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Sentenza

Sentenza n. 602/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Giustizia amministrativa202200237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento e mancata liquidazione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già in servizio nella Polizia di Stato e collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l’accertamento del diritto al computo, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e della pensione, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, assumendo che il beneficio non fosse stato riconosciuto nonostante le richieste rivolte all’ente previdenziale. L’INPS ha eccepito la tardività del ricorso e la prescrizione del diritto, sostenendo nel merito che il beneficio spettasse soltanto per cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso e, per il personale collocato a domanda, solo ove la domanda fosse stata presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Secondo l’ente, il mancato rispetto di tale termine avrebbe determinato la decadenza dal beneficio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che la controversia non costituisce un’azione avverso il silenzio, ma una domanda di accertamento di un diritto rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., in quanto riferita al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha distinto il regime dei sei scatti stipendiali per il calcolo del trattamento di fine servizio da quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità, escludendo che le successive modifiche della disciplina previdenziale possano modificare automaticamente i requisiti numerici stabiliti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987. La cessazione a domanda non impedisce il beneficio quando il dipendente abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è stato ritenuto decadenziale: la sua funzione è quella di determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, come confermato dal collegamento con il comma 3, e una decadenza avrebbe richiesto una previsione legislativa chiara ed espressa. È stata quindi accertata la spettanza del beneficio ai ricorrenti e imposto all’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme conseguenti, oltre interessi legali. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    La controversia sui diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e può essere proposta come azione di accertamento del diritto.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...

    La disposizione riconosce sei scatti stipendiali, utili anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987

    La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il termine del 30 giugno non determina la decadenza dal beneficio, poiché è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non è assistito da un’espressa previsione decadenziale.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda

    Il comma 3 conferma che il termine per la presentazione della domanda incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza sostanziale dei sei scatti.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    La disciplina dei sei scatti per il personale che cessa a domanda previo pagamento della contribuzione residua opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione richiama il beneficio dei sei scatti per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, confermando la distinzione rispetto alla disciplina applicabile alla Polizia di Stato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare la decisione mediante richiamo a precedenti conformi.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, rilevante anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, costituisce un istituto distinto dai requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità; le modifiche sopravvenute alla disciplina pensionistica non modificano automaticamente i requisiti numerici espressamente stabiliti dall’art. 6-bis.
  • La cessazione dal servizio a domanda non esclude il diritto ai sei scatti quando il dipendente della Polizia di Stato abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, secondo i presupposti indicati dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale in assenza di un’espressa previsione legislativa; letto insieme al comma 3, esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza del beneficio economico.
  • Una conseguenza decadenziale non può essere desunta da una disposizione ambigua o priva di una previsione chiara e perspicua circa la perdita del diritto; l’incertezza interpretativa sul termine di presentazione della domanda impedisce di farne derivare la decadenza.
  • La disciplina dei sei scatti prevista per il calcolo della base pensionabile non modifica, di per sé, il diverso regime di calcolo del trattamento di fine servizio, per il quale il beneficio opera nei limiti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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