Sentenza del 05/02/2019 n. 3266 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - IN GENERE ICI - Agevolazione per vincolo ex l. n. 1989 del 1939 - Estensione al vincolo di cui all'art. 13, comma 3, l. n. 171 del 1973 - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della CTR di Venezia che aveva riconosciuto al contribuente l'agevolazione ICI prevista dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 16/1993 per un immobile sottoposto al vincolo previsto dalla legge n. 171/1973 per la salvaguardia di Venezia. Secondo il Comune, tale agevolazione era applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti a vincolo diretto di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089/1939, e non anche agli immobili inseriti negli elenchi della legge n. 171/1973, avente principalmente finalità urbanistiche, edilizie e di restauro. Il contribuente ha resistito, sostenendo l'equivalenza dei vincoli e sollevando, in subordine, una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo che il vincolo previsto dalla legge n. 171/1973 non equivalga al vincolo diretto storico-artistico richiesto dalla normativa agevolativa ICI. Le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario del contribuente, confermando la debenza della maggiore ICI accertata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5, D.L. n. 16/1993, convertito dalla legge n. 75/1993
Agevolazione ICI per gli immobili di interesse storico-artistico, con determinazione della base imponibile secondo la minore tariffa d'estimo della zona censuaria
L'agevolazione si applica esclusivamente agli immobili direttamente sottoposti a vincolo storico-artistico secondo la disciplina richiamata dalla norma e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Legge n. 1089/1939, art. 3
Vincolo diretto sugli immobili di interesse storico-artistico
Costituisce il presupposto per l'agevolazione ICI, in quanto il vincolo incide direttamente sull'immobile privato e comporta obblighi e costi di conservazione del bene.
Legge n. 171/1973, art. 13, comma 3
Individuazione degli immobili interessati dagli interventi di restauro e risanamento nella città di Venezia
Il vincolo ha prevalentemente finalità urbanistiche, edilizie e paesaggistico-ambientali e non equivale a una formale dichiarazione di interesse storico-artistico né attribuisce automaticamente il beneficio fiscale ICI.
D.Lgs. n. 42/2004, art. 10
Accertamento dell'interesse culturale
L'accertamento dell'interesse culturale richiede lo specifico procedimento previsto dalla normativa sui beni culturali; l'inserimento dell'immobile negli elenchi della legge speciale per Venezia non lo sostituisce.
Articoli 3 e 53 della Costituzione
La limitazione dell'agevolazione ai soli casi espressamente previsti dalla legge n. 1089/1939 non è stata ritenuta arbitraria o irragionevole, poiché i diversi vincoli perseguono finalità differenti e individuano situazioni non omogenee.
Legge n. 1089/1939, art. 21
Il vincolo indiretto, posto a tutela di altri beni o del contesto circostante, non dà diritto all'agevolazione ICI prevista per il vincolo diretto, salvo la prova di uno specifico rapporto di pertinenzialità.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese per analogia a vincoli o situazioni non espressamente contemplati dalla norma.
- Per ottenere l'agevolazione ICI sugli immobili storico-artistici è necessario dimostrare l'esistenza di un vincolo diretto sull'immobile, non essendo sufficiente un vincolo urbanistico, paesaggistico, ambientale o di contesto.
- L'inserimento di un immobile in elenchi amministrativi finalizzati al restauro o alla salvaguardia territoriale non equivale automaticamente all'accertamento dell'interesse culturale previsto dalla normativa sui beni culturali.
- Un successivo accertamento dell'interesse culturale può consentire il trattamento agevolato solo se ricorrono tutti i presupposti temporali e sostanziali previsti dalla legge; non rende automaticamente legittima l'agevolazione applicata per annualità precedenti.
- La diversa finalità delle discipline di tutela è decisiva: vincoli apparentemente simili producono effetti fiscali differenti se uno tutela direttamente il valore storico-artistico del bene e l'altro persegue obiettivi urbanistici o di risanamento.
- La distinzione tra vincolo diretto e vincolo indiretto è generalmente determinante in materia tributaria: il primo può fondare l'agevolazione, mentre il secondo normalmente non la consente.
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