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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29202/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di assoluzione del Tribunale (rito abbreviato), lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione, contestando in particolare: (1) la mancata "motivazione rafforzata" da parte della Corte di appello nel riformare un'assoluzione di primo grado; (2) la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per non avere rinnovato l'istruttoria e non avere escusso in appello la compagna dell'imputato, le cui dichiarazioni favorevoli erano state prodotte nel rito abbreviato e secondo la difesa avrebbero potuto influire sulla decisione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la memoria difensiva depositata il giorno dell'udienza per tardività, dato il termine perentorio previsto dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137. Sul merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la Corte d'appello ha fornito argomentazione analitica e adeguata per giustificare la riforma dell'assoluzione, evidenziando l'assenza di prova sul luogo in cui l'imputato si recava e la reiterazione della condotta, giustificando così il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis; (2) non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'istruttoria o di escutere la compagna perché le sue dichiarazioni erano generiche e prive di elementi di dettaglio sul luogo e sulle persone per cui l'imputato avrebbe lavorato, perciò irrilevanti per il giudizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha ritenuto che i presupposti non fossero soddisfatti per mancanza di prova sul comportamento concreto e per la reiterazione temporale della condotta

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Previsione sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la decisione si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative: la Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di rinnovazione perché la testimonianza prodotta era generica e non decisiva

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. d

    Principio del diritto alla difesa e all'esame dei testimoni: richiede, in astratto, la regola della immediatezza e contraddittorio, ma la Corte ha precisato che la necessità di rinnovare l'istruttoria dipende dalla rilevanza concreta della prova dichiarativa

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Rilevanza dei principi costituzionali del giusto processo, del contraddittorio e dell'accesso alla prova; indicano che la rinnovazione è necessaria quando effettivamente incide sul risultato probatorio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola formale sulla sintesi dei motivi in cassazione: la Corte ha sintetizzato i motivi conformemente a questa disposizione

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137 (misure emergenziali)

    Regime emergenziale che fissa termini perentori per il deposito delle conclusioni nel giudizio cartolare; la Corte ha ritenuto perentorio il termine e quindi inammissibile la memoria depositata il giorno dell'udienza

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, è necessario fornire una motivazione "rafforzata" che spieghi perché la valutazione del primo giudice non regge; una valutazione analitica delle ragioni è sufficiente se dimostra l'insufficienza delle prove che avevano sorretto l'assoluzione
  • L'obbligo di rinnovare l'istruttoria o di escutere testimoni in appello sussiste solo quando le dichiarazioni siano decisive e sufficientemente circostanziate da poter incidere concretamente sull'esito; dichiarazioni generiche e prive di indicazioni puntuali possono essere ritenute irrilevanti e non giustificare la riassunzione dell'istruttoria
  • I termini processuali introdotti con norme emergenziali (es. art. 23 d.l. 137/2020) possono avere natura perentoria nel giudizio cartolare: il mancato rispetto comporta inammissibilità degli atti tardivi
  • In sede di impugnazione per cassazione è importante dimostrare non solo errori formali ma in che modo la mancata escussione o la presunta carenza di motivazione avrebbero cambiato l'apprezzamento probatorio; la genericità dell'affermazione probatoria del difensore è insufficiente
  • La valutazione sulla riconducibilità dell'evento al paradigma dell'art. 131-bis richiede accertamento puntuale sulla gravità, le modalità e la reiterazione della condotta: la mera dichiarazione dell'imputato o di persone a lui vicine, senza riscontri concreti, ha scarso peso

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