Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 331/2024, pubblicata il 09/07/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n. 565/2024;

Giustizia amministrativa202501362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della carta del docente e al pagamento delle somme arretrate con interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Arezzo, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere gli accrediti relativi alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il titolo era passato in giudicato il 9 gennaio 2025, era stato notificato al Ministero il 10 luglio 2024 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, non risultando dagli atti l'adempimento dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici per i quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.

    dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza

    La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e prosegue fino al pagamento di quanto dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando gli atti e le prestazioni necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Il ritardo nell'esecuzione del giudicato può giustificare la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.