Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/129

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC

Normativa europea32022R0129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce alcune modalità applicative del regolamento (UE) 2021/2115 per la nuova PAC. In particolare, fissa una superficie sovvenzionata di riferimento per i semi oleaginosi, disciplina la notifica agli agricoltori nell’ambito del pagamento specifico per il cotone, determina il massimale dell’aiuto UE per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e definisce gli obblighi di uso dell’emblema dell’Unione e di visibilità del sostegno FEASR. Le regole sono pensate per assicurare coerenza con gli impegni internazionali, uniformità di applicazione e adeguata comunicazione dei finanziamenti UE.

Norme di esecuzione sui tipi di intervento PAC relativi a semi oleaginosi, cotone e sottoprodotti della vinificazione, nonché su informazione, pubblicità e visibilità del sostegno UE nei piani strategici della PAC.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’elaborazione e attuazione dei piani strategici della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Riguarda, in particolare, gli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi, la procedura di autorizzazione dei terreni e delle varietà per il pagamento specifico per il cotone, il sostegno alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e gli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per il sostegno FEASR e per i piani strategici della PAC. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129

Il regolamento detta norme di esecuzione del regolamento (UE) 2021/2115 per alcuni profili tecnici e comunicativi della nuova PAC. Il suo obiettivo è assicurare una disciplina uniforme in tutta l’Unione per la gestione di specifici interventi settoriali e per la visibilità del sostegno UE nei piani strategici della PAC.

Contesto e ratio

La Commissione interviene in attuazione di disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115, che attribuiscono agli Stati membri margini di flessibilità nella progettazione dei piani strategici della PAC ma richiedono modalità comuni di applicazione. In particolare, il regolamento mira a garantire la compatibilità con gli impegni internazionali in materia di semi oleaginosi, a rendere operativa la disciplina del pagamento specifico per il cotone, a fissare il livello massimo dell’aiuto UE per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e a rendere omogenee le regole di informazione e pubblicità del sostegno FEASR.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda gli Stati membri nella fase di elaborazione e attuazione dei piani strategici della PAC. Si applica ai tipi di intervento relativi a:

  • semi oleaginosi, per la determinazione della superficie sovvenzionata di riferimento;
  • cotone, per la procedura di autorizzazione di terreni e varietà e per le relative notifiche agli agricoltori;
  • sottoprodotti della vinificazione, per la distillazione e il relativo aiuto finanziario UE;
  • comunicazione istituzionale, visibilità e pubblicità del sostegno UE connesso ai piani strategici della PAC e a determinati interventi FEASR.

Semi oleaginosi: superficie sovvenzionata di riferimento

L’articolo 2 rinvia all’allegato I per la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa di ciascuno Stato membro ai fini degli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. La logica della previsione, esplicitata nei considerando, è quella di evitare il superamento della superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione, pari a 7 854 446 ettari, calcolata sulla media della superficie coltivata nell’Unione nel periodo 2016-2020.

L’allegato I riporta i valori nazionali, tra cui, a titolo esemplificativo, Italia 302 843 ettari, Francia 1 525 286 ettari, Romania 1 250 509 ettari e Germania 846 779 ettari. Per Cipro e Malta è indicato il segno "-", a indicare assenza di superficie di riferimento.

Cotone: autorizzazione dei terreni e delle varietà

L’articolo 3 disciplina la procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone previsto dal regolamento (UE) 2021/2115. La procedura deve essere organizzata in modo tale che gli agricoltori ricevano le notifiche in tempo utile prima della stagione di semina.

La notifica deve contenere almeno:

  • le varietà autorizzate per la semina;
  • i criteri nazionali di autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone stabiliti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
  • la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

In caso di revoca di un’autorizzazione esistente per una varietà, gli agricoltori interessati devono esserne informati prima della stagione di semina dell’anno successivo. La norma è funzionale a consentire agli operatori una programmazione agricola tempestiva e certa.

Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

L’articolo 4 fissa il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, comprensivo dell’importo forfettario per i costi di raccolta richiamato dall’articolo 60, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento.

Il sostegno non può superare:

  • 1,1 EUR/% volume/hl per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce;
  • 0,5 EUR/% volume/hl per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce.

Gli Stati membri determinano gli importi effettivi da versare ai distillatori sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle diverse tipologie di produzione. La norma lascia dunque margine nazionale nella quantificazione concreta, entro i limiti fissati a livello UE.

Informazione, pubblicità, visibilità e uso dell’emblema dell’Unione

Gli articoli 5 e 6, insieme agli allegati II e III, disciplinano gli obblighi di comunicazione e visibilità.

In base all’articolo 5, negli interventi di comunicazione, trasparenza e visibilità gli Stati membri e l’autorità di gestione devono usare l’emblema dell’Unione secondo le regole tecniche dell’allegato II. L’autorità di gestione deve inoltre far sì che i beneficiari usino correttamente l’emblema.

L’allegato II contiene regole molto dettagliate sull’uso grafico dell’emblema, tra cui:

  • sua presenza prominente nei materiali di comunicazione cartacei e digitali, nei siti web e nelle versioni mobili;
  • obbligo di riportare la dicitura "Finanziato dall’Unione europea" o "Cofinanziato dall’Unione europea" accanto all’emblema;
  • uso di specifici caratteri tipografici e divieto di corsivo, sottolineature ed effetti speciali;
  • divieto di modificare o fondere l’emblema con altri elementi grafici;
  • regole sulla dimensione rispetto ad altri loghi;
  • indicazioni tecniche di riproduzione, colori standard e versioni monocrome;
  • disciplina per l’uso su sfondi colorati.

L’allegato III specifica gli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità.

Obblighi dell’autorità di gestione

L’autorità di gestione deve assicurare che il piano strategico della PAC sia adeguatamente pubblicizzato, pianificando e svolgendo, per tutta la durata di preparazione e attuazione del piano, azioni di comunicazione e visibilità rivolte ai gruppi destinatari. Deve inoltre mettere a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per esaminare l’attuazione di tali azioni.

Entro sei mesi dall’adozione della decisione della Commissione di approvazione del piano strategico, deve essere attivo un sito web che contenga informazioni sul piano, sugli obiettivi, sulle attività, sulle possibilità di finanziamento, sui risultati attesi e, quando disponibili, su quelli effettivi. Sul sito deve essere pubblicato un calendario degli inviti a presentare proposte e delle scadenze per le domande, aggiornato almeno tre volte l’anno, con indicazioni su area geografica, interventi interessati, tipologia di richiedenti ammissibili, importo totale del sostegno e periodo di presentazione delle domande.

L’autorità di gestione deve inoltre garantire che i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sulle possibilità di finanziamento, incluse condizioni di ammissibilità, criteri di selezione e obblighi dei beneficiari selezionati, e che questi ultimi siano informati del cofinanziamento UE.

È anche prevista la messa a disposizione, su richiesta, dei materiali di comunicazione e visibilità alle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, con concessione all’Unione di una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile per l’uso di tali materiali e dei diritti preesistenti connessi, senza costi aggiuntivi significativi o oneri amministrativi rilevanti per beneficiari o autorità di gestione. La licenza include, tra l’altro, diritti di uso interno, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, conservazione e sublicenza.

Obblighi dei beneficiari e soglie di visibilità

Per gli interventi FEASR diversi da quelli connessi alla superficie e agli animali, i beneficiari devono riconoscere il sostegno UE con modalità differenziate a seconda del tipo di operazione:

  • sul sito web e sui social media ufficiali, con una breve descrizione dell’operazione, delle sue finalità e dei risultati, evidenziando il sostegno finanziario UE;
  • sui documenti e materiali di comunicazione, con una dichiarazione visibile che evidenzi il sostegno dell’Unione e con l’emblema UE;
  • per infrastrutture o costruzioni con spesa pubblica totale o costo totale superiore a 500 000 EUR, mediante targhe o cartelloni permanenti visibili al pubblico;
  • per investimenti in beni materiali non rientranti nella categoria precedente, con spesa pubblica totale superiore a 50 000 EUR o, per strumenti finanziari, costo totale superiore a 500 000 EUR, mediante targa informativa o display elettronico equivalente;
  • per operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture diverse da quelle sopra indicate, con sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR o, per strumenti finanziari, costo totale superiore a 100 000 EUR, mediante almeno un poster formato non inferiore ad A3 o display elettronico equivalente.

È inoltre prevista una targa informativa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader. Se il beneficiario è una persona fisica, l’informazione adeguata va resa, nella misura del possibile, in un luogo visibile al pubblico o tramite display elettronico.

Le lettere a) e b) si applicano anche agli organismi che attuano strumenti finanziari finanziati dal FEASR, mentre le lettere c), d) ed e) si applicano ai destinatari finali degli strumenti finanziari tramite clausole contrattuali inserite nell’accordo di finanziamento previsto dall’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula di chiusura, si precisa che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’atto stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per la predisposizione e attuazione dei piani strategici della PAC, con riferimento a quattro ambiti: semi oleaginosi, cotone, distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e informazione/pubblicità/visibilità del sostegno UE.

Superficie sovvenzionata di riferimento per i semi oleaginosi

Per gli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi, la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro è fissata nell’allegato I. La misura serve a garantire il rispetto degli impegni internazionali e si ricollega al limite complessivo UE di 7 854 446 ettari, calcolato sulla media delle superfici coltivate nell’UE nel periodo 2016-2020.

Autorizzazione dei terreni e delle varietà per il cotone

La procedura di autorizzazione per il pagamento specifico per il cotone deve essere organizzata in modo da consentire agli agricoltori di ricevere le notifiche prima della stagione di semina. La notifica deve indicare almeno: varietà autorizzate, criteri nazionali di autorizzazione dei terreni ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 8 di tale regolamento. Se un’autorizzazione per una varietà viene revocata, gli agricoltori interessati devono essere informati prima della stagione di semina dell’anno successivo.

Aiuto finanziario UE per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

L’aiuto finanziario dell’Unione da versare ai distillatori, comprensivo dell’importo forfettario per i costi di raccolta, non può superare 1,1 EUR/% volume/hl per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce e 0,5 EUR/% volume/hl per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce. Gli Stati membri fissano gli importi effettivi in base a criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle diverse tipologie di produzione.

Uso dell’emblema dell’Unione

Nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione, gli Stati membri e l’autorità di gestione devono usare l’emblema dell’Unione secondo i requisiti tecnici dell’allegato II. L’autorità di gestione deve inoltre assicurare che anche i beneficiari usino correttamente l’emblema.

Requisiti di informazione, pubblicità e visibilità

Le modalità dettagliate degli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità previsti dall’articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115 sono contenute nell’allegato III. Gli obblighi riguardano sia l’autorità di gestione sia i beneficiari di interventi FEASR diversi da quelli connessi alla superficie e agli animali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti di stato e sostegno agricolosettore vitivinicolocotoneinformazione e comunicazione istituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.