consenso. L’amministrazione ha invece sostenuto che il trattamento fosse autorizzato dalla normativa del Land, in particolare dall’articolo 23 HDSIG e dall’articolo 86 HBG.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il RGPD, in particolare:

  • l’articolo 1, che definisce oggetto e finalità del regolamento;
  • l’articolo 2, sull’ambito di applicazione materiale;
  • l’articolo 4, con le definizioni di dato personale e trattamento;
  • l’articolo 5, sui principi applicabili;
  • l’articolo 6, sulla liceità del trattamento e sulla necessità di una base giuridica per i trattamenti fondati su obbligo legale o compito di interesse pubblico;
  • l’articolo 88, che consente agli Stati membri di adottare norme più specifiche per il trattamento dei dati dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Sono inoltre richiamati i considerando 8, 9, 10, 13, 16, 45 e 155 del RGPD, oltre agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.

Sul piano nazionale, vengono citati l’articolo 26 BDSG, l’articolo 23 HDSIG e l’articolo 86 HBG.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco. Le questioni non sono ipotetiche, poiché la controversia principale verte proprio sulla necessità o meno del consenso degli insegnanti e sulla possibile applicazione delle norme del Land. La Corte sottolinea che il giudice nazionale ha fornito un quadro di fatto e di diritto sufficiente per consentire una risposta utile.

Applicabilità del RGPD al caso di specie

La Corte afferma che il trattamento dei dati personali degli insegnanti nell’ambito della trasmissione in diretta delle lezioni tramite videoconferenza rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del RGPD. L’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretata restrittivamente e non copre l’organizzazione dell’insegnamento pubblico del Land.

Applicabilità dell’articolo 88 RGPD ai docenti pubblici

La Corte interpreta autonomamente le nozioni di "dipendenti" e "rapporti di lavoro" di cui all’articolo 88, paragrafo 1. Tali nozioni, secondo il loro significato ordinario, comprendono tutti i lavoratori soggetti a un vincolo di subordinazione, indipendentemente dal fatto che operino nel settore privato o pubblico.

Ne consegue che il personale docente del settore pubblico, compresi i pubblici impiegati, rientra nell’ambito dell’articolo 88 RGPD. Il riferimento all’"esecuzione del contratto di lavoro" non esclude i rapporti di pubblico impiego non contrattualizzati, perché l’elenco delle finalità indicate dall’articolo 88, paragrafo 1, non è esaustivo e le altre finalità menzionate riguardano sia il settore privato sia quello pubblico.

Prima questione: requisiti delle "norme più specifiche"

La Corte chiarisce che una norma nazionale può qualificarsi come "norma più specifica" ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, solo se rispetta anche le condizioni del paragrafo 2.

In particolare:

  • la norma nazionale deve avere un contenuto normativo proprio, distinto dalle regole generali del RGPD;
  • deve essere finalizzata alla protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti nel trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro;
  • deve contenere misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali;
  • occorre prestare particolare attenzione alla trasparenza del trattamento, ai trasferimenti infragruppo e ai sistemi di sorveglianza sul luogo di lavoro.

La Corte esclude che sia sufficiente una disposizione nazionale che si limiti a ribadire la condizione generale di necessità già prevista dall’articolo 6 RGPD o che rinvii genericamente ai principi dell’articolo 5. Nel caso di specie, le norme del Land sembrano appunto limitarsi a riprodurre la logica della necessità, senza introdurre una disciplina realmente specifica.

Seconda questione: conseguenze della non conformità

Se le disposizioni nazionali non rispettano i requisiti dell’articolo 88, paragrafi 1 e 2, il giudice nazionale deve, in linea di principio, disapplicarle in forza del primato del diritto dell’Unione.

Tuttavia, la Corte precisa che occorre verificare se tali disposizioni possano comunque costituire una base giuridica valida ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, RGPD. In tale ipotesi, il trattamento può restare lecito, purché la base giuridica nazionale soddisfi i requisiti del regolamento e persegua un obiettivo di interesse pubblico proporzionato.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde che una normativa nazionale non può essere qualificata come "norma più specifica" ex articolo 88, paragrafo 1, se non soddisfa le condizioni del paragrafo 2. Inoltre, l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per disciplinare il trattamento dei dati dei dipendenti deve essere esclusa quando tali disposizioni non rispettino i limiti dell’articolo 88, salvo che esse valgano come base giuridica conforme all’articolo 6, paragrafo 3.

Per la pratica professionale, la sentenza conferma che, nel settore pubblico, la disciplina nazionale sul trattamento dei dati in ambito lavorativo non può essere meramente duplicativa del RGPD: deve aggiungere garanzie specifiche e verificabili. In difetto, la norma nazionale non regge il test dell’articolo 88 e il trattamento deve essere esaminato direttamente alla luce delle basi di liceità del RGPD.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalirapporti di lavoro nel settore pubblicodiritto del lavoro pubblicoistruzione scolasticavideoconferenza e didattica digitale

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