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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33820/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale "specifica". Primo motivo: censura per errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione; sostiene che la prova della distrazione di beni sarebbe stata desunta soltanto dalla contabilità e non da elementi di fatto concreti, e che per la bancarotta documentale non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico richiesto. Secondo motivo: censura per il diniego dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall. (tenuità del danno), che il ricorrente ritiene valutata erroneamente con riferimento all'entità del passivo fallimentare; e per la negazione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., ritenuta ingiustificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze di merito, valutate nel loro complesso, abbiano correttamente desunto la distrazione di merce non solo dall'analisi contabile ma anche dal contesto (fallimento promosso da un creditore per mancato pagamento di una fornitura, ammissione di attività commerciale fino al 2011), dall'occultamento/omessa tenuta della contabilità e dal mancato chiarimento della sorte della merce da parte dell'imputato. Quanto alla bancarotta documentale "specifica", la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico sulla base del mancato rinvenimento della contabilità successiva al 31/12/2010, dell'assenza di giustificazioni sulla merce distratta e di ulteriori indici fattuali. Sull'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. la Corte ha spiegato che la valutazione riguarda l'entità della distrazione (qui oltre 23.000 euro), non l'ammontare del passivo; pertanto la diminuizione patrimoniale non è compatibile con la speciale tenuità. Il beneficio della non menzione è stato negato in ragione della gravità dei fatti e del comportamento processuale, motivo d'appello vago e generico non sufficiente a ribaltare la decisione.

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 n. 2 legge fallimentare

    Distinzione tra bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale; per la fattispecie "specifica" documentale è necessario il dolo specifico, che può essere desunto da indici quali occultamento o mancata tenuta delle scritture e mancata giustificazione della sorte delle attività.

  • art. 219 legge fallimentare (ultimo comma)

    L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata con riferimento alla misura della diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita (valore dei beni distratti) e non in rapporto all'ammontare del passivo fallimentare.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione può essere escluso quando la gravità dei fatti e il comportamento dell'imputato rendono la sua concessione non meritevole; valutazione di merito che richiede argomentazione non generica.

Massime di principio

  • La prova della distrazione di beni in procedimenti di bancarotta può fondarsi anche su elementi contabili integrati dal contesto fattuale (es. natura dell'attività, istanza di fallimento proposta per mancato pagamento di forniture) e dal comportamento dell'amministratore (occultamento o mancata tenuta delle scritture).
  • Per la bancarotta documentale "specifica" il dolo specifico non richiede necessariamente confessione esplicita: può essere desunto da indici concreti quali il mancato reperimento delle scritture relative a determinati esercizi, la tardiva o insufficiente produzione di documenti e l'assenza di giustificazioni sulla sorte dei beni.
  • L'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. si applica valutando l'entità della distrazione commessa e non il passivo complessivo del fallimento; importi relativi e la rilevanza economica della distrazione sono decisivi.
  • Il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. dipende da una valutazione di merito della gravità dei fatti e del comportamento processuale; motivazioni generiche dell'imputato o appelli non specifici riducono le possibilità di ottenere tale beneficio.
  • Le corti possono legittimamente fondare le loro decisioni su un insieme di indizi logici e coerenti con il quadro probatorio complessivo; attacchi basati esclusivamente su contestazioni formali alla prova contabile sono deboli se non indicano elementi concreti contrari o alternative probatorie plausibili.

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