Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo l'appello del PM, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora (disposta dal GIP di Como) con la misura più afflittiva degli arresti domiciliari in Napoli. Arino censura i criteri adottati dal Tribunale, sostenendo che i giudici d'appello non hanno tenuto conto della sua giovane età e della sua incensuratezza, e che la scelta della misura avrebbe dovuto rispettare il principio di proporzionalità e di minor sacrificio della libertà personale; contesta altresì che la motivazione si sia concentrata sulle modalità della condotta e sulla mancata individuazione dei complici anziché sui criteri di gravità tali da giustificare un maggior sacrificio della libertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i rilievi di merito manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in questa sede di legittimità. Ha confermato che il Tribunale di Milano ha motivato adeguatamente la necessità della misura cautelare più severa richiamando le modalità del fatto (truffa ai danni di un'anziana), la condotta 'in trasferta' dell'indagato con alloggi in strutture alberghiere, la presenza di analoghi episodi e denunce successive e la condizione personale (ludopatia) che possono alimentare il rischio di reiterazione. La Cassazione ha inoltre ricordato che la valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa) comma secondo n. 2-bis
presente nel testo come 'delitto di truffa aggravata ai sensi del comma secondo n. 2-bis dell\'art. 640 cod. pen.'
qualifica il reato per cui sono ritenuti gravi indizi di colpevolezza; la gravità del titolo non esclude ma integra la valutazione delle modalità della condotta ai fini cautelari
art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.
citato nel provvedimento del Tribunale di Milano per la sospensione dell\'esecutività dell\'ordinanza
norma usata per sospendere l\'esecutività dell\'ordinanza applicativa della misura cautelare
art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
richiamato testualmente come modificato dalla legge n. 47 del 2015
la Corte specifica che, benché la norma non consenta di desumere il pericolo di fuga o di recidiva esclusivamente dalla gravità del reato, non impedisce di considerare le concrete modalità della condotta e le circostanze fattuali come elementi decisivi nella prognosi di probabile reiterazione
art. 616 cod. proc. pen.
citato nella decisione in relazione alle somme dovute in caso di inammissibilità
base normativa per l\'imposizione del pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente
art. 23, comma ottavo, DL 137/2020
citato per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale
norma procedurale richiamata per la gestione della requisitoria scritta da parte dell\'Ufficio requirente
legge n. 47 del 2015
richiamata come fonte delle modifiche all\'art. 274 cod. proc. pen.
rilevata come elemento di contesto normativo che ha influenzato la lettura dei criteri per l\'applicazione delle misure cautelari
Massime di principio
- La scelta della misura cautelare deve rispettare il principio di proporzionalità, ma il giudice può valutare le concrete modalità della condotta e le circostanze fattuali per stimare il rischio di reiterazione
- La gravità del reato non è l\'unico elemento rilevante: elementi come modus operandi, 'trasferte' per commettere reati, analoghe condotte pregresse o denunce successive e caratteristiche personali (es. ludopatia) possono giustificare una misura più afflittiva
- L\'apprezzamento sulla pericolosità e sull\'adeguatezza della misura è rimesso al giudice di merito e, se motivato in modo logico e congruo, è incensurabile in Cassazione
- I ricorsi che si limitano a esprimere disaccordo con il coerente impianto argomentativo del giudice di merito, senza censurare specifici vizi di motivazione o di diritto, sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili
- La presenza di elementi di prova che suggeriscano la possibilità di reiterazione (es. condotte analoghe successive) può prevalere, nella valutazione cautelare, su fattori attenuanti come la giovane età o l\'insussistenza di precedenti formalmente definiti
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