Corte di giustizia, Sentenza C-612/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 marzo 2023. — Gmina O. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” – Comune che gestisce lo sviluppo delle energie rinnovabili nel suo territorio a favore dei suoi residenti, proprietari di un bene immobile, che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di impianti di energie rinnovabili – Contributo da parte loro pari al 25% dei costi sovvenzionabili, senza poter superare il valore massimo concordato tra il comune e il proprietario interessato – Rimborso del comune mediante una sovvenzione del voivodato competente pari al 75% dei costi sovvenzionabili – Articolo 13, paragrafo 1 – Assenza di assoggettamento dei comuni per le attività o le operazioni svolte in veste di autorità pubblica. — Causa C-612/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha escluso l’assoggettamento a IVA del progetto comunale polacco di installazione di impianti da fonti rinnovabili presso abitazioni private, in presenza di un contributo dei residenti limitato al 25% dei costi sovvenzionabili e di un finanziamento pubblico pari al 75%. La decisione ruota attorno alla nozione di attività economica e alla mancanza di una logica imprenditoriale di stabilità e profitto. Poiché il comune non svolge un’attività rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, la Corte non ha esaminato la questione della base imponibile della sovvenzione.
IVA e comuni: la fornitura e installazione di impianti da fonti rinnovabili a favore dei residenti, finanziata in gran parte da sovvenzioni pubbliche e solo in minima parte dai cittadini, non integra un’operazione imponibile quando il comune non persegue introiti stabili
La questione giuridica
Se un comune che, mediante contratto di diritto privato e tramite un’impresa appaltatrice, fornisce e installa impianti da fonti rinnovabili sugli immobili dei residenti che vi aderiscono, a fronte di un contributo dei residenti pari al 25% dei costi sovvenzionabili e di una sovvenzione pubblica pari al 75%, agisca come soggetto passivo IVA nell’ambito di un’attività economica ai sensi della direttiva 2006/112/CE; e, in caso affermativo, se la sovvenzione debba entrare nella base imponibile.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la fornitura e l’installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di un comune, tramite un’impresa, a favore dei residenti che versano solo un contributo pari al massimo a un quarto dei costi sovvenzionabili e con il resto finanziato da fondi pubblici, non costituisce un’operazione soggetta a IVA quando tale attività non è diretta a generare introiti aventi carattere di stabilità; di conseguenza non occorre esaminare l’esenzione per le attività svolte in veste di pubblica autorità né la base imponibile della sovvenzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Fornitura e installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di un comune e IVA
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA, relativo a un progetto comunale di promozione delle energie rinnovabili finanziato in parte dai residenti e in parte da una sovvenzione pubblica. La Corte è chiamata a chiarire se il comune agisca come soggetto passivo IVA e, in caso positivo, se la sovvenzione debba entrare nella base imponibile.
Fatti e procedimento principale
Il Comune di O. ha aderito a un progetto regionale per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli immobili di alcuni residenti che avevano manifestato interesse. Il progetto era inserito in un programma operativo regionale e il voivodato finanziava il 75% dei costi sovvenzionabili; i residenti versavano il restante 25%, entro un tetto massimo contrattualmente stabilito.
Il comune concludeva contratti con i residenti e con l’impresa appaltatrice, pagava direttamente quest’ultima e, per cinque anni, gli impianti rimanevano di proprietà del comune, per essere poi trasferiti ai proprietari degli immobili. L’amministrazione fiscale polacca riteneva il comune soggetto passivo IVA; il ricorso del comune era stato respinto in primo grado, e la controversia è giunta in cassazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il comune, realizzando il progetto tramite contratto di diritto privato con i residenti, effettui una cessione di beni e una prestazione di servizi imponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112;
- se tale attività costituisca un’"attività economica" ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;
- in subordine, se operi l’esclusione per gli enti pubblici che agiscono in veste di pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1;
- qualora vi sia imponibilità, se la sovvenzione del voivodato rientri nella base imponibile ai sensi dell’articolo 73.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
- l’articolo 13, paragrafo 1, sull’assenza di assoggettamento degli enti pubblici per le attività svolte in quanto pubbliche autorità;
- l’articolo 73, sulla base imponibile e sulle sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo.
Ragionamento della Corte: operazione a titolo oneroso
La Corte ribadisce che, per essere imponibile, l’operazione deve essere effettuata a titolo oneroso, cioè deve esistere un nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo ricevuto. Il corrispettivo può provenire anche da un terzo e il fatto che il prezzo sia inferiore al costo o al prezzo di mercato non esclude, di per sé, l’operazione a titolo oneroso.
Nel caso esaminato, la Corte osserva che il comune stipula un contratto con l’impresa appaltatrice, riceve le fatture e paga direttamente l’appaltatore; ciò può evidenziare una cessione di beni al comune e una prestazione di servizi di installazione. Tuttavia, resta decisivo verificare chi sia il reale beneficiario finale delle operazioni, ossia se esse siano in realtà rese ai residenti proprietari degli immobili.
Ragionamento della Corte: assenza di attività economica
La Corte concentra poi l’analisi sulla nozione di attività economica. Essa afferma che questa va valutata in modo oggettivo, considerando l’insieme delle condizioni in cui l’attività viene svolta e raffrontandola al comportamento di un operatore economico del settore.
Nel caso di specie, la Corte valorizza vari elementi:
- il comune non intende svolgere stabilmente servizi di installazione di impianti da fonti rinnovabili;
- non impiega né prevede di impiegare lavoratori a tal fine;
- si limita a realizzare un progetto pubblico di transizione energetica;
- recupera solo una parte minima dei costi attraverso i contributi dei residenti, mentre il resto è coperto da sovvenzioni pubbliche.
Secondo la Corte, un installatore operante sul mercato cercherebbe di coprire i costi e ottenere un margine di profitto; qui, invece, il comune sopporta una struttura finanziaria deficitaria e un rischio di perdita, senza una prospettiva di profitto. Il meccanismo di finanziamento, basato su un contributo massimo del 25% dei costi sovvenzionabili e su una sovvenzione del 75%, non corrisponde al comportamento di un operatore economico.
Esito sulla questione della pubblica autorità e sulla base imponibile
Poiché la Corte conclude che, in queste circostanze, il comune non svolge un’attività economica rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2006/112, non è necessario stabilire se operi anche come pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.
Per la stessa ragione, la Corte non risponde alla seconda questione sulla base imponibile e sulla possibile inclusione della sovvenzione del voivodato nell’imponibile ex articolo 73.
Dispositivo
La Corte afferma che gli articoli 2, paragrafo 1, 9, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che la fornitura e l’installazione di impianti da fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, tramite un’impresa, a favore dei residenti proprietari che vi hanno aderito non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate a IVA, quando l’attività non è finalizzata a ottenere introiti aventi carattere di stabilità e i residenti contribuiscono solo fino a un quarto dei costi sostenibili, mentre il saldo è finanziato con fondi pubblici.
Principio desumibile per la pratica
Ai fini IVA, un progetto comunale di installazione di impianti rinnovabili finanziato in prevalenza da sovvenzioni pubbliche e solo marginalmente dai residenti non integra, in linea di principio, un’attività economica se il comune non opera con logica di mercato né mira a introiti stabili. In tal caso, manca il presupposto oggettivo dell’imposizione e non rileva la questione della base imponibile della sovvenzione.
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