Sentenza del 11/12/2017 n. 5155 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Tassazione separata - Prestazioni pensionistiche - Regime transitorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione delle prestazioni corrisposte da un fondo di previdenza relativamente ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il contribuente riteneva applicabile la tassazione separata, mentre la disciplina transitoria prevedeva tale regime soltanto quando il riscatto fosse stato richiesto dopo il pensionamento oppure per cessazione del rapporto di lavoro dovuta a mobilità o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Negli altri casi, il fondo doveva applicare il prelievo secondo l'aliquota progressiva e le somme dovevano concorrere alla formazione del reddito complessivo.
La decisione
La sentenza ha chiarito che, per i montanti anteriori al 1° gennaio 2007, la tassazione separata non era generalizzata. Essa operava esclusivamente nei casi di riscatto collegati al pensionamento o alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, inclusa la mobilità. In assenza di tali presupposti, le somme erano soggette a tassazione ordinaria progressiva e concorrevano al reddito complessivo dell'aderente. Pertanto, la pretesa di applicare sempre la tassazione separata è stata disattesa.
Norme richiamate
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, vigente dal 1° gennaio 2007
Montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2007
La disciplina transitoria conserva un trattamento differenziato per le prestazioni riferite ai periodi anteriori alla riforma e non consente di applicare automaticamente la tassazione separata a ogni riscatto.
Regime della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche
La tassazione separata era circoscritta alle ipotesi in cui il riscatto fosse stato esercitato a seguito di pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
La tassazione separata richiede uno specifico presupposto, ossia il pensionamento o la cessazione involontaria del rapporto di lavoro; non si applica ai riscatti effettuati per scelta libera dell'aderente o per cause dipendenti dalla volontà delle parti.
Regime di tassazione ordinaria progressiva e concorso al reddito complessivo
Gli importi relativi concorrevano a formare il reddito complessivo dell'aderente
Quando non ricorrono i presupposti della tassazione separata, il fondo deve applicare il prelievo con aliquota progressiva e le somme devono essere incluse nel reddito complessivo del contribuente.
Massime di principio
- Per le prestazioni di previdenza complementare riferite a montanti anteriori al 1° gennaio 2007, occorre verificare prima di tutto la causa del riscatto.
- La tassazione separata costituisce un regime eccezionale e si applica soltanto in presenza di pensionamento o cessazione involontaria del rapporto di lavoro, compresa la mobilità.
- Se il riscatto deriva da una scelta volontaria dell'aderente o da una causa non riconducibile alla cessazione involontaria del rapporto, le somme sono normalmente tassate con aliquota progressiva e concorrono al reddito complessivo.
- La data di maturazione del montante e la causa concreta del riscatto devono essere esaminate congiuntamente: non è sufficiente che le somme siano anteriori al 2007 per ottenere automaticamente la tassazione separata.
- In casi analoghi è necessario conservare la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, alla mobilità, al pensionamento e alle modalità di liquidazione adottate dal fondo.
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