Cassazione Penale, Sentenza n. 19071/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava l'omessa sospensione e/o la declaratoria d'inefficacia, a far data dal 4 novembre 2025, dell'ordine di esecuzione emesso il 17 ottobre 2025 relativo alla pena residua di anni 4 e giorni 18 di reclusione. Si deduceva che, una volta che il residuo da scontare sarebbe divenuto inferiore a quattro anni (dal 5 novembre 2025), avrebbe dovuto operare la sospensione dell'ordine di esecuzione per permettere la presentazione di istanza di misura alternativa, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2018 e precedente giurisprudenza di legittimità; in subordine si allegava illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per violazione del principio di ragionevolezza e per disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sospensione dell'esecuzione sia un istituto di favore finalizzato a consentire l'accesso a misure alternative prima dell'ingresso in carcere; tale tutela non si applica al caso di condannati già detenuti e che, nel corso dell'espiazione, maturino un residuo inferiore a quattro anni, poiché questi può comunque chiedere le misure alternative dalla condizione detentiva davanti al Tribunale di Sorveglianza. Inoltre la Corte ha osservato che al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione la ricorrente aveva un residuo superiore ai quattro anni, per cui non poteva beneficiare della sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; il richiamo a Corte cost. n. 41/2018 non ha fondamento applicativo nel caso concreto. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
La sospensione dell'ordine di esecuzione è disciplinata da questa norma; la Corte ha interpretato che la sospensione mira a favorire l'accesso preventivo, da persone non ancora ristrette, a misure alternative e non impone la sospensione quando l'interessato era già destinatario di un ordine di esecuzione emesso mentre il residuo era superiore a quattro anni
art. 656 cod. proc. pen., comma 10-bis
Richiamato nella pregressa istanza per questioni di computo delle detrazioni; nella decisione corrente il riferimento non ha inciso sul rigetto dell'incidente di esecuzione
art. 54 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)
Norma richiamata in relazione al computo delle detrazioni di pena; il Tribunale aveva già rigettato precedenti doglianze sul punto
art. 47 Ord. pen., comma 3-bis (modificato dal d.l. 146/2013, conv. L. 10/2014)
Riferimento normativo collegato all'ampliamento dell'affidamento in prova fino a quattro anni; la Corte costituzionale ha valutato l'adeguamento dell'art. 656 c.p.p. in relazione a questa modifica, ma nel caso concreto la modifica non è risultata applicabile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende (importo determinato in euro 3.000)
Massime di principio
- La sospensione dell'ordine di esecuzione è strumentale all'accesso preventivo a misure alternative: ha maggiore rilievo per i soggetti non ancora entrati in esecuzione pena e può essere disposta per consentire la presentazione di istanze alternative senza ingresso in carcere.
- L'idoneità a ottenere la sospensione va valutata sulla base della situazione al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione: se alla data dell'ordine il residuo era superiore alla soglia prevista dalla norma (quattro anni), la sospensione non è dovuta anche se il residuo diventerà inferiore in un momento successivo.
- Per i detenuti già in esecuzione pena che, nel corso dell'espiazione, raggiungono un residuo inferiore alle soglie previste, la via corretta per ottenere misure alternative resta la procedura davanti al Tribunale di Sorveglianza; non sussiste un obbligo automatico di sospensione dell'ordine già eseguito.
- I richiami a pronunce costituzionali che hanno censurato aspetti normativi richiedono una corrispondente situazione fattuale: la sola esistenza di una sentenza costituzionale non comporta automaticamente l'applicazione della sospensione se le condizioni soggettive e temporali del caso concreto non rientrano nell'ambito da essa delineato.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato in Cassazione può essere dichiarato inammissibile e condannato alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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