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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-618/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2023. — AR e a. contro PK SA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di assicurazione dei veicoli – Articolo 18 – Diritto di azione diretta – Portata – Determinazione dell’importo dell’indennizzo – Costi ipotetici – Facoltà di subordinare il versamento dell’indennizzo a determinate condizioni – Vendita del veicolo. — Causa C-618/21

Giurisprudenza europea62021CJ0618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita da un rinvio pregiudiziale polacco in materia di risarcimento dei danni materiali a veicoli, chiarisce la portata del diritto di azione diretta contro l’assicuratore previsto dalla direttiva 2009/103. Stabilisce che il diritto dell’Unione non impone il ripristino in forma specifica: è conforme al diritto UE una disciplina nazionale che preveda solo un pagamento pecuniario. Al contempo, il calcolo dell’indennità e le condizioni del suo versamento non possono ridurre l’obbligo dell’assicuratore di garantire la copertura integrale del danno risarcibile. La Corte dichiara irricevibile la domanda solo nella parte relativa alla controversia AR, perché estranea all’ambito di applicazione della direttiva.

Azione diretta contro l’assicuratore RC auto: l’articolo 18 della direttiva 2009/103 non impone il ripristino in forma specifica, ma vieta regole nazionali che limitino il risarcimento dovuto dall’assicuratore o ne condizionino indebitamente il pagamento.

La questione giuridica

Se l’articolo 18 della direttiva 2009/103, letto con l’articolo 3, osti a una normativa nazionale che, nell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile, consenta solo il pagamento di un’indennità pecuniaria e, in particolare, se osti: 1) a un criterio di liquidazione fondato solo sulla perdita effettiva attuale anziché sui costi di ripristino; 2) a un regime che subordina il pagamento dell’indennità a condizioni volte a evitare un arricchimento del danneggiato; 3) a un’esclusione del pagamento dei costi ipotetici di riparazione quando il veicolo è stato venduto.

Principio di diritto

L’articolo 18 della direttiva 2009/103, in combinato disposto con l’articolo 3, non vieta agli Stati membri di prevedere che, nell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile di un sinistro stradale, il risarcimento avvenga soltanto per equivalente monetario. Tuttavia, una volta riconosciuto tale rimedio, il diritto nazionale non può disciplinarne il calcolo o le condizioni di pagamento in modo da escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore di coprire integralmente l’indennizzo dovuto dal responsabile alla vittima; restano ammissibili solo regole che non compromettano l’effettività della tutela e che evitino un indebito arricchimento nei limiti compatibili con il diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 5 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 9 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 18 direttiva 2009/103/CE
  • Codice civile polacco, articolo 363, paragrafo 1
  • Codice civile polacco, articolo 822, paragrafi 1 e 4

Azione diretta contro l’assicuratore RC auto e limiti al calcolo dell’indennità

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Il giudice polacco chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione consenta una disciplina nazionale dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile che limiti il rimedio al solo pagamento di una somma di denaro e che, al tempo stesso, condizioni il quantum o il pagamento dell’indennità per evitare un presunto arricchimento del danneggiato.

Fatti e procedimento principale

Le controversie principali opponevano diversi proprietari di veicoli danneggiati alle compagnie assicuratrici della responsabilità civile dei soggetti ritenuti responsabili dei danni. I ricorrenti chiedevano il risarcimento calcolato in base ai costi di riparazione ipotetici, stimati secondo il valore di mercato dei ricambi originali e della manodopera necessaria. Le assicurazioni sostenevano invece che il risarcimento dovesse essere limitato alla perdita effettiva, calcolata con il metodo del differenziale, cioè dalla differenza tra il valore del veicolo prima e dopo il sinistro.

Il giudice del rinvio rilevava che, nel diritto polacco, il danneggiato che agisce contro il responsabile può scegliere tra ripristino in forma specifica e risarcimento pecuniario, mentre nei confronti dell’assicuratore l’articolo 822, paragrafo 1, del codice civile prevede solo una prestazione pecuniaria. Da qui i dubbi sulla compatibilità con l’articolo 18 della direttiva 2009/103, letto con l’articolo 3.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 30 della direttiva 2009/103, che sottolinea l’importanza del diritto di azione diretta per la protezione delle vittime;
  • l’articolo 3, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da assicurazione;
  • l’articolo 9, che fissa gli importi minimi di copertura;
  • l’articolo 18, che garantisce alle persone lese il diritto di azione diretta contro l’impresa assicuratrice.

Richiamati anche gli articoli 363 e 822 del codice civile polacco, oltre all’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.

Ricevibilità

La Corte dichiara la domanda ricevibile, salvo per la controversia tra AR e PK/CR. Quest’ultima, infatti, riguardava un danno causato non dalla circolazione di un veicolo, ma dalla caduta del portone di un garage, situazione estranea all’ambito applicativo della direttiva 2009/103. La Corte precisa inoltre che non le compete interpretare il diritto nazionale né applicarlo al caso concreto.

Ragionamento della Corte

La Corte chiarisce anzitutto che la direttiva 2009/103 non armonizza integralmente i regimi nazionali di responsabilità civile: gli Stati membri restano liberi di stabilire quali danni risarcire, la portata del risarcimento e chi abbia diritto al risarcimento. Tuttavia, tale libertà deve essere esercitata senza compromettere l’efficacia pratica del diritto dell’Unione e senza escludere o limitare in modo sproporzionato il diritto della vittima a ottenere il risarcimento coperto dall’assicurazione obbligatoria.

Quanto all’articolo 18, la Corte osserva che il diritto di azione diretta consiste nel potere per la persona lesa di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente contro l’assicuratore, chiedendo la prestazione che l’assicuratore avrebbe dovuto al proprio assicurato nei limiti del contratto. Ne consegue che, se il contratto e il diritto nazionale prevedono una prestazione esclusivamente pecuniaria, l’articolo 18 non osta a che l’azione diretta abbia ad oggetto solo il pagamento di una somma di denaro.

La Corte aggiunge che l’articolo 9 della direttiva, fissando importi minimi di indennizzo, conferma questa lettura. Pertanto, il diritto UE non impone che l’assicuratore sia tenuto al ripristino materiale del veicolo o a prestazioni in natura.

Condizioni di pagamento e metodo di calcolo dell’indennità

Sul punto più delicato, la Corte distingue tra la libertà degli Stati membri di evitare un indebito arricchimento e il divieto di svuotare di contenuto la tutela assicurativa. È vero che i giudici nazionali possono vigilare affinché la protezione dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione non produca un arricchimento ingiustificato. Tuttavia, le condizioni imposte al pagamento dell’indennità non possono incidere in modo tale da escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore di coprire integralmente il risarcimento dovuto dal responsabile per il danno subito.

In altri termini, il diritto nazionale non può introdurre modalità di calcolo o condizioni di erogazione che, nell’ambito dell’azione diretta ex articolo 18, riducano l’indennizzo sotto il livello necessario a coprire l’intero danno risarcibile ai sensi dell’articolo 3.

Dispositivo

La Corte risponde quindi che:

  • l’articolo 18 della direttiva 2009/103, letto con l’articolo 3, non osta a una normativa nazionale che preveda, per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile, il solo pagamento di un’indennità pecuniaria;
  • invece, esso osta a modalità di calcolo di tale indennità e a condizioni del suo versamento nella misura in cui abbiano l’effetto di escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore di coprire integralmente l’indennizzo dovuto alla vittima.

Significato pratico per gli operatori

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che il diritto di azione diretta verso l’assicuratore, ove previsto dal diritto nazionale, non implica necessariamente il diritto alla prestazione in forma specifica. Tuttavia, il meccanismo liquidatorio non può essere costruito in modo da comprimere la copertura assicurativa obbligatoria o da introdurre filtri che, in concreto, riducano il risarcimento spettante alla vittima oltre i limiti compatibili con la direttiva 2009/103.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autorinvio pregiudizialerisarcimento del dannoresponsabilità civilediritto delle assicurazioni

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