Regolamento (UE) 2022/34
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi terzi autorizzati a esportare nell’Unione alcune categorie di prodotti di origine animale, sulla base degli esiti dei piani di sorveglianza dei residui e delle garanzie fornite dai paesi interessati. Introduce nuove autorizzazioni, sopprime alcuni paesi dagli elenchi e chiarisce talune sottocategorie per i prodotti dell’acquacoltura. Abroga inoltre la decisione 2007/82/CE sul divieto di importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano, mantenendo però la Guinea nell’elenco per specifici pesci selvatici non trasformati oltre a operazioni minime.
Modifica degli elenchi dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’UE di specifiche merci di origine animale e abrogazione del divieto relativo alle importazioni di prodotti della pesca dalla Guinea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’ingresso nell’Unione di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, in particolare selvaggina di penna, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, determinati prodotti della pesca, cosce di rana e lumache. Incide sugli elenchi contenuti negli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, con effetti per gli operatori e le autorità competenti ai fini dei controlli e delle importazioni. Restano rilevanti le limitazioni geografiche e merceologiche specificate nelle note degli allegati (ad esempio, talune ammissioni limitate a prodotti da acquacoltura, a catture allo stato selvatico o a specifiche regioni).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione
Il regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni autorizzati a esportare nell’Unione determinate categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. L’intervento si fonda sulle verifiche richieste dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2019/625, in particolare sulla presenza e sull’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui e sulle garanzie sanitarie fornite dai paesi interessati.
Contesto normativo e finalità
Il sistema europeo consente l’ingresso nell’Unione di talune partite di animali e merci solo se provenienti da paesi terzi o loro regioni inclusi in appositi elenchi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 conteneva tali elenchi; il presente atto li modifica alla luce di nuove approvazioni, revoche o soppressioni connesse alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 e ad altri sviluppi sanitari e ispettivi.
Ambito oggettivo e criteri di ammissibilità
L’atto riguarda quattro categorie principali:
- selvaggina di penna destinata al consumo umano;
- molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini;
- determinati prodotti della pesca;
- cosce di rana e lumache.
L’inclusione di un paese terzo negli elenchi è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625 e dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625. In particolare, per talune merci è necessario un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione.
Modifiche agli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento (UE) 2021/405
Allegato III: selvaggina di penna
La Tunisia viene soppressa dall’elenco dei paesi terzi autorizzati per determinata selvaggina di penna non spennata né eviscerata, trasportata esclusivamente per via aerea. La soppressione dipende dalla cessazione dell’approvazione del relativo piano di sorveglianza dei residui.
Allegato VIII: molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini
L’Ucraina viene inserita nell’elenco per partite di tali prodotti, in particolare per i gasteropodi marini provenienti dall’acquacoltura. L’allegato continua a contenere restrizioni puntuali per diversi paesi o regioni, ad esempio:
- autorizzazioni limitate a prodotti congelati o trasformati;
- autorizzazioni limitate a sole catture allo stato selvatico;
- condizioni sanitarie specifiche per il Marocco riguardo ai molluschi bivalvi trasformati della specie Acanthocardia tuberculatum, che devono essere accompagnati da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT e dai risultati analitici attestanti l’assenza di tossina PSP rilevabile con il metodo del saggio biologico.
Allegato IX: prodotti della pesca
Il regolamento recepisce la distinzione tra sottocategorie dei prodotti dell’acquacoltura introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315, specificando, se del caso, se l’autorizzazione riguarda:
- pesci;
- prodotti ottenuti da pesci, come il caviale;
- crostacei.
Tra le principali conseguenze applicative:
- per numerosi paesi terzi vengono confermate o precisate autorizzazioni per pesci e/o crostacei da acquacoltura;
- per l’Iran viene aggiornata la voce relativa ai prodotti ottenuti da pesci (caviale) e ai crostacei;
- l’Oman viene soppresso dall’elenco per i pesci, a seguito della revoca dell’approvazione del piano di sorveglianza dei residui;
- la Guinea resta autorizzata solo per pesci catturati allo stato selvatico che non abbiano subito lavorazioni diverse da decapitazione, eviscerazione, refrigerazione o congelamento.
Allegato XI: cosce di rana e lumache
La Georgia e la Russia vengono aggiunte all’elenco dei paesi terzi autorizzati per le lumache. L’allegato continua a distinguere tra autorizzazioni limitate alle sole cosce di rana e autorizzazioni limitate alle sole lumache, con ulteriori restrizioni geografiche o merceologiche ove previste.
Abrogazione della decisione 2007/82/CE e trattamento della Guinea
La decisione 2007/82/CE, che imponeva agli Stati membri di vietare l’importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano, viene abrogata. La Commissione ha infatti chiuso positivamente l’audit del 2019 sui sistemi di controllo guineani; di conseguenza, il divieto generale non è più necessario.
Nonostante l’abrogazione del divieto, la Guinea resta nell’allegato IX del regolamento (UE) 2021/405 per una categoria circoscritta di prodotti: pesci catturati allo stato selvatico non sottoposti ad altre operazioni di preparazione o trasformazione oltre a quelle minime indicate dal regolamento.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza e dell’esigenza di coerenza con la disciplina sui piani di sorveglianza dei residui. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2021/405
L’articolo 1 sostituisce gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di specifiche merci di origine animale.
Selvaggina di penna destinata al consumo umano
Nell’allegato III viene eliminata la Tunisia dall’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinata selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano e trasportata esclusivamente per via aerea, in conseguenza della soppressione dell’approvazione del relativo piano di sorveglianza dei residui.
Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini
Nell’allegato VIII l’Ucraina viene aggiunta tra i paesi autorizzati per partite di tali prodotti, con particolare riferimento ai gasteropodi marini provenienti dall’acquacoltura. Restano in vigore le restrizioni specifiche per singoli paesi o regioni già previste nell’allegato, tra cui limitazioni a prodotti congelati o trasformati, a sole catture allo stato selvatico o a specifiche condizioni sanitarie (ad esempio per il Marocco, con obbligo di attestato sanitario supplementare e risultati analitici per Acanthocardia tuberculatum).
Prodotti della pesca e sottocategorie dell’acquacoltura
Nell’allegato IX viene precisata la distinzione tra sottocategorie dei prodotti dell’acquacoltura ai fini dell’autorizzazione all’esportazione verso l’UE, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Vengono integrate o confermate autorizzazioni per numerosi paesi terzi in relazione a pesci, crostacei e prodotti ottenuti da pesci (come il caviale), in base ai piani di sorveglianza dei residui approvati; contestualmente, l’Oman è soppresso dall’elenco per i pesci a seguito della revoca dell’approvazione del relativo piano. Per l’Iran è aggiornata la voce relativa ai prodotti ottenuti da pesci (caviale) e ai crostacei; per la Guinea permane l’autorizzazione solo per pesci selvatici non sottoposti a preparazione o trasformazione diversa da decapitazione, eviscerazione, refrigerazione o congelamento.
Cosce di rana e lumache
Nell’allegato XI la Georgia e la Russia sono aggiunte all’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di lumache. Restano ferme le limitazioni già previste per taluni paesi, distinguendo tra autorizzazioni per sole lumache e autorizzazioni per sole cosce di rana.
Abrogazione della decisione 2007/82/CE sulla Guinea
L’articolo 2 abroga la decisione 2007/82/CE, che imponeva agli Stati membri di vietare l’importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano. La soppressione del divieto è collegata alla chiusura positiva dell’audit del 2019 in Guinea; la Guinea resta tuttavia nell’elenco dell’allegato IX per un ambito limitato di prodotti ittici selvatici.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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