Sentenza del 04/01/2021 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente gestiva per conto del bookmaker XX servizi ausiliari alle scommesse (trasmissione telematica di prenotazioni, ricezione e custodia delle poste di gioco, corresponsione di vincite) come Centro di Trasmissione Dati (CTd). L'AAMS svolse una verifica fiscale presso il CTd, redasse un processo verbale di constatazione (PVC) e notificò alla signora Tizia ed in solido a XX un avviso di accertamento per l'anno 2011 (imposta unica sulle scommesse pari a euro 4.411,46, interessi e sanzioni per presunta violazione dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 504/1998 nonché chiusura dei locali). La ricorrente e XX impugnarono sostenendo, tra l'altro: mancata preventiva notifica del PVC a XX (violazione dello Statuto del Contribuente), carenza dei presupposti dell'imposta unica (profili soggettivo, oggettivo e territoriale), mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e profili di illegittimità alla luce del diritto UE (art. 56 TFUE, principio di non discriminazione e parità di trattamento). In primo grado la CTP di Venezia rigettò i ricorsi. In appello la CTR del Veneto ha richiesto e valutato il pronunciamento della Corte di Giustizia (causa analoga) e ha deciso sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. La CTR ha seguito l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza del 26.02.2020, causa C-788/18) secondo cui le norme del TFUE (in particolare art. 56) non ostano a che uno Stato membro assoggetti ad imposta i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti nel suo territorio e, in via eventuale e in solido, gli operatori di scommesse mandanti stabiliti in altro Stato membro. Per tali ragioni la CTR ha ritenuto infondati i motivi di appello (compresa la questione comunitaria) e ha disposto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 504 (Imposta unica sulle scommesse)
art. 1; art. 3; art. 5, comma 1
La Commissione ha ritenuto sussistere i profili soggettivo (il CTd come soggetto che rende possibile l'attività di scommessa), oggettivo (raccolta di scommesse) e territoriale (il contratto si considera concluso in Italia al momento in cui l'accettazione è acquisita). L'art. 5, comma 1 è stato considerato violato dall'AAMS relativamente agli obblighi amministrativi contestati.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Sanzioni amministrative tributarie)
La ricorrente invocava l'esimente/attenuazione prevista dall'art. 6, comma 2; la Corte regionale non ha ritenuto sussistere gli elementi per applicare favorevolmente tale esimente nel caso concreto, lasciando il rilievo alle risultanze istruttorie e alla normativa applicabile.
Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000)
La ricorrente ha dedotto violazioni procedurali (mancata adeguata motivazione dell'avviso e mancata notifica del PVC secondo art. 7 e art. 12). La CTR ha però ritenuto tali censure non decisive alla luce della decisione della Corte di Giustizia e della complessiva correttezza dell'azione amministrativa e motivazione dell'atto impugnato.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
art. 52; art. 56; art. 57
La Corte di Giustizia (C-788/18) ha interpretato che l'art. 56 TFUE non preclude che uno Stato membro assoggetti ad imposta i CTD stabiliti nel suo territorio e, eventualmente in via solidale, gli operatori stabiliti in altri Stati membri. La CTR si è attenuta a questa interpretazione per respingere il motivo fondato sul conflitto con la libertà di prestare servizi.
Direttiva 2006/112/CE
La ricorrente aveva invocato un presunto contrasto con l'art. 401 della Direttiva; la CTR, conformemente alle osservazioni dell'AAMS e alla giurisprudenza comunitaria, ha ritenuto infondato il profilo e non ha rilevato un conflitto che annulli l'applicazione dell'imposta.
Legge 23 dicembre 2010, n. 220
introduzione della responsabilità in solido
La CTR ha richiamato il vincolo di solidarietà introdotto dalla legge 220/2010 che consente l'azione coattiva nei confronti degli operatori mandanti (XX) per le somme dovute dal CTD.
Legge di Stabilità 2011
La ricorrente sosteneva che l'interpretazione data dall'art. 1, comma 66 della Legge di Stabilità 2011 rendesse discriminatoria la normativa nazionale; la CTR, seguendo la CGUE, non ha ritenuto fondate le censure di discriminazione o restrizione della libera prestazione di servizi.
Giurisprudenza comunitaria
Corte di Giustizia, Cause C-788/18 (sentenza 26.02.2020) e altre citate
La sentenza C-788/18 ha stabilito che la normativa nazionale che tassa i CTD (e in via eventuale in solido gli operatori esteri) non è incompatibile con gli artt. 52, 56, 57 TFUE; la CTR si è attenuta a questo precedente vincolante per respingere i motivi di appello.
Corte Costituzionale
L'AAMS ha eccepito che le doglianze di incostituzionalità erano superate da tale pronuncia della Corte Costituzionale; la CTR non ha dovuto approfondire tali profili essendo stato il tema già affrontato a livello costituzionale e comunitario.
Massime di principio
- I Centri di Trasmissione di Dati (CTD) che svolgono attività necessarie alla raccolta di scommesse possono essere considerati soggetti passivi ai fini dell'imposta unica sulle scommesse se la loro attività rende possibile l'accettazione della scommessa.
- Il profilo territoriale dell'imposta può ricondursi al momento della conclusione del contratto di scommessa che si considera avvenuto in Italia quando è acquisita la conoscenza dell'accettazione; pertanto anche servizi tecnici svolti in Italia possono essere assoggettati all'imposta indipendentemente dalla sede del bookmaker.
- La normativa nazionale (incluse modifiche come la Legge 220/2010) può prevedere responsabilità solidale degli operatori mandanti, così da rendere esigibile il tributo nei confronti di operatori stabiliti all'estero in via eventuale, se la legge lo dispone.
- Le censure basate sulla libertà di prestare servizi (art. 56 TFUE) e su presunti trattamenti discriminatori vanno valutate alla luce della giurisprudenza comunitaria: se la normativa è neutrale e giustificata da obiettivi di ordine pubblico o tutela del consumatore può essere compatibile con il diritto dell'Unione.
- La mancata notifica del PVC o vizi formali nell'atto amministrativo possono costituire profili di illegittimità procedureale, ma non sempre determinano l'annullamento dell'avviso fiscale se la motivazione e le conclusioni dell'azione amministrativa risultano sostanzialmente corrette e se esistono precedenti comunitari che chiariscono la materia.
- L'esimente o l'attenuazione delle sanzioni (art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997) richiede il rispetto dei presupposti legislativi e probatori; la sua applicazione è discrezionale e valutata caso per caso.
- Se esistono pronunce della Corte di Giustizia su questioni analoghe, i giudici nazionali si allineeranno a tali interpretazioni: chi impugna dovrebbe tempestivamente sollevare questioni pregiudiziali solo se esistono profili non ancora chiariti dalla giurisprudenza comunitaria.
- In situazioni simili è opportuno: documentare con precisione i ruoli e le funzioni svolte (per valutare il profilo soggettivo), verificare il luogo e il momento della 'conclusione' della scommessa (profilo territoriale), valutare l'eventuale responsabilità solidale dei mandanti e curare formalmente la fase procedimentale (notifiche del PVC e motivazione degli atti).
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