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Sentenza

Sentenza n. 2362/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che aveva concluso il procedimento di verifica ritenendo legittimi i lavori oggetto di SCIA, relativi alla realizzazione di un portico in ampliamento, di una terrazza soprastante e di una veranda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che, a seguito della sua segnalazione, aveva confermato la legittimità delle opere realizzate dal controinteressato mediante SCIA. Le opere consistevano in un manufatto al piano terra, qualificato come portico condominiale, con struttura in cemento armato, chiuso su tre lati, collegato al preesistente edificio, con terrazza soprastante e predisposizione per una veranda. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione delle disposizioni regolamentari sulle distanze dai confini, evidenziando che il manufatto era posto a distanza variabile da zero a 95 centimetri dalle particelle demaniali, nonché la violazione delle norme sul computo del volume, che escludono dal calcolo i porticati pubblici, di uso pubblico o condominiale. Ha inoltre dedotto ulteriori motivi, in parte proposti con motivi aggiunti, contestando la possibilità di edificare su area destinata a parcheggio e altri profili subordinati. Il ricorrente ha rinunciato ai motivi terzo e quarto e al profilo relativo all’impugnazione cautelativa del regolamento edilizio e delle NTA. Il Comune non si è costituito; l’Amministrazione regionale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti e l’infondatezza del ricorso. A seguito della verificazione disposta dal TAR, è emerso che il manufatto era strutturalmente collegato all’edificio, chiuso su tre lati, ultimato nelle sue parti essenziali, direttamente fruibile soprattutto dall’unità immobiliare del piano terra e collegato anche all’unità del primo piano, mentre tutte le unità interessate appartenevano al medesimo proprietario.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, poiché erano stati impugnati, sia pure in via subordinata e poi con rinuncia, atti regolamentari approvati dall’Amministrazione regionale. Ha dichiarato irricevibile per tardività il motivo aggiunto relativo all’edificazione del portico su area destinata a parcheggio, poiché tale circostanza era conoscibile con ordinaria diligenza già al momento della proposizione del ricorso e non ricorrevano i presupposti dell’art. 43 c.p.a. Ha invece ritenuto ammissibile e fondato il motivo aggiunto sulla violazione delle distanze, in quanto mera specificazione della censura originaria. La violazione è stata ravvisata non rispetto all’immobile del ricorrente, dal quale il manufatto distava 5,15 metri, ma rispetto alle particelle demaniali, dalle quali il portico distava da zero a 95 centimetri, in contrasto con la distanza minima di cinque metri prevista dal regolamento edilizio comunale. Il TAR ha escluso che la concessione demaniale marittima potesse derogare o sostituire il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, trattandosi di titoli aventi finalità diverse. Ha inoltre accolto la censura relativa al computo volumetrico: la deroga regolamentare per i porticati condominiali non era applicabile, poiché la mera fruibilità del manufatto da parte di più unità immobiliari non è sufficiente a qualificarlo come condominiale quando tutte le unità appartengono allo stesso proprietario. Mancava quindi la plurisoggettività propria del condominio. Il manufatto costituiva, perciò, un’addizione volumetrica soggetta a computo, non consentita perché la capacità edificatoria del lotto era già stata integralmente consumata e persino superata in conseguenza del precedente condono edilizio. Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento comunale e dichiarato l’inefficacia della SCIA. I motivi ulteriori, subordinati o consequenziali, sono stati dichiarati assorbiti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 500,00 per spese vive e accessori, nonché alle spese della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    L’amministrazione che ha approvato gli atti regolamentari impugnati è legittimata passivamente e può essere evocata in giudizio, anche quando l’impugnazione degli atti sia stata proposta in via subordinata.

  • art. 43 c.p.a.

    I motivi aggiunti presuppongono l’ignoranza non imputabile del vizio al momento della proposizione del ricorso; se il vizio era già conoscibile con ordinaria diligenza, la relativa censura è tardiva.

  • art. 48, n. 32, regolamento edilizio comunale

    La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a m. 5,00.

    La distanza minima regolamentare deve essere rispettata anche rispetto alle aree demaniali confinanti.

  • art. 48 regolamento edilizio comunale

    Sono esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi se pubblici o di uso pubblico o di uso condominiale.

    L’esclusione dal computo volumetrico per i porticati condominiali richiede una situazione di effettivo condominio, con pluralità di proprietari delle unità immobiliari servite; non basta che il manufatto sia funzionale a più unità appartenenti al medesimo soggetto.

  • art. 1117 c.c.

    La comproprietà condominiale sulle parti comuni presuppone la pluralità soggettiva derivante dal frazionamento dell’edificio e dal trasferimento a soggetti diversi di unità immobiliari autonomamente utilizzabili.

  • art. 52 d.P.R. 115/2002

    Le spese della verificazione possono essere aumentate in ragione della complessità dell’incarico.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità delle parti private.

Massime di principio

  • Il rispetto delle distanze urbanistico-edilizie deve essere verificato anche rispetto ai confini con aree demaniali; la concessione demaniale marittima, pur necessaria per la realizzazione di opere sul o in prossimità del demanio, non sostituisce né assorbe il titolo e le verifiche urbanistico-edilizie e non consente di derogare alle distanze regolamentari.
  • La qualificazione di un porticato come condominiale, ai fini dell’esclusione dal computo della volumetria, richiede la sussistenza di una pluralità di proprietari delle unità immobiliari cui il manufatto presta servizio. La mera destinazione funzionale a più unità immobiliari appartenenti a un unico proprietario non integra una situazione condominiale.
  • Il condono o la sanatoria di opere abusive non rigenera la capacità edificatoria del lotto: la volumetria già realizzata, anche se successivamente condonata o sanata, continua a consumare l’indice edificatorio dell’area.
  • I motivi aggiunti sono tardivi quando riguardano vizi o circostanze che il ricorrente avrebbe potuto conoscere, con l’ordinaria diligenza, già al momento della proposizione del ricorso introduttivo; la verificazione processuale può invece consentire la specificazione di una censura già tempestivamente dedotta.
  • La legittimazione a contestare un intervento edilizio può sussistere quando il proprietario confinante deduca una lesione concreta della propria sfera giuridica, quale l’incidenza sulla panoramicità e sull’affaccio derivante dalla realizzazione del manufatto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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