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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17901/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. per reati commessi dal 9 al 16 giugno 2009 e aveva rideterminato la pena unica. Il ricorrente deduceva violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p. per errata individuazione del reato più grave (sosteneva che il criterio dovesse essere il quantitativo di sostanza stupefacente) e vizio di motivazione in relazione ai criteri adottati per determinare gli aumenti di pena per i reati "satellite".

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che, in sede esecutiva, il reato più grave si individua secondo la pena concretamente inflitta dal giudice di merito (art. 187 disp. att. c.p.p.), quindi nessun vizio sull'individuazione del reato più grave. Tuttavia ha annullato l'ordinanza con rinvio limitatamente alla carenza motivazionale relativa alla quantificazione e motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenendo obbligatoria una motivazione che renda riconoscibile l'aumento applicato ad ogni reato satellite alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.

    In sede esecutiva il criterio esclusivo per individuare il reato più grave è la pena effettivamente inflitta dal giudice di merito; non conta il parametro del quantitativo di stupefacente.

  • art. 81 c.p.

    aumenti per i reati-satellite da contenere nel triplo della pena del reato più grave

    Gli aumenti per i reati unificati devono rispettare il limite legale (triplo della pena-base) ma la mera osservanza del limite non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva (ricorso dell'interessato a richiedere il riconoscimento della continuazione).

  • art. 533, comma 2, c.p.p.

    se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione

    Il giudice deve quantificare la pena per ciascun reato anche quando si procede alla considerazione unitaria della continuazione; ciò impone che gli aumenti per i reati satellite siano riconoscibili e motivati.

  • art. 132 e art. 133 c.p.

    Attribuiscono al giudice criteri di discrezionalità nella determinazione della pena (modalità di individualizzazione e determinazione della pena) che il giudice dell'esecuzione deve rispettare quando quantifica la pena nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 620, lett. i) c.p.p.

    Richiamata per spiegare che, in caso di omessa quantificazione degli aumenti per i reati satellite, non è possibile per la Cassazione sostituirsi al giudice di merito e rideterminare la pena senza rinvio.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, per individuare il reato più grave ai fini della continuazione si prende come criterio la pena concretamente inflitta dal giudice di merito (art. 187 disp. att. c.p.p.), non il mero rilievo del quantitativo di sostanza stupefacente.
  • Il giudice dell'esecuzione, pur avendo poteri analoghi a quelli del giudice di cognizione in materia di quantificazione della pena, è vincolato al limite del triplo della pena-base per gli aumenti (art. 81 c.p.) e al divieto di reformatio in pejus.
  • La motivazione deve indicare non solo la pena-base ma anche la ragione e la misura degli aumenti applicati per ciascun reato satellite, in modo da rendere possibile il controllo della correttezza del percorso logico-giuridico seguito.
  • La Cassazione, quando rileva carenza motivazionale sugli aumenti per i reati satellite, annulla e rinvia al giudice di merito per nuova motivazione: non può procedere direttamente a rideterminare gli aumenti a causa della discrezionalità insita nella quantificazione.
  • Nel formulare la motivazione sugli aumenti il giudice deve richiamare e applicare i criteri di individualizzazione della pena degli artt. 132 e 133 c.p., rendendo esplicito il nesso fra caratteristiche del singolo reato-satellite e aumento riconosciuto.

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