Regolamento (UE) 2022/342
Regolamento delegato (UE) 2022/342 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il quadro del MCE per disciplinare in modo puntuale la selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Definisce le tecnologie e i componenti ammissibili, richiede che il progetto sia fondato su un meccanismo di cooperazione e che produca benefici socioeconomici netti dimostrati da un’analisi costi-benefici. Stabilisce inoltre la procedura annuale di candidatura, il ruolo del gruppo competente, l’adozione dell’elenco definitivo, il riesame periodico, il monitoraggio e gli obblighi di informazione al pubblico.
Criteri di selezione specifici e procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile da includere nell’elenco previsto dal regolamento (UE) 2021/1153.
Ambito di applicazione
Si applica ai progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, ai relativi promotori e, nella fase di cooperazione e selezione, agli Stati membri partecipanti e, se del caso, ai paesi terzi coinvolti. Riguarda la presentazione delle candidature, la valutazione dei benefici socioeconomici netti, l’istituzione e il funzionamento del gruppo competente, l’elaborazione dell’elenco definitivo, il monitoraggio e la pubblicità dei progetti selezionati. Si applica nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) e si coordina con la direttiva (UE) 2018/2001, con possibili componenti anche in paesi terzi quando il meccanismo di cooperazione lo consente; restano impregiudicati gli altri requisiti del diritto dell’Unione, inclusi sostenibilità, aiuti di Stato, concorrenza, ambiente e principio DNSH.
Criteri di selezione e procedura per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile
Il regolamento delegato (UE) 2022/342 integra il regolamento (UE) 2021/1153, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), specificando i criteri di selezione e la procedura per l’inclusione nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. La disciplina si colloca nel quadro degli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile al 2030 fissati dalla direttiva (UE) 2018/2001 e mira a favorire cooperazione transfrontaliera, decarbonizzazione, integrazione del mercato interno dell’energia e sicurezza dell’approvvigionamento.
Ambito e definizioni rilevanti
Il regolamento si applica ai progetti transfrontalieri di energia rinnovabile, ai loro promotori e, per quanto necessario, agli Stati membri partecipanti e ai paesi terzi coinvolti tramite meccanismi di cooperazione. Ai fini del testo, sono definiti il progetto, il promotore, la domanda di selezione, il meccanismo di cooperazione, l’accordo di cooperazione, il progetto di elenco, l’elenco definitivo e le figure di Stato membro ospitante e acquirente. Rileva anche la nozione di stoccaggio, richiamata dalla direttiva (UE) 2019/944.
Requisito del meccanismo di cooperazione
Per essere ammesso alla selezione, il progetto deve essere avviato da un meccanismo di cooperazione conforme alla direttiva (UE) 2018/2001, quindi riconducibile a trasferimenti statistici, progetti comuni, regimi di sostegno comuni o altri strumenti cooperativi previsti dagli articoli 8, 9, 11 e 13 di tale direttiva. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi partecipanti, firmata dai ministeri competenti, che esprima la disponibilità a concludere un accordo di cooperazione; il regolamento non impone un formato standard.
Tecnologie e componenti ammissibili
L’articolo 3 consente l’inclusione di tecnologie di generazione da qualsiasi fonte rinnovabile prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001. Sono ammissibili anche, se parte integrante e complementare del progetto, gli impianti di stoccaggio in loco o fuori sito, i sistemi ICT e le apparecchiature essenziali al funzionamento, le connessioni alla rete di distribuzione o trasmissione, la conversione dell’energia elettrica rinnovabile in combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e le ulteriori tecnologie o investimenti previsti nei pertinenti programmi di lavoro e inviti dell’MCE.
Benefici socioeconomici netti e analisi costi-benefici
La candidatura deve dimostrare che il progetto produce benefici socioeconomici netti, intesi come risparmi complessivi sui costi e/o benefici per integrazione del sistema, sicurezza dell’approvvigionamento o innovazione superiori ai costi. La dimostrazione deve riguardare un periodo di almeno 15 anni, con decorrenza dal primo anno di esercizio, e deve tenere conto della vita utile tecnologica. Il requisito si fonda su un’analisi costi-benefici del promotore, che deve includere gli elementi richiesti dall’allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153 e confrontare il progetto con un progetto analogo o con un progetto realizzato da uno degli Stati membri partecipanti.
Procedura di selezione e ruolo del gruppo competente
La Commissione istituisce un gruppo competente composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, con partecipazione possibile di autorità nazionali, gestori di rete, autorità di autorizzazione, promotori, paesi terzi e portatori di interessi. Almeno una volta l’anno la Commissione pubblica un invito a presentare candidature, valuta i progetti e trasmette al gruppo l’elenco dei candidati che soddisfano i criteri, insieme alle informazioni pertinenti, escludendo quelle commercialmente sensibili. Il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a ottenere lo status di progetto transfrontaliero.
Adozione dell’elenco definitivo e riesame
La Commissione adotta l’elenco definitivo, che non contiene una graduatoria dei progetti. Se l’elenco definitivo differisce dal progetto di elenco elaborato dal gruppo, la Commissione deve ottenere il suo parere favorevole prima dell’adozione. L’elenco è riesaminato almeno ogni due anni. La Commissione deve ritirare un progetto se la valutazione si è basata su informazioni errate determinanti o se il progetto non è conforme al diritto dell’Unione; può inoltre ritirarlo se viene revocata l’approvazione degli Stati membri, il progetto è abbandonato, non registra progressi o è completato, previa consultazione del gruppo.
Monitoraggio, trasparenza e riservatezza
I promotori dei progetti inclusi nell’elenco definitivo devono presentare ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento con aggiornamenti tecnici e attuativi. Se la relazione contiene informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il promotore deve indicare quali dati non possono essere pubblicati o trasmessi in forma identificabile; la Commissione fornisce allora al gruppo informazioni aggregate. La relazione deve includere una descrizione aggiornata del progetto, lo stato, il calendario delle fasi principali e ulteriori elementi amministrativi, giuridici e finanziari. Il gruppo monitora i progressi e può formulare raccomandazioni per superare ritardi, anche indirizzate a specifici Stati membri.
Pubblicità, controlli di conformità e applicazione
La Commissione pubblica in modo accessibile le informazioni non sensibili sui progetti dell’elenco definitivo, quali descrizione, status, calendario e ubicazione. Anche il promotore deve pubblicare tali dati sul proprio sito web e aggiornarli almeno ogni sei mesi. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano comunque applicabili tutte le norme dell’Unione rilevanti, in particolare quelle su sostenibilità, riduzione delle emissioni, principio DNSH, concorrenza, aiuti di Stato, biodiversità, protezione dell’ambiente e altri requisiti settoriali pertinenti.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa criteri di selezione specifici e dettagli procedurali per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, progetto, energia rinnovabile, promotore di progetto, domanda, meccanismo di cooperazione, accordo di cooperazione, progetto di elenco, elenco definitivo, Stato membro ospitante, Stato membro acquirente, Stati membri partecipanti e stoccaggio.
Tecnologie, componenti e investimenti ammissibili
L’articolo 3 ammette nel perimetro dei progetti le tecnologie di generazione basate su fonti rinnovabili, gli impianti di stoccaggio in loco o extra loco integrati e complementari, i sistemi ICT e le apparecchiature essenziali al funzionamento, le connessioni alla rete, la conversione dell’energia elettrica rinnovabile in combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e ogni altra tecnologia o investimento previsto nei pertinenti programmi di lavoro e inviti dell’MCE, purché integrati nel progetto e funzionali all’integrazione della generazione rinnovabile.
Meccanismo di cooperazione e contenuto della domanda
L’articolo 4 richiede che il progetto sia avviato da un meccanismo di cooperazione. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi partecipanti, con cui manifestano la disponibilità a concludere un accordo di cooperazione; la dichiarazione non è soggetta a un formato specifico ed è firmata dai ministeri competenti, inclusi eventualmente i paesi di transito se l’accordo richiede l’uso della loro infrastruttura. La domanda deve contenere le informazioni relative ai criteri di selezione del capo II.
Benefici socioeconomici netti e analisi costi-benefici
L’articolo 5 impone al promotore di dimostrare che i risparmi complessivi sui costi e/o i benefici per l’integrazione del sistema, la sicurezza dell’approvvigionamento o l’innovazione superano i costi. La dimostrazione deve riguardare un periodo di almeno 15 anni a partire dal primo anno di funzionamento e tenere conto della vita utile tecnologica. La valutazione si basa su un’analisi costi-benefici del promotore, che deve includere tutti gli elementi dell’allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153 e confrontarsi con un progetto analogo o con un progetto attuato da uno degli Stati membri partecipanti.
Gruppo competente, inviti a presentare candidature e progetto di elenco
L’articolo 6 istituisce presso la Commissione un gruppo composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, con possibilità di accompagnamento da autorità nazionali, gestori di rete e autorità di autorizzazione; il gruppo può invitare promotori, rappresentanti di paesi terzi e portatori di interessi. Il gruppo elabora il progetto di elenco e monitora i progetti dell’elenco definitivo, adottando il proprio regolamento interno ed essendo presieduto da un rappresentante della Commissione. L’articolo 7 prevede almeno un invito annuale a presentare candidature; la Commissione valuta i progetti, predispone l’elenco dei candidati ammissibili con le informazioni pertinenti, escludendo le informazioni commercialmente sensibili, e lo trasmette al gruppo, che elabora il progetto di elenco.
Elenco definitivo e riesame periodico
L’articolo 8 dispone che la Commissione adotti l’elenco definitivo conformemente al regolamento (UE) 2021/1153; l’elenco non attribuisce alcuna graduatoria. Se l’elenco definitivo differisce dal progetto di elenco, è necessario il parere favorevole del gruppo. L’articolo 9 prevede il riesame almeno biennale e il ritiro obbligatorio del progetto quando la valutazione sia stata basata su informazioni errate determinanti o quando il progetto non sia conforme al diritto dell’Unione; il ritiro è possibile anche in caso di revoca dell’approvazione, abbandono, assenza di progressi o completamento del progetto, previa consultazione del gruppo.
Monitoraggio, rendicontazione e raccomandazioni
L’articolo 10 impone al promotore dell’elenco definitivo una relazione annuale sullo stato di avanzamento, con aggiornamenti su specifiche e attuazione. Se vi sono informazioni commercialmente sensibili, il promotore deve indicare quali non possono essere rese pubbliche o trasmesse in forma identificabile; in tal caso la Commissione fornisce al gruppo informazioni aggregate. La relazione deve includere descrizione aggiornata, stato del progetto, calendario delle fasi principali e ulteriori informazioni amministrative, giuridiche e finanziarie. Il gruppo monitora l’attuazione e può formulare raccomandazioni per superare ritardi, anche indirizzate a uno o più Stati membri.
Informazione al pubblico e pubblicità
L’articolo 11 impone alla Commissione di pubblicare in modo facilmente accessibile le informazioni sui progetti dell’elenco definitivo, limitandosi ai dati non sensibili sotto il profilo commerciale, quali descrizione, status, calendario e ubicazione. Il promotore deve a sua volta pubblicare tali informazioni sul proprio sito web e aggiornarle almeno ogni sei mesi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 dic 2021Regolamento (UE) 2022/128
- Regolamento · 21 dic 2021Regolamento (UE) 2022/129
- Regolamento · 21 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2288
- Regolamento · 21 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2289
- Regolamento · 21 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2290
- Regolamento · 21 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2291
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →