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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14977/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

La controversia

Una società importatrice aveva introdotto in libera pratica, attraverso un punto franco, merci originarie della Cina ricorrendo sistematicamente al regime dell’art. 147 delle disposizioni di applicazione del codice doganale. Per ciascuna operazione risultavano due vendite successive tra società cinesi: il secondo cedente, coincidente con l’acquirente della prima cessione, fatturava all’importatore italiano il prezzo finale, maggiorato rispetto al prezzo della prima vendita, mentre i dazi erano stati liquidati sul valore inferiore della prima cessione. A seguito di verifiche e di indagini confluite in un procedimento penale, l’Ufficio delle Dogane emise avvisi di accertamento per il recupero di dazi e IVA relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, oltre ai provvedimenti sanzionatori. La società di spedizione, quale rappresentante indiretto in dogana, e il suo legale rappresentante contestarono gli atti. La Commissione tributaria provinciale accolse i ricorsi limitatamente all’IVA, poi escluse in base alla sentenza Equoland della Corte di giustizia, e li respinse per il resto. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 191/3/2017 depositata il 13 ottobre 2017, riunì gli appelli, dichiarò inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia relativo all’IVA, accolse l’appello dei contribuenti limitatamente alle sanzioni e lo rigettò quanto al recupero dei dazi. I ricorrenti principali dedussero: (1) motivazione illogica e insufficiente degli avvisi, anche per la mancata esposizione di elementi acquisiti presso l’importatore e per l’omessa dimostrazione della partecipazione consapevole o colposa del rappresentante; (2) illegittimo disconoscimento del regime dell’art. 147 D.A.C., assumendo non provata la fittizietà delle prime vendite e contestando la valutazione delle prove e dell’antieconomicità; (3) erronea affermazione della responsabilità del rappresentante indiretto, sostenendo che i dazi fossero a suo carico solo in presenza di una condotta negligente secondo la diligenza professionale e negando che potesse configurarsi una responsabilità oggettiva. L’Agenzia propose ricorso incidentale contro l’annullamento delle sanzioni, contestando la valutazione della prova contraria circa l’assenza di colpa e la ripartizione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto ai tre motivi principali, ha rilevato che, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, essi contestavano in realtà la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o la motivazione di merito; tali censure non erano riconducibili ai vizi denunciati e non potevano essere riqualificate, anche alla luce dei limiti del sindacato sulla motivazione applicabili alla sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che il primo motivo potesse confondere la motivazione formale degli atti impositivi con la prova dei fatti costitutivi della pretesa, da svolgere nel giudizio: la CTR aveva ritenuto gli avvisi adeguatamente motivati e idonei a consentire la difesa. Sul secondo motivo, la contestazione della prova della fittizietà delle operazioni e della valutazione degli elementi raccolti riguardava accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; la prova delle condizioni per l’applicazione del regime agevolativo non era stata fornita. Sul terzo, ha confermato che il rappresentante indiretto deve esercitare una diligenza professionale qualificata, commisurata all’attività svolta, vigilando sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore alle autorità dello Stato di esportazione; la mera inconsapevolezza dell’evasione non è sufficiente a escludere la responsabilità. La responsabilità non è oggettiva, ma attiene al fatto proprio del rappresentante che interviene nella dichiarazione doganale; nel caso concreto, la valutazione di merito aveva indicato elementi relativi alle operazioni e alle vendite successive che sostenevano il disconoscimento del regime. È stato rigettato anche il ricorso incidentale: la censura dell’Agenzia investiva la valutazione di merito con cui la CTR aveva ravvisato la prova contraria dell’assenza di colpa della società di spedizione, considerando che gli elementi decisivi erano stati acquisiti ex post presso l’importatore e non risultavano nella disponibilità della società né conoscibili da essa. Spese compensate per reciproca soccombenza. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, se dovuto; l’amministrazione statale è esclusa da tale addebito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve denunciare un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta; non consente invece di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata; non comprende il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze processuali.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, la quale, proprio in tema di avviso di rettifica in materia doganale, pone la netta distinzione tra la questione dell’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, requisito formale di validità, e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, non prescritta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo, bensì disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento dell’eventuale giudizio, introdotto dal contribuente con il ricorso in opposizione avverso il menzionato atto.

    La motivazione dell’atto impositivo, quale requisito formale di validità, va distinta dalla prova degli elementi costitutivi della pretesa, la cui acquisizione e valutazione si svolge secondo le regole probatorie del giudizio.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5

    La giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, la quale, proprio in tema di avviso di rettifica in materia doganale, pone la netta distinzione tra la questione dell’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, requisito formale di validità, e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, non prescritta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo, bensì disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento dell’eventuale giudizio, introdotto dal contribuente con il ricorso in opposizione avverso il menzionato atto.

    La disposizione è applicata nel senso che la validità formale della motivazione dell’atto doganale non dipende dall’inserimento nell’atto di tutti gli elementi probatori della pretesa, da valutare nel successivo giudizio.

  • art. 147 D.A.C. (Reg. CEE n. 2454/93)

    In tema di esenzione o di agevolazione dai dazi doganali, grava infatti anche sul rappresentante indiretto dell’importatore l’obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata – sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l’Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali.

    L’agevolazione doganale può essere riconosciuta solo se ne ricorrono le condizioni, che devono essere dimostrate; il rappresentante indiretto è tenuto a verificare con diligenza professionale qualificata l’esattezza delle informazioni rilevanti, così da prevenire abusi.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso di specie l’Ufficio doganale italiano, con comportamento ritenuto legittimo da Corte di giustizia, 16 marzo 2017, 16 marzo 2017, p. 43, ha correttamente proceduto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi parzialmente evasi sulla base delle verifiche eseguite, restando a carico dell’importatore e, in ragione della sua qualità di rappresentante indiretto, della R.C. Transport, la prova contraria della ricorrenza delle condizioni per la applicabilità del regime agevolativo di cui l’art. 147 D.A.C., che però non è stata fornita, come ritenuto dalla sentenza di appello sulla base di argomentazioni fattuali non contestabili nel giudizio di legittimità.

    Secondo la decisione, una volta proceduto al recupero dei dazi sulla base delle verifiche, incombeva sull’importatore e sul rappresentante indiretto fornire la prova delle condizioni che consentivano di applicare il regime agevolativo.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    In tema di esenzione o di agevolazione dai dazi doganali, grava infatti anche sul rappresentante indiretto dell’importatore l’obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata – sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l’Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali.

    La diligenza richiesta al rappresentante indiretto è qualificata e va commisurata alla natura professionale dell’attività, includendo il controllo esigibile sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore.

  • Reg. CEE n. 2913/92, artt. 201 e 202

    E non si tratta, come sostengono i ricorrenti, di una inammissibile responsabilità oggettiva dello spedizioniere, bensì di una responsabilità, per fatto proprio, per essersi intromesso nella dichiarazione della merce in dogana, a norma degli artt. 201 e 202 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli, e dunque consapevole delle irregolarità commesse in sede di introduzione delle merci nel territorio della Comunità.

    La responsabilità del rappresentante indiretto per l’obbligazione doganale è ricondotta al suo intervento nella dichiarazione doganale e configurata come responsabilità per fatto proprio, in solido con il soggetto per conto del quale la merce è presentata, non come responsabilità oggettiva.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303

    Quanto invece alle sanzioni, premesso che il principio applicabile a norma del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, era quello per cui, una volta che l’Amministrazione Finanziaria abbia dimostrato la fattispecie tipica, come nella specie, spetta al trasgressore l’onere di dimostrare di avere agito senza colpa, ritenne che vi fosse in atti la prova contraria in merito alla assenza di colpa in capo alla R.C. Transport poichè l’accertamento doganale era derivato da indagini compiute ex post dall’autorità doganale presso la società importatrice che avevano consentito la acquisizione di documentazione che non risultava essere mai stata in possesso della R.C. Transport o della quale quest’ultima società potesse supporre l’esistenza.

    La CTR applicò il principio secondo cui, provata dall’Amministrazione la fattispecie sanzionatoria, il trasgressore deve dimostrare di aver agito senza colpa; la Cassazione ha ritenuto non censurabile in questa sede la valutazione di merito sulla prova contraria.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    La sentenza impugnata, dopo avere in effetti rilevato che gli argomenti addotti dall’Ufficio apparivano fragili per indurre da soli a ragionevoli sospetti sulla trasparenza delle operazioni, peraltro ha adottato una motivazione di puro merito sulla esistenza della prova contraria relativa alla assenza di colpa in capo alla R.C. Transport poichè l’accertamento doganale era derivato da indagini compiute ex post dall’autorità doganale presso la società importatrice e la acquisizione di documentazione che non risultava essere mai stata in possesso della R.C. Transport o della quale quest’ultima società potesse supporre l’esistenza; e tale motivazione non appare censurabile in sede di legittimità, tanto meno sotto il profilo del vizio di violazione di legge.

    La Corte non formula una nuova regola sostanziale sulla colpa sanzionatoria, ma conferma che la valutazione della prova dell’assenza di colpa compiuta dalla CTR, alla luce degli elementi acquisiti, era una valutazione di merito non sindacabile con la censura proposta.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, a carico dei ricorrenti principali, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis, essendo stato il ricorso notificato il 13.4.2018.

    Il rigetto del ricorso principale, notificato il 13 aprile 2018, comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto; l’amministrazione statale ne resta esclusa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve investire l’interpretazione della fattispecie astratta; non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, che appartengono al giudice di merito.
  • In materia di atti impositivi doganali, la motivazione formale dell’atto va distinta dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa: la completezza probatoria non costituisce, di per sé, requisito formale di validità dell’atto, ma è valutata nel giudizio secondo le regole dell’istruzione probatoria.
  • Il rappresentante indiretto in dogana, quando si invocano esenzioni o agevolazioni dai dazi, è tenuto a una vigilanza qualificata, commisurata alla natura professionale dell’attività, sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore alle autorità dello Stato di esportazione; la mera inconsapevolezza dell’evasione non basta a escludere tale obbligo.
  • La responsabilità doganale del rappresentante indiretto non è oggettiva: è responsabilità per fatto proprio connessa all’intervento nella dichiarazione doganale e, secondo la decisione, può operare in solido con il soggetto per conto del quale la merce è presentata.
  • La prova delle condizioni per l’applicazione del regime agevolativo doganale grava sull’importatore e, in ragione della rappresentanza indiretta, sul rappresentante; la valutazione di fatto circa la sufficienza degli elementi probatori non è riesaminabile in cassazione attraverso una censura di violazione di legge.
  • Una volta dimostrata dall’Amministrazione la fattispecie tipica della violazione sanzionata, il trasgressore deve fornire la prova di avere agito senza colpa; l’apprezzamento della prova contraria compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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