Corte di giustizia, Sentenza C-651/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2023. — Causa promossa da М. Ya. M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale – Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro. — Causa C-651/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio l’articolo 13 del regolamento successioni, ammettendo che una dichiarazione di rinuncia già resa e iscritta nello Stato membro di residenza abituale dell’erede possa essere nuovamente iscritta nello Stato membro competente sulla successione su iniziativa di un diverso erede. La soluzione mira a facilitare la circolazione e l’utilizzo delle dichiarazioni successorie nelle successioni transfrontaliere, senza imporre un obbligo esclusivo di comunicazione a carico dell’erede rinunciatario. Il giudice nazionale deve, se necessario, disapplicare la norma interna che impedisca l’effettività dell’articolo 13.
Regolamento successioni: l’articolo 13 consente a un altro erede di chiedere nel foro della successione l’ulteriore iscrizione di una dichiarazione di rinuncia già resa davanti al giudice dello Stato di residenza abituale dell’erede rinunciatario.
La questione giuridica
Se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012, letto alla luce della certezza del diritto, dell’effettività del diritto dell’Unione e dell’obbligo di leale cooperazione, osti a che una dichiarazione di accettazione o rinuncia all’eredità, già iscritta nello Stato membro di residenza abituale dell’erede, sia ulteriormente iscritta nello Stato membro competente sulla successione su iniziativa di un altro erede, anche quando il diritto processuale di quest’ultimo Stato non preveda espressamente la trascrizione di dichiarazioni rese da terzi.
Principio di diritto
L’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che non osta a che, se un erede ha già fatto iscrivere presso il giudice del proprio Stato di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o rinuncia all’eredità di un de cuius la cui ultima residenza abituale era in un altro Stato membro, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso il giudice competente di quest’ultimo Stato membro. La Corte valorizza la funzione agevolativa dell’articolo 13: esso è un foro alternativo volto a semplificare le formalità per gli eredi e a consentire che il giudice della successione venga comunque a conoscenza della dichiarazione, indipendentemente dal mezzo con cui essa gli sia comunicata; pertanto, il diritto nazionale non può ostacolare l’effettività di tale meccanismo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Ulteriore iscrizione di una rinuncia all’eredità resa in un altro Stato membro
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni. Il caso nasce da una domanda di iscrizione in Bulgaria della rinuncia all’eredità resa in Grecia da un altro erede del de cuius.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale, M. Ya. M., cittadino bulgaro e erede della defunta M.T.G., chiedeva l’iscrizione nel registro bulgaro della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dal coniuge della defunta dinanzi a un giudice greco. Dalla documentazione prodotta risultava che la defunta aveva lasciato come eredi il coniuge, una figlia e il ricorrente. Quest’ultimo agiva non come mandatario dell’erede rinunciatario, ma come altro erede di pari grado, sostenendo che l’iscrizione in Bulgaria avrebbe accresciuto la propria quota ereditaria.
Il giudice del rinvio segnalava che il diritto bulgaro prevede, in linea di principio, l’iscrizione delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia in un registro giudiziario e che, nel sistema nazionale, le dichiarazioni riguardanti l’eredità sono concentrate in un unico luogo. Tuttavia, si interrogava sulla compatibilità con il regolamento n. 650/2012 della possibilità di ottenere una seconda iscrizione in un altro Stato membro, nonché sulla legittimazione di un erede a richiedere la trascrizione di una dichiarazione resa da un altro erede.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, in combinato con la certezza del diritto, osti a una ulteriore iscrizione della dichiarazione in un secondo Stato membro dopo la sua iscrizione nello Stato di residenza abituale dell’erede;
- se, in caso di risposta negativa, l’articolo 13, insieme ai principi di effettività e cooperazione leale, consenta che l’istanza di iscrizione sia presentata da un altro erede, anche se il diritto processuale interno non ammette la registrazione di dichiarazioni altrui.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, che attribuisce competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale della persona che può rendere una dichiarazione di accettazione o rinuncia, oltre al giudice competente sulla successione. Richiama inoltre l’articolo 4 del regolamento, che stabilisce la competenza generale del giudice dello Stato dell’ultima residenza abituale del defunto, e gli articoli 21 e 22 sulla legge applicabile.
Nei considerando 7, 23, 32 e 67 la Corte valorizza gli obiettivi del regolamento: facilitare la libera circolazione delle persone, garantire un collegamento oggettivo con la successione, semplificare le formalità per eredi e legatari e assicurare un’efficace prova della qualità e dei diritti successori in altri Stati membri.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta l’articolo 13 in modo autonomo e uniforme, secondo i criteri testuali, sistematici e teleologici. Sottolinea che tale disposizione introduce un foro alternativo per consentire agli eredi non residenti nello Stato competente sulla successione di rendere lì le loro dichiarazioni senza doversi recare nello Stato della successione.
Quanto alla comunicazione della dichiarazione al giudice competente sulla successione, la Corte osserva che il considerando 32 prevede che siano le stesse persone che si avvalgono di questa facoltà a informare l’autorità che tratta la successione, ma il regolamento non istituisce una procedura obbligatoria di trasmissione né impone un dovere vincolante in capo all’erede rinunciatario. Di conseguenza, è sufficiente che la dichiarazione venga portata a conoscenza del giudice competente con qualsiasi mezzo idoneo.
Per questo motivo, la Corte esclude che il regolamento osti a una ulteriore iscrizione nello Stato membro competente sulla successione, quando la dichiarazione è stata già resa nello Stato di residenza abituale dell’erede. L’atto richiesto dall’altro erede non è qualificato come una dichiarazione resa a nome di terzi, ma come una mera notifica dell’esistenza della rinuncia, utile a consentire al giudice della successione di tenerne conto.
La Corte aggiunge che il fatto che il diritto interno preveda un registro unico o non consenta l’iscrizione di dichiarazioni altrui non può impedire l’effettività dell’articolo 13. Se necessario, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile, in applicazione della giurisprudenza costante sulla primazia ed effettività del diritto dell’Unione.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o rinuncia all’eredità di un de cuius residente abitualmente in un altro Stato membro al momento del decesso, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.
La soluzione rafforza la funzione pratica dell’articolo 13: semplificare le formalità successorie nelle situazioni transfrontaliere e consentire al giudice competente sulla successione di conoscere e considerare le dichiarazioni già rese, senza formalismi incompatibili con l’effettività del regolamento.
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