Sentenza n. 310/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo, dalla ASL di Pescara e dal Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in relazione alle istanze trasmesse dalla società ricorrente in data 27 maggio 2025 e 31 luglio 2025; e per la declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo e/o del Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo di individuare i criteri di liquidazione, di cui all'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura nell’anno 2009; e per la declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo e/o della ASL di Pescara e/o a carico del Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di corrispondere le remunerazioni maturate dalla Fisioter per l’attività sanitaria resa nell'annualità 2009, ad oggi non ancora corrisposte, quantificabili nella misura non inferiore all'importo di € 352.044,89, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati da Fisioter Srl in data 10 febbraio 2026: per l’annullamento, - della nota del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo prot. n. RA 0004698/26 dell’8 gennaio 2026, comunicata in pari data, avente ad oggetto “nota pec FISIOTER del 27.05.2025 (RA 0221181/25) ‘diffida riconoscimento dei corrispettivi per prestazioni sanitarie - anno 2009’. Riscontro”; - per quanto occorrer possa, della nota assunta dalla ASL di Pescara, prot. n. 0059279/25 del 16 giugno 2025, avente ad oggetto: “Nota Diffida del 27/05/2025 da parte della società Fisioter s.r.l. concernente i mancati pagamenti di prestazioni sanitarie relative all’annualità 2009 – Rif. Nota prot. n. RA 0232513/25 del 04/06/2025”; e, conseguentemente, dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni resistenti di rideterminarsi, assegnando a tal uopo un termine, in particolare: 1) ordinare alla Regione Abruzzo e/o al Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo di individuare i criteri di liquidazione, di cui all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura nell’anno 2009 e, per l’effetto: 2) dichiarare l’obbligo della Regione Abruzzo e/o della ASL di Pescara e/o a carico del Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, di corrispondere le remunerazioni maturate dalla Fisioter per l’attività sanitaria resa nell’annualità 2009, ad oggi non ancora corrisposte, quantificabili nella misura non inferiore all’importo di € 352.044,89, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo; c) disporre, altresì, in ogni caso, qualora le Amministrazioni intimate rimangano ancora inadempienti oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo delle stesse ai sensi dell’art. 117, 3° comma, c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulle istanze volte alla definizione dei criteri di remunerazione e al pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2009; successivamente, le note regionali e dell'ASL di riscontro alle istanze
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha dedotto che, nell'anno 2009, aveva erogato prestazioni sanitarie in favore degli utenti del SSN dopo essere stata ammessa alla contrattazione, ma che la ASL di Pescara non aveva concluso la procedura di negoziazione né corrisposto integralmente le remunerazioni richieste, quantificate in almeno euro 352.044,89 oltre interessi moratori. Con istanze del 27 maggio 2025 e del 31 luglio 2025 ha chiesto, rispettivamente alla Regione, all'ASL e al Commissario ad acta, di definire ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992 i criteri di liquidazione delle prestazioni e di provvedere al pagamento. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto azione avverso il silenzio, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato la nota dell'8 gennaio 2026, cui era allegata la nota dell'ASL del 16 giugno 2025. La società ha quindi proposto motivi aggiunti per l'annullamento di tali note, deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, violazione dei principi di efficienza, trasparenza e buon andamento, difetto e carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta ed errore sui presupposti. L'ASL ha inoltre eccepito che la pretesa di pagamento era già stata oggetto di un precedente giudizio civile definito con giudicato, nonché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di pagamento.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la Regione, con nota dell'8 gennaio 2026, aveva riscontrato l'istanza del 27 maggio 2025, affermando la prescrizione dei crediti e sostenendo che le pretese creditorie potessero essere fatte valere soltanto nei limiti dei contratti efficacemente conclusi, delle prestazioni legittime e appropriate e del budget contrattuale. L'ASL, nella nota allegata, aveva rappresentato di avere liquidato euro 239.525,86, oltre euro 38.526,10 di ticket, sino al raggiungimento del tetto di spesa, e aveva qualificato come extrabudget le ulteriori fatture non liquidate per euro 352.039,11. Secondo il Collegio, tali riscontri hanno fatto venir meno il silenzio-inadempimento, non residuando un ulteriore obbligo di risposta neppure in capo al Commissario ad acta, considerato il contenuto sostanzialmente coincidente delle istanze. Il TAR non ha invece deciso nel merito i motivi aggiunti contro le note regionali e dell'ASL: ha disposto la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario e ha rimesso gli atti al Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992
definire i criteri sulla base dei quali procedere alla corresponsione dell'attività sanitaria resa dalla Struttura
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di definizione dei criteri di remunerazione delle prestazioni sanitarie; il TAR non ne esamina il merito sostanziale, limitandosi a rilevare l'intervenuto riscontro amministrativo.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento; la richiesta non è stata esaminata per effetto dell'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio.
d.lgs. n. 231/2002
È stato richiamato dalla ricorrente per la richiesta di interessi moratori sulle somme asseritamente dovute; il TAR non si è pronunciato sulla debenza delle somme né sugli interessi.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile quando, dopo la sua proposizione, l'amministrazione adotta un atto espresso che riscontra l'istanza e rende non più attuale l'interesse a ottenere una pronuncia sull'inerzia, anche se il riscontro è negativo o non satisfattivo nel merito.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso non impedisce al privato di contestarne la legittimità mediante motivi aggiunti; in tal caso, la controversia sul silenzio e quella sull'atto espresso devono essere trattate secondo riti diversi, con conversione dal rito speciale al rito ordinario e fissazione dell'udienza pubblica per l'impugnazione dell'atto.
- Il venir meno dell'inerzia nei confronti di alcune amministrazioni può determinare l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio anche quando l'istanza originaria sia stata indirizzata, con contenuto analogo, a un ulteriore organo o commissario, se il giudice ritiene che non residui un autonomo margine di risposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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