Cassazione Penale, Sentenza n. 18835/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure principali: 1) carenza di motivazione e mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia) volta ad accertare l'effettiva esecuzione delle forniture e dei servizi indicati nelle fatture contestate; 2) errata ricostituzione/riqualificazione del reato contestato al capo A), sostenendo che, se correttamente applicata la logica della Corte d'appello, il fatto sarebbe dovuto rientrare nella fattispecie di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e non in altra previsione; 3) mancata prova del dolo specifico relativo al reato di dichiarazione fraudolenta IVA (art. 2 D.Lgs. 74/2000), in particolare per mancanza di accertamento circa l'effettivo inserimento delle fatture nella contabilità 2008 e il correlato risparmio d'imposta; 4) insufficiente motivazione con riguardo alla truffa aggravata ai danni di Salvatore Favale (capo C), in quanto sussisterebbero beni societari di valore sufficiente al soddisfacimento del credito, rendendo illogica la ricostruzione della sottrazione del mezzo di soddisfazione del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia) era incompatibile con l'esito di improcedibilità per prescrizione: quando sussiste una causa di estinzione del reato, la pronuncia può essere resa "allo stato degli atti" solo se dalle carte emerge in modo non contestabile l'impossibilità di pronunce più favorevoli; la richiesta di approfondimento dimostra invece la necessità di accertamenti incompatibili con tale pronuncia; 2) la censura sulla riqualificazione del reato (art. 640-bis vs altra fattispecie) è inammissibile per difetto di interesse dell'impugnante, dato che la riclassificazione prospettata comporterebbe una fattispecie più grave e dunque nessun vantaggio processuale per la ricorrente; 3) gli altri motivi (sul dolo fiscale e sulla quantificazione/sussistenza del danno per la parte civile) non producono rilievo una volta accertata l'estinzione dei reati per prescrizione, atteso che le deduzioni difensive avrebbero richiesto ulteriori accertamenti non compiuti e non sono idonee a dimostrare l'innocenza. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; rimangono impregiudicate le determinazioni di merito della Corte di Appello relative all'improcedibilità per prescrizione e alle statuizioni civili (in particolare la conferma della condanna al risarcimento del danno, comunque da liquidarsi in separato giudizio, come deciso in appello).
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
Disciplina la possibilità di decidere "allo stato degli atti" senza rinnovare l'istruttoria; la Corte ha ritenuto legittimo non disporre la perizia quando la decisione di improcedibilità per prescrizione permette la decisione sullo stato degli atti
art. 129 c.p.p.
Prevede l'assoluzione quando la causa di estinzione del reato e le circostanze di fatto risultano dagli atti in modo non contestabile; la Corte richiama il principio che, ove tali elementi non emergano con certezza, non è possibile disporre indagini integrative
art. 640 c.p.
Norma della truffa comune; richiamata nel contesto della riqualificazione delle condotte contestate
art. 640-bis c.p.
Fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte rileva che una diversa qualificazione in senso più grave renderebbe inutile l'impugnazione per mancanza di vantaggio processuale
art. 316-ter c.p.
Prevede l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; citato in relazione alla contestazione originaria formulata dalla pubblica accusa e alla successiva riqualificazione operata in appello
D.Lgs. 74/2000
Art. 2 riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (dolo fiscale); art. 4 consente possibili riqualificazioni; la Corte osserva che per provare il dolo occorrono accertamenti specifici sull'inserimento contabile delle fatture e l'effettivo vantaggio fiscale, accertamenti non compiuti ma non decisivi una volta dichiarata la prescrizione
disp. att. art. 173
Limiti alla formulazione del ricorso per cassazione: la Corte richiama i limiti formali e sostanziali connessi all'atto di impugnazione
Massime di principio
- Quando i reati sono estinti per prescrizione, il giudice può decidere "allo stato degli atti" senza disporre indagini integrative: la richiesta di rinnovazione istruttoria che dimostra la necessità di ulteriori accertamenti è incompatibile con una pronuncia più favorevole all'imputato basata sull'improcedibilità
- Impugnare la qualificazione giuridica del fatto non produce interesse se la riqualificazione prospettata comporterebbe una fattispecie più grave (pena maggiore): l'appellante deve dimostrare che dall'eventuale riforma deriverebbe un vantaggio processuale
- Questioni attinenti al dolo specifico in reati fiscali richiedono accertamenti puntuali sulla contabilità e sul concreto vantaggio fiscale; senza tali accertamenti le deduzioni difensive restano speculative, soprattutto se il processo è già concluso per prescrizione
- Le contestazioni relative al risarcimento civile o alla possibilità di soddisfare il credito mediante esecuzione sui beni societari sono problematiche di prova ed esecuzione che non obbligano il giudice penale a indagini ulteriori se il procedimento penale si estingue per prescrizione
- L'interesse ad impugnare in sede penale è valutato anche in termini utilitaristici: l'impugnante deve perseguire un risultato processualmente vantaggioso; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
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