Regolamento (UE) 2021/2308
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308 della Commissione del 22 dicembre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza le mappe delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le modifiche riflettono i nuovi focolai, soprattutto in Polonia, e tengono conto della situazione epidemiologica, del rischio di diffusione e dei criteri scientifici e internazionali richiamati dalla Commissione. L'effetto pratico è la riallocazione di numerose aree tra le zone I, II e III, con conseguenti impatti sulle misure di movimentazione e controllo previste dal regime originario.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri, in particolare in Polonia.
Ambito di applicazione
Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione della Commissione. Incide sulle autorità competenti, sugli operatori della filiera suinicola e, più in generale, sui movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle zone elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605. La modifica riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia, Romania e altri territori indicati nell'allegato sostitutivo; non introduce un regime autonomo, ma aggiorna quello già previsto dal regolamento (UE) 2021/605. È immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore, salvo la decorrenza generale dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308 della Commissione interviene in via urgente sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. La finalità è aggiornare, alla luce dell'evoluzione epidemiologica di dicembre 2021, la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nell'allegato I del regolamento base.
La Commissione motiva l'intervento con la necessità di riflettere nuovi focolai, soprattutto in Polonia, e di contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia, che incide sui suini detenuti e selvatici e sui movimenti di animali e prodotti nell'Unione e verso paesi terzi.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Il quadro normativo di riferimento è il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249.
Nei considerando, la Commissione precisa che la delimitazione geografica delle restrizioni deve basarsi su criteri epidemiologici e scientifici, sul rischio di diffusione, sugli orientamenti UE concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché sulle norme internazionali richiamate, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.
Ragioni delle modifiche
Le modifiche scaturiscono dai nuovi focolai riscontrati dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/2249. In Polonia si segnalano:
- un focolaio in suini detenuti nella regione di Santacroce, in area fino ad allora classificata come zona I, con conseguente riclassificazione in zona III;
- vari focolai in suini selvatici nella Bassa Slesia, con aggiornamento delle delimitazioni e riclassificazione di aree limitrofe;
- ulteriori focolai in suini selvatici nella Grande Polonia, con conseguenti ridefinizioni territoriali.
La Commissione ritiene quindi necessario aggiornare le misure di gestione del rischio e delimitare nuove zone di dimensioni sufficienti, tenendo conto anche della situazione nelle aree circostanti, dato il carattere dinamico dell'epidemiologia della malattia.
Effetto normativo principale
L'effetto giuridico essenziale è la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Il nuovo allegato elenca puntualmente, Stato per Stato e regione per regione, le aree classificate come:
- zone soggette a restrizioni I,
- zone soggette a restrizioni II,
- zone soggette a restrizioni III.
Il documento contiene un ampio elenco territoriale, con particolare incidenza in Polonia, ma anche in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Per l'Italia, nell'ambito delle zone III è indicato l'intero territorio della Sardegna.
Implicazioni operative per gli operatori
Il regolamento non disciplina direttamente nuovi obblighi sostanziali, ma modifica il perimetro territoriale entro cui si applicano le misure speciali del regolamento (UE) 2021/605. Per gli operatori della filiera suinicola ciò comporta che i vincoli su movimentazione, controllo e gestione del rischio devono essere verificati alla luce della nuova classificazione territoriale.
In pratica, la corretta qualificazione della zona è decisiva per stabilire quali misure sanitarie e limitazioni si applichino ai suini detenuti, ai suini selvatici e ai prodotti derivati nelle aree elencate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l'urgenza dell'intervento, affinché le nuove delimitazioni producano effetti nel più breve tempo possibile.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento. L'allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per vari Stati membri, con particolare rilievo per la Polonia, sulla base dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana.
Criteri di delimitazione delle zone
Nei considerando la Commissione richiama la necessità di fondare le modifiche sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi di regionalizzazione, sugli orientamenti dell'Unione concordati in comitato permanente e sulle norme internazionali, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE. Sono inoltre considerate le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Motivazione specifica delle modifiche per la Polonia
Il regolamento segnala nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in Polonia nel dicembre 2021, in particolare nelle regioni di Santacroce, Bassa Slesia e Grande Polonia. In conseguenza dell'aumento del livello di rischio, diverse aree vengono riclassificate tra le zone I, II e III e vengono ridefinite le delimitazioni territoriali esistenti.
Adozione di nuove zone e riclassificazioni
Per far fronte alla dinamica della malattia, vengono delimitate nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni adeguate e inserite nell'allegato I come zone I, II o III. L'allegato elenca in modo analitico i territori interessati per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia, Romania e altri Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è stato adottato il 22 dicembre 2021.
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