Sentenza del 16/01/2017 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO - Lamentata nullità della notifica - Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha lamentato la nullità della notificazione della cartella di pagamento. La contestazione riguardava l'asserita inosservanza delle formalità notificatorie. È stato tuttavia ritenuto applicabile il principio secondo cui la nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge comunque il proprio scopo, ossia quando il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza e abbia potuto esercitare il diritto di difesa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella di pagamento, quale atto della riscossione avente la duplice funzione di comunicare l'estratto del ruolo e intimare il pagamento, è soggetta alla sanatoria per raggiungimento dello scopo. La natura sostanziale e non processuale dell'atto non impedisce l'applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., anche in ragione del rinvio alle norme processuali contenuto nell'art. 60 del d.P.R. 600/1973. Pertanto, pur in presenza di un vizio formale della notificazione, l'atto conserva efficacia se il destinatario ne ha avuto conoscenza e ha potuto contestarlo.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità degli atti processuali, e secondo l'orientamento richiamato anche degli atti impositivi e della riscossione, è sanata quando l'atto abbia comunque prodotto la sua funzione tipica.
Art. 160 c.p.c.
La disciplina delle nullità della notificazione è applicabile anche quando si deduca un vizio delle formalità notificatorie, purché non sia compromessa la conoscenza dell'atto e la possibilità di difesa.
Art. 60 d.P.R. 600/1973
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile consente di applicare, per quanto compatibile, il regime della sanatoria delle nullità della notificazione agli atti impositivi.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 2272/2011
La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento o di altri atti impositivi non esclude l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- Un vizio formale della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità definitiva dell'atto: occorre verificare se il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza.
- La proposizione tempestiva di un ricorso o di una contestazione dettagliata può dimostrare che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, rendendo sanabile la nullità della notificazione.
- Il principio può applicarsi anche agli atti della riscossione, inclusa la cartella di pagamento, nonostante la loro natura amministrativa e sostanziale.
- La sanatoria non opera necessariamente quando il vizio impedisce del tutto la conoscenza dell'atto o compromette concretamente il diritto di difesa; in tali casi occorre valutare la gravità del vizio e l'eventuale inesistenza della notificazione.
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