Cassazione Civile, Sentenza n. 22019/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Martur srl aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di TARSU/TARES per gli anni 2009-2013; la controversia è arrivata in cassazione dopo il rigetto in primo grado e parziale accoglimento in appello. Il Comune di Vieste ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo, principalemente, che la società contribuente non aveva legittimazione ad agire perché la riscossione era avvenuta tramite iscrizione a ruolo divenuta definitiva e, dunque, l'impugnazione doveva essere tempestivamente proposta contro l'atto impositivo (avviso di mora/ruolo) e non con una istanza di rimborso dopo il pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune di Vieste ritenendo fondato il vizio di legittimazione ad agire della Martur srl: poiché la riscossione era avvenuta mediante iscrizione a ruolo, la società avrebbe dovuto impugnare l'atto impositivo nei termini, non attendere il silenzio-rifiuto o proporre la domanda di rimborso dopo il pagamento. Pertanto la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., la causa riconosciuta inammissibile e il ricorso incidentale dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti, mentre la Martur srl è condannata a rifondere le spese di cassazione per €10.000,00 oltre accessori di legge e generali nella misura del 15%.
Norme richiamate
Direttiva 2006/12 (art. 15, lett. a))
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ritiene compatibile, allo stato del diritto comunitario, l'uso di criteri di commisurazione delle tariffe basati su stime (capacità produttiva, superficie, destinazione, natura dei rifiuti) anziché sulla quantità effettiva conferita; gli Stati membri dispongono di ampia discrezionalità nel determinare le modalità di tale tariffazione.
Sentenza CILFIT (Corte di Giustizia, causa 283/81)
"la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio"
Richiamo del principio secondo cui il giudice nazionale può evitare il rinvio pregiudiziale quando l'applicazione del diritto comunitario è così chiara (teoria dell'acte clair) da non lasciare dubbi ragionevoli.
Sentenza Futura Immobiliare (C-254/08)
Giurisprudenza comunitaria che legittima l'uso di criteri stimati per la determinazione delle tariffe rifiuti, riconoscendo la difficoltà pratica di misurare il rifiuto effettivo e consentendo differenziazioni basate su criteri oggettivi collegati al costo del servizio.
d.lgs. n. 546/1992 (articoli 19, 21, 24, 53, 57)
Norme processuali tributarie richiamate dalla parte e dalla Corte: in particolare le disposizioni concernenti l'ammissibilità dell'appello, la disciplina delle censure e i limiti di impugnazione; la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi in ragione dell'accoglimento del motivo sulla legittimazione ad agire.
d.P.R. n. 636/1972 (art. 16)
La Corte ha richiamato il principio per cui il termine di decadenza per impugnare l'atto impositivo (avviso di mora/iscrizione a ruolo) è fondamentale: quando la riscossione avviene tramite ruolo il contribuente deve proporre l'impugnazione entro i termini stabiliti dall'art. 16, non potendo poi chiedere il rimborso dopo il pagamento se non ha impugnato l'atto impositivo.
Codice Civile (art. 2969)
Richiamato per la rilevabilità d'ufficio di questioni che riguardano l'ordine pubblico: la decadenza del contribuente dal diritto di agire è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia non disponibile.
Codice di Procedura Civile (art. 382, comma 3)
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi di questa norma, in quanto la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione ad agire ab initio.
Codice di Procedura Civile (art. 112)
Richiamato in relazione al ricorso incidentale per omessa pronuncia: la Corte ha comunque dichiarato il ricorso incidentale assorbito per effetto dell'esito del ricorso principale.
Codice di Procedura Civile (art. 92)
Usato per la regolazione delle spese processuali: la Corte ha compensato le spese dei gradi di merito e ha disposto la condanna della Martur srl alle spese di cassazione, liquidandole in euro 10.000,00 più accessori e spese generali.
d.lgs. n. 507/1993 (art. 68)
Richiamato dal Comune nel motivo quarto (equiparazione camere d'albergo a civili abitazioni), ma quel motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo; non vi è pronunciamento di merito sulla questione.
Massime di principio
- Se la riscossione di tributi avviene tramite iscrizione a ruolo, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto impositivo (avviso di mora/ruolo); una domanda di rimborso proposta dopo il pagamento è normalmente inammissibile se non è stata preceduta dall'impugnazione dell'atto impositivo.
- Il vizio relativo alla decadenza o alla mancanza di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio e può essere valutato anche in sede di legittimità; se accertato la cassazione può avvenire senza rinvio e senza decisione nel merito.
- Le autorità nazionali hanno ampia discrezionalità nel determinare le modalità di tariffe per la gestione dei rifiuti; criteri stimati basati su superficie, capacità produttiva o natura dei rifiuti sono generalmente compatibili con il diritto comunitario.
- Non sono sempre ammissibili richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: il giudice nazionale può evitare il rinvio se la questione è chiara per effetto della giurisprudenza consolidata (acte clair/CILFIT).
- In sede di impugnazione è fondamentale valutare tempestivamente quale sia l'atto impugnabile e il termine di decadenza applicabile (atto impositivo vs. diniego/ silenzio-rifiuto), perché un errore su questo punto porta all'inammissibilità dell'azione.
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