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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41049/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e non illogico la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando la positiva condotta processuale dell'imputato pur in presenza di precedenti penali. Poiché la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato minorenne tratto a giudizio per un fatto di tentato furto aggravato in concorso e ricettazione in concorso. La sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari aveva riconosciuto la responsabilità e, nel trattamento sanzionatorio, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso deducendo un vizio di motivazione proprio su tale punto, ritenendo che la concessione delle attenuanti generiche fosse ingiustificata o comunque non adeguatamente motivata, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato. La difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la configurazione del tentativo

  • art. 624 c.p.

    richiamato per il reato presupposto di furto

  • art. 625 c.p.

    richiamato come base delle circostanze aggravanti del furto contestato

  • art. 648 c.p.

    richiamato per il reato di ricettazione contestato

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali nel provvedimento

Massime di principio

  • La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, che deve però indicare le ragioni decisive della scelta compiuta.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche è limitato alla verifica dell'assenza di evidenti illogicità o arbitrarietà; non è consentita una rivalutazione nel merito della congruità della pena.
  • La motivazione sulle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che emergano gli elementi ritenuti realmente decisivi.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizio di motivazione, miri in realtà a una diversa ponderazione degli elementi già valutati dal giudice di merito.
  • La presenza di precedenti penali non impedisce, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice ritiene prevalenti altri elementi, come la positiva condotta processuale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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