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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2311

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2311 della Commissione del 22 dicembre 2021 recante trecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32021R2311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2311 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento consiste nell’inserimento di una nuova persona fisica nell’elenco dei destinatari delle misure restrittive, a seguito della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 21 dicembre 2021. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco di persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiungendo una nuova voce relativa a Sanaullah Ghafari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sui soggetti, gruppi ed entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sulle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali operano misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica riguarda in particolare l’inserimento di una nuova persona fisica nell’elenco sanzionatorio, con effetti immediati dalla pubblicazione. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna un elenco già esistente in attuazione di una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2311: modifica dell’elenco sanzionatorio per ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2311 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che istituisce misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’atto recepisce l’aggiornamento deciso il 21 dicembre 2021 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di mantenere coerente l’elenco UE delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Finalità e contesto normativo

La Commissione interviene in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. I considerando chiariscono che l’allegato I di tale regolamento contiene l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche; poiché il 21 dicembre 2021 il comitato ONU ha aggiunto una nuova voce, l’Unione deve adeguare il proprio elenco per assicurare l’efficacia delle misure restrittive.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene aggiunta all’elenco delle "Persone fisiche" la voce riferita a Sanaullah Ghafari, identificato anche tramite il nome in grafia originale, una serie di alias e dati identificativi specifici.

Tra le informazioni riportate figurano:

  • data di nascita: 28.10.1994;
  • luogo di nascita: Afghanistan;
  • cittadinanza: Afghanistan;
  • indirizzo: Afghanistan (2021) e, in precedenza, Kunduz, Afghanistan;
  • ulteriori informazioni: leader dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K) ed esperto di tecnologie dell’informazione;
  • data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.12.2021.

Effetti giuridici e applicazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna un elenco già vigente, con conseguente applicazione del congelamento di fondi e risorse economiche ai soggetti iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta dell’entrata in vigore immediata è giustificata dall’esigenza di garantire senza ritardo l’efficacia delle misure restrittive adottate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di una nuova voce all’elenco delle "Persone fisiche" soggette al congelamento di fondi e risorse economiche.

Nuova iscrizione nell’elenco sanzionatorio

È inserita la voce relativa a Sanaullah Ghafari, con nome nella grafia originale, numerosi alias, data di nascita 28.10.1994, luogo di nascita Afghanistan, cittadinanza afghana, indirizzo in Afghanistan e indicazione che si tratta del leader dell’ISIL-K e di un esperto di tecnologie dell’informazione. È inoltre indicata la data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 21.12.2021.

Base giuridica e finalità dell’aggiornamento

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è dare seguito alla decisione del 21 dicembre 2021 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, assicurando l’allineamento dell’elenco UE alle misure ONU.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La motivazione espressa nei considerando è garantire l’efficacia immediata delle misure restrittive.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittive finanziariecongelamento di fondi

Testo integrale

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