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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29904/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada emessa dal Comune di Firenze nei confronti di un cittadino tedesco residente in Germania. Il Giudice di pace dichiarò l'opposizione inammissibile per tardività; il Tribunale di Firenze rigettò l'appello ritenendo valida la notificazione del verbale all'estero eseguita a mezzo posta, anche in base all'art. 201 cod. strada, e comunque considerandola al più nulla ma sanata per raggiungimento dello scopo. Il ricorrente per cassazione dedusse, con quattro motivi tra loro connessi, violazione e falsa applicazione di norme processuali e della disciplina convenzionale e interna sulla notificazione all'estero, sostenendo: la prevalenza dell'art. 142, co. 2, c.p.c. e delle modalità convenzionali sulla disciplina del codice della strada; l'inesistenza, e non la mera nullità, della notifica a mezzo posta; l'insufficienza della mera ricezione dell'atto ai fini dell'opposizione, occorrendo una rituale notificazione; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame dei motivi di merito. Il Comune resistette e propose ricorso incidentale sulla procura alle liti, ma tale impugnazione è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva considerato tempestivamente opponibile la tardività dell'opposizione. Ha applicato il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, per la notificazione all'estero del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada verso residente in altro Stato membro UE, non si applica il regolamento europeo n. 1393/2007 e, per un cittadino tedesco, non è utilizzabile la notificazione diretta a mezzo posta ex art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 1977, perché la Germania ha formulato riserva; occorre dunque ricorrere all'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, con nullità sanabile in caso di violazione. Conseguentemente, l'opposizione è stata correttamente ritenuta tardiva e la preclusione ha impedito l'esame del merito. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state compensate per la complessità e l'evoluzione recente della giurisprudenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe la notificazione all'estero secondo le modalità convenzionali; la Corte, nel rigettare, non lo pone come prevalente rispetto alla disciplina convenzionale applicabile al caso concreto.

  • art. 10 Cost.

    Invocato dal ricorrente nel complesso delle censure; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla nullità/inesistenza della notificazione; la Corte ribadisce che la violazione delle modalità di notifica integra nullità sanabile, non inesistenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'omesso esame dei motivi di merito; la Corte non accoglie la censura perché la tardività dell'opposizione precludeva l'esame del merito.

  • Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, artt. 2, 6 e 11

    Per la notificazione di atti amministrativi all'estero si applica la disciplina convenzionale; tuttavia, per la Germania opera la riserva che esclude la notificazione diretta a mezzo posta, imponendo il ricorso all'autorità centrale dello Stato di residenza.

  • art. 201 cod. strada

    Non è ritenuto prevalente sulle modalità convenzionali nel caso di notificazione all'estero a cittadino tedesco; la Corte aderisce al principio delle Sezioni Unite che limita l'invio postale diretto.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    Invocato dal ricorrente per sostenere che non basti la mera ricezione dell'atto ma occorra rituale notifica; la Corte non accoglie la censura alla luce della corretta disciplina della notificazione all'estero.

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    Escluso dal proprio ambito di applicazione per gli atti in materia fiscale, doganale e amministrativa; il verbale di accertamento del codice della strada è qualificato come atto amministrativo espressione di pubblici poteri.

  • art. 83 c.p.c.

    Norma richiamata nel ricorso incidentale del Comune in relazione alla procura alle liti; il motivo resta assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato per la compensazione delle spese in ragione dell'oscillazione giurisprudenziale e della complessità della questione, come ipotesi residuale ammessa dalla disciplina vigente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per la notificazione all'estero di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea, non trova applicazione il regolamento europeo sulle notificazioni civili e commerciali quando l'atto ha natura amministrativa ed è espressione di pubblici poteri.
  • Quando lo Stato estero di destinazione ha formulato riserva alla notificazione diretta per posta prevista dalla Convenzione di Strasburgo del 1977, la notificazione deve avvenire tramite l'autorità centrale dello Stato di residenza; la notifica eseguita in modo difforme è nulla, ma la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
  • La tardività dell'opposizione, derivante dalla validità della notificazione o dalla sua sanatoria, preclude l'esame dei motivi di merito dell'impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione.
  • Ai fini della compensazione delle spese di lite in cassazione, l'oscillazione giurisprudenziale risolta solo di recente su questione complessa può integrare una ragione idonea ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
  • La mera contestazione dell'inesistenza della notifica non è sufficiente quando la violazione attiene alle modalità legali di trasmissione e non elimina la possibilità di raggiungimento dello scopo dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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