Cassazione Civile, Ordinanza n. 21969/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della delibera con cui un ente locale aveva disposto l'alienazione a una società concessionaria della propria partecipazione in una società autostradale, ritenendo illegittima la procedura negoziata senza bando e imponendo la dismissione mediante procedure a evidenza pubblica. Successivamente, in sede di ottemperanza, alcune società hanno denunciato l'inerzia dell'amministrazione e, con motivi aggiunti, hanno censurato per elusione del giudicato una nuova delibera con cui l'ente aveva nuovamente disciplinato la dismissione in blocco delle partecipazioni, incaricando l'acquirente di ulteriori attività. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ma ha accolto i motivi aggiunti, dichiarando la nullità della nuova delibera e l'inefficacia della cessione azionaria, ordinando di indire una procedura ad evidenza pubblica. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: eccesso di potere giurisdizionale e difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, perché il giudice amministrativo avrebbe inciso sull'inefficacia di un contratto di cessione di quote azionarie in materia estranea alla giurisdizione esclusiva, con violazione anche del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi e dell'art. 1372 c.c.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che le censure investissero non i limiti esterni della giurisdizione, ma il modo in cui il giudice amministrativo aveva esercitato il potere di ottemperanza, cioè l'individuazione degli effetti conformativi del giudicato e la valutazione della successiva attività amministrativa come elusiva. Tali errori, anche se eventualmente sussistenti, attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono sindacabili in cassazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'intangibilità del contratto e il difetto di potere del giudice amministrativo di incidere sull'inefficacia della cessione; la Corte non accoglie questa impostazione, qualificando la censura come attinente ai limiti interni della giurisdizione.
art. 3, commi 27 e 29, L. 244/2007
È la base normativa richiamata dal Consiglio di Stato per affermare che la dismissione delle partecipazioni in società non attinenti alle finalità istituzionali deve avvenire nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica, a tutela della concorrenza e del mercato.
L. 474/1994
"con modalità trasparenti e non discriminatorie"
Richiamata come ulteriore conferma del principio per cui l'alienazione delle partecipazioni pubbliche deve avvenire con modalità trasparenti e non discriminatorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il sindacato del giudice amministrativo sugli effetti conformativi del giudicato e sulla conformità degli atti successivi dell'amministrazione riguarda i limiti interni della giurisdizione; eventuali errori in tale valutazione non sono denunciabili in cassazione come eccesso di potere giurisdizionale.
- Il controllo delle Sezioni Unite è ammesso solo quando si contesti la stessa possibilità, in quella concreta situazione, di ricorrere allo strumento dell'ottemperanza, cioè i limiti esterni della giurisdizione, e non quando si critichi il modo in cui il potere è stato esercitato.
- Quando il giudice amministrativo qualifica un nuovo atto dell'amministrazione come elusivo del giudicato e ne trae le conseguenze necessarie per ripristinare l'effettività della decisione annullatoria, tale operazione rientra nella fisiologica attività di ottemperanza e non integra di per sé sconfinamento di giurisdizione.
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