Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Questore aveva rigettato l'istanza richiamando gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sul presupposto di una condanna penale per detenzione illegale di stupefacenti. Il Tribunale di Palermo aveva confermato il diniego. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha denunciato, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione e violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che la sola condanna penale non bastasse a giustificare il diniego o la revoca del permesso, essendo necessario un accertamento concreto della pericolosità sociale secondo i parametri dell'art. 133 c.p. Deduceva inoltre il proprio inserimento sociale e lavorativo in Italia e lamentava che la mancanza del permesso avesse impedito la conclusione di un contratto di lavoro regolare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Palermo non fosse immediatamente ricorribile per cassazione, poiché la controversia riguardava il solo rinnovo della protezione umanitaria e non rientrava nel perimetro applicativo dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008. Il procedimento era soggetto al rito ordinario di cognizione a istruzione sommaria e il provvedimento impugnato era stato emesso nelle forme dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale base del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di condanna penale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale norma ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno nel caso concreto.
art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008
La Corte ne esclude l'applicabilità alla controversia, limitandone l'ambito alle controversie espressamente previste dalla norma e ai provvedimenti dell'Unità Dublino.
art. 702-bis c.p.c.
Il provvedimento impugnato è stato qualificato come ordinanza emessa nel rito ordinario di cognizione a istruzione sommaria.
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione e della dedotta violazione processuale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per denunciare un asserito difetto di motivazione.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro per l'accertamento concreto della pericolosità sociale.
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure contro il diniego.
art. 12 Direttiva 2003/109/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessità di una valutazione concreta della pericolosità.
art. 5 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente e dalla decisione come norma di sistema in tema di soggiorno.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sul trattamento dello straniero.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare una tutela più ampia del soggiorno per ragioni umanitarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si impugna un'ordinanza resa nel rito ordinario a istruzione sommaria, se la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.
- L'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 ha un perimetro applicativo tassativo: si riferisce alle controversie ivi indicate e ai provvedimenti dell'Unità Dublino, non estendendosi automaticamente ad altre domande in materia di protezione o soggiorno.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, la qualificazione del procedimento e della forma del provvedimento impugnato è decisiva: se il giudice di merito decide con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. in un giudizio soggetto al rito ordinario, non opera il regime speciale di ricorribilità immediata previsto per altre procedure.
- La mera deduzione di vizi di motivazione e violazioni di norme sostanziali non supera il filtro di ammissibilità quando il rimedio azionato non è astrattamente esperibile contro il tipo di provvedimento impugnato.
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