Corte di giustizia, Sentenza C-616/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 marzo 2023. — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej contro Gmina L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” – Comune che gestisce la bonifica dall’amianto a titolo gratuito per i suoi residenti, proprietari di immobili, a richiesta degli stessi – Rimborso al comune mediante una sovvenzione del voivodato competente per un importo compreso tra il 40% e il 100% delle spese – Articolo 13, paragrafo 1 – Non assoggettamento dei comuni per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità. — Causa C-616/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l’assoggettamento a IVA del programma comunale di bonifica dell’amianto, perché i residenti non pagano alcun corrispettivo e il finanziamento proviene da fondi pubblici. Ha inoltre rilevato che l’attività non presenta le caratteristiche di un’attività economica, mancando ricerca di introiti stabili, logica imprenditoriale e rischio commerciale tipico. Per questo non è necessario esaminare ulteriormente il regime degli enti pubblici che agiscono come pubbliche autorità.
IVA e attività del comune: la bonifica dell’amianto finanziata con fondi pubblici e senza corrispettivo dei residenti non costituisce prestazione di servizi imponibile
La questione giuridica
Se un comune che, su richiesta dei proprietari residenti, fa eseguire da un’impresa operazioni di rimozione dell’amianto dagli immobili senza chiedere alcun pagamento ai beneficiari, finanziando l’iniziativa con fondi pubblici e con sovvenzioni del voivodato, debba essere considerato soggetto passivo IVA per una prestazione di servizi a titolo oneroso; in subordine, se l’attività possa qualificarsi come attività economica o come attività svolta in quanto pubblica autorità ai sensi della direttiva 2006/112/CE.
Principio di diritto
Non è soggetta a IVA l’attività di un comune che organizza e fa eseguire, da un’impresa esterna, la bonifica dell’amianto e la raccolta dei rifiuti contenenti amianto a favore dei residenti proprietari che ne facciano richiesta, quando i residenti non versano alcun corrispettivo e l’operazione è finanziata con fondi pubblici e sovvenzioni: in tale situazione manca una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, comunque, il comune non agisce nell’ambito di un’attività economica volta a conseguire introiti stabili. Non occorre quindi verificare ulteriormente l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
Bonifica dell’amianto comunale e IVA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA. Il caso concerne un comune polacco che aveva avviato un programma di rimozione dell’amianto dagli immobili dei residenti, senza richiedere alcun pagamento ai beneficiari, con copertura finanziaria pubblica e sovvenzioni di un fondo ambientale di voivodato.
Fatti e procedimento principale
Il Comune di L. aveva approvato un programma di bonifica dall’amianto per gli anni 2018-2032 e prevedeva di affidare a un’impresa esterna le operazioni di rimozione dei prodotti e rifiuti contenenti amianto. I residenti interessati non sostenevano alcun costo; il Comune pagava l’appaltatore e otteneva poi, a seconda delle condizioni, un rimborso tra il 40% e il 100% delle spese da un fondo pubblico ambientale.
L’amministrazione fiscale polacca aveva ritenuto che il Comune operasse come soggetto passivo IVA e potesse detrarre l’IVA a monte. Il giudice amministrativo di primo grado aveva invece annullato tale posizione, ritenendo che il Comune agisse come pubblica autorità nell’esercizio di un compito pubblico. Il ricorso in cassazione ha portato il giudice del rinvio a sottoporre la questione alla Corte.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il Comune dovesse essere considerato soggetto passivo IVA per l’attività di bonifica dell’amianto oppure se tale attività fosse svolta in qualità di pubblica autorità, con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, sulle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
- l’articolo 13, paragrafo 1, sul non assoggettamento degli enti pubblici che operano in quanto pubbliche autorità;
- l’articolo 28, sulla partecipazione di un soggetto passivo a una prestazione in nome proprio ma per conto terzi.
Ragionamento della Corte: prestazione a titolo oneroso
La Corte ha ricordato che una prestazione è "a titolo oneroso" solo se esiste un nesso diretto tra servizio e corrispettivo effettivamente percepito. Nel caso di specie, il servizio di bonifica era reso dall’impresa selezionata dal Comune; i residenti non pagavano nulla e il finanziamento proveniva da fondi pubblici.
La Corte ha esaminato anche l’ipotesi dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, ma l’ha esclusa: i residenti non avevano conferito un mandato al Comune, si limitavano a presentare una richiesta di adesione al programma e non controllavano l’esecuzione della prestazione. Mancava quindi il rapporto di mandato necessario per trattare il Comune come commissionario.
Tuttavia, la Corte ha osservato che il corrispettivo poteva anche provenire da un terzo e che, in astratto, il nesso diretto poteva sussistere tra il servizio e la sovvenzione pubblica. Perciò ha verificato se il Comune fosse autore di una prestazione economicamente rilevante ai sensi dell’articolo 9.
Ragionamento della Corte: assenza di attività economica
La Corte ha ritenuto che, valutate le circostanze concrete, il Comune non svolgesse un’attività economica. Non perseguiva introiti stabili, non operava come un’impresa di bonifica, non cercava clienti, non agiva in modo ricorrente e non aveva prospettive di profitto. Inoltre, non faceva pagare nulla ai beneficiari e si limitava a organizzare un programma pubblico, con un meccanismo di finanziamento pubblico che esponeva il Comune solo a rischi di perdita.
La Corte ha aggiunto che il modello economico descritto non corrispondeva al comportamento di un operatore del settore, poiché un’impresa normalmente mira a coprire i costi e a realizzare un margine di profitto, mentre qui il sistema dipendeva da sovvenzioni variabili e non prevedeva alcun corrispettivo diretto da parte dei residenti.
Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Poiché l’attività non rientrava già nell’ambito di applicazione della direttiva per mancanza di attività economica, la Corte ha dichiarato non necessario esaminare ulteriormente se il Comune agisse anche in quanto pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.
Decisione
La Corte ha risposto che non costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto a favore dei residenti proprietari che ne facciano richiesta, quando tali residenti non pagano alcun corrispettivo e l’attività è finanziata da fondi pubblici.
Principio affermato
La sola circostanza che un comune organizzi e finanzi un servizio di bonifica ambientale, anche con parziale rimborso da parte di un fondo pubblico, non basta a configurare un’operazione imponibile IVA se manca un corrispettivo a carico dei beneficiari e l’ente non agisce con logica economica imprenditoriale.
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