Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/128

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

Normativa europea32022R0128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo dettagliato l'attuazione del nuovo quadro della PAC per la gestione dei fondi FEAGA e FEASR. Stabilisce le procedure di riconoscimento, revisione e revoca degli organismi pagatori e di coordinamento, le regole di contabilità e dichiarazione delle spese, le modalità di liquidazione dei conti e di recupero degli importi indebiti, nonché il sistema dei controlli, delle cauzioni e della pubblicazione dei beneficiari. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, mantenendone però in vita alcune disposizioni per regimi e periodi transitori specifici.

Regole di esecuzione per il funzionamento degli organismi pagatori e di coordinamento, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza nell'ambito della PAC finanziata da FEAGA e FEASR.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, tramite questi, agli organismi pagatori, agli organismi di coordinamento e agli organismi di certificazione coinvolti nella gestione dei Fondi FEAGA e FEASR ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116. Riguarda anche alcune misure ancora legate al precedente quadro normativo (in particolare taluni programmi di sviluppo rurale e programmi operativi OCM), nonché gli obblighi di pubblicazione dei beneficiari, i controlli sulle operazioni, le cauzioni e le comunicazioni alla Commissione e all'OMC. Talune disposizioni si applicano dal 16 ottobre 2022, altre dal 1° gennaio 2023, mentre il capo sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a partire dall'esercizio finanziario 2024; sono previste inoltre norme transitorie per atti e procedure in corso.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, disciplinando in modo uniforme gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per FEAGA e FEASR. La logica del testo è quella di standardizzare riconoscimenti, controlli, dichiarazioni di spesa, liquidazione dei conti, cauzioni e trasparenza, sostituendo il precedente quadro applicativo del regolamento (UE) n. 908/2014.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si rivolgono agli Stati membri, ai loro organismi pagatori, agli organismi di coordinamento e agli organismi di certificazione, nonché alle autorità competenti nazionali designate a livello ministeriale. Il regolamento copre sia la gestione corrente delle spese FEAGA e FEASR sia alcuni comparti della PAC ancora legati al precedente periodo di programmazione, come taluni programmi di sviluppo rurale, alcuni interventi OCM, le misure delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori dell'Egeo, nonché gli obblighi di pubblicazione e di notifica internazionale.

Riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

Il capo I definisce la procedura di riconoscimento degli organismi pagatori: l'autorità competente valuta i criteri del regolamento delegato (UE) 2022/127, si avvale di un riesame pre-riconoscimento svolto da un organismo di audit indipendente e adotta un atto formale di riconoscimento o revoca. Se permangono carenze, può essere rilasciato un riconoscimento provvisorio non oltre 12 mesi, prorogabile dalla Commissione in casi giustificati. Per gli organismi di coordinamento è prevista una disciplina analoga, con la precisazione che essi fungono da interlocutore unico della Commissione e possono coincidere con un organismo pagatore solo se le funzioni restano nettamente separate.

Dichiarazioni di gestione, certificazione e audit

Le dichiarazioni di gestione devono essere rese con i modelli allegati e basarsi su una reale supervisione del sistema di gestione e controllo per tutto l'anno. L'organismo di certificazione è nominato dall'autorità competente e svolge audit secondo standard internazionali, predisponendo una strategia e un piano annuale di audit. La relazione di certificazione deve coprire la regolarità delle spese, la correttezza degli output e della rendicontazione, il rispetto dei criteri di riconoscimento e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, compresi anticipi, garanzie e scorte di intervento.

Gestione finanziaria, contabilità e dichiarazioni di spesa

Il regolamento impone una contabilità separata per FEAGA e FEASR, con obbligo di distinguere spese ed entrate con destinazione specifica. Per il FEAGA le dichiarazioni sono mensili e seguono regole puntuali su imputazione, rettifiche, compensazioni, sanzioni e disciplina finanziaria; per il FEASR sono previste previsioni semestrali del fabbisogno e dichiarazioni di spesa a cadenza prestabilita, con termini al 30 aprile, 31 luglio, 10 novembre e 31 gennaio. Sono inoltre disciplinati il calcolo del contributo dell'Unione, le conseguenze del superamento del 75 % degli stanziamenti FEAGA e il disimpegno automatico in caso di mancata revisione del piano finanziario.

Intervento pubblico, controlli, cauzioni e recuperi

Una parte significativa del testo è dedicata all'ammasso pubblico, con regole puntuali su contabilità di magazzino, contabilizzazione delle quantità e dei valori, date di registrazione e spese ammissibili. Il regolamento disciplina inoltre i controlli sulle operazioni, la selezione delle imprese da controllare, l'assistenza reciproca tra Stati membri, i piani di controllo e le relazioni annuali. In materia di cauzioni regola le forme ammesse, i collaterali negoziabili, lo svincolo e l'incameramento, mentre per i pagamenti indebiti stabilisce obblighi di recupero tempestivo e la compensazione sui pagamenti futuri come strumento ordinario.

Trasparenza e pubblicazione dei beneficiari

Il capo VI introduce un sistema armonizzato di pubblicazione dei beneficiari dei Fondi: gli Stati membri devono pubblicare annualmente, entro il 31 maggio, i dati in formato aperto e leggibile meccanicamente, con motore di ricerca online e sito unico nazionale collegato a un portale UE. Per importi pari o inferiori a 1 250 EUR il beneficiario non è nominativamente identificato; il regolamento prevede inoltre tutele specifiche per la protezione dei dati personali e la possibilità di non pubblicare alcune informazioni temporali per interventi annuali.

Regime transitorio e abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dal 1° gennaio 2023, ma conserva alcune sue disposizioni per fattispecie transitorie o ancora in corso. L'applicazione generale decorre dal 1° gennaio 2023; tuttavia gli articoli 9, 10 e 11 si applicano già alle spese e alle entrate con destinazione specifica dal 16 ottobre 2022, e il capo sulla trasparenza si applica ai pagamenti a partire dall'esercizio finanziario 2024.

Disposizioni principali

Riconoscimento degli organismi pagatori

Gli Stati membri designano un'autorità ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento. Il riconoscimento è subordinato al rispetto dei criteri del regolamento delegato (UE) 2022/127 e preceduto da un riesame indipendente svolto da un organismo di audit. Se mancano i requisiti, il riconoscimento può essere provvisorio per massimo 12 mesi, prorogabili in casi giustificati dalla Commissione.

Revisione e revoca del riconoscimento

L'autorità competente vigila costantemente sugli organismi pagatori e trasmette ogni 3 anni una relazione alla Commissione. Se emergono carenze gravi, deve adottare un piano con misure e scadenze, entro un termine non superiore a 12 mesi; se il piano non è attuato, la Commissione può chiedere la revoca e, se necessario, avviare la procedura di conformità ex articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Organismo di coordinamento

Gli Stati membri designano l'autorità competente per il riconoscimento dell'organismo di coordinamento, che costituisce il canale unico di interlocuzione con la Commissione per le materie rientranti nei suoi compiti. Sono previste regole su separazione funzionale rispetto all'organismo pagatore, sicurezza dei dati, informazioni da trasmettere dopo il riconoscimento e modalità di revoca o periodo di prova.

Dichiarazioni di gestione

Le dichiarazioni di gestione degli organismi pagatori e di coordinamento devono essere rese con i modelli degli allegati I e II, entro termini compatibili con il parere dell'organismo di certificazione. Possono contenere riserve, che devono essere accompagnate da un piano di misure correttive con calendario di attuazione; le dichiarazioni si fondano su una supervisione effettiva del sistema di gestione e controllo.

Certificazione, audit e pareri annuali

L'organismo di certificazione è designato dall'autorità competente e svolge audit secondo standard internazionali, sulla base di una strategia e di un piano annuale. Deve rilasciare un parere annuale e una relazione che valutino, tra l'altro, il rispetto dei criteri di riconoscimento, la regolarità delle spese, la correttezza della rendicontazione degli output e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche per anticipi, garanzie e scorte d'intervento.

Contabilità degli organismi pagatori

Ogni organismo pagatore deve tenere una contabilità separata per FEAGA e FEASR, distinta per spese e entrate con destinazione specifica. Gli organismi pagatori degli Stati membri non aderenti all'euro devono registrare gli importi anche nella valuta nazionale, ma devono poter fornire i dati in euro. Per il FEASR è richiesta una contabilità che identifichi operazioni, importi pubblici, contributi UE e recuperi.

Dichiarazione di spesa FEAGA

La dichiarazione mensile al FEAGA si basa sui pagamenti e sugli incassi effettivi del mese e deve essere trasmessa per via elettronica entro il 7 del mese, con scadenza speciale al 25 ottobre per le operazioni tra 1 e 15 ottobre. Sono disciplinati i criteri di imputazione delle spese, il trattamento di sanzioni, anticipi, compensazioni, pagamenti non eseguiti e disciplina finanziaria, nonché la riduzione proporzionale dei pagamenti quando le dichiarazioni superano il 75 % degli stanziamenti disponibili.

Contabilità e dichiarazioni relative all'intervento pubblico

Sono previste regole specifiche per la dichiarazione e la contabilizzazione dell'ammasso pubblico: contabilità di magazzino separata da quella finanziaria, categorie dettagliate di quantità, valori e perdite, date di contabilizzazione e criteri per le spese ammissibili. Le informazioni devono essere trasmesse periodicamente con i modelli elettronici della Commissione.

Contabilità FEASR, pianificazione e dichiarazioni periodiche

Gli Stati membri trasmettono due volte l'anno, entro il 31 gennaio e il 31 agosto, le previsioni del fabbisogno finanziario FEASR. Le dichiarazioni di spesa sono trimestrali o infrannuali secondo periodi fissati dal regolamento e vanno presentate entro il 30 aprile, 31 luglio, 10 novembre e 31 gennaio, con regole specifiche per spese anteriori all'approvazione dei piani strategici, per le modifiche dei piani e per gli strumenti finanziari.

Calcolo del contributo UE e disimpegno automatico

Il contributo UE per il FEASR è calcolato sulla base del tasso di partecipazione approvato, dei tassi forfettari per l'assistenza tecnica e delle regole specifiche per alcuni tipi di spesa. Se uno Stato membro non presenta un piano di finanziamento riveduto e la relativa modifica del piano strategico entro il 30 giugno, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati e modifica la decisione di approvazione entro il 30 settembre.

Scambio elettronico di dati e firme elettroniche

La Commissione definisce i sistemi informatici e i modelli standard per lo scambio elettronico di documenti e informazioni con gli Stati membri. I dati finanziari sono comunicati, inseriti e aggiornati sotto la responsabilità dell'organismo pagatore; firme e approvazioni elettroniche devono essere conformi al regolamento (UE) n. 910/2014. È prevista una disciplina per la conservazione elettronica dei documenti e per la trasmissione in forma alternativa in caso di disfunzioni informatiche.

Liquidazione dei conti, verifica dell'efficacia dell'attuazione e conformità

Sono disciplinate le procedure di liquidazione dei conti, di verifica dell'efficacia dell'attuazione e di conformità, con scadenze, scambi di informazioni, possibilità di osservazioni degli Stati membri e meccanismi di rettifica tramite detrazione o aggiunta ai pagamenti successivi. In procedura di conformità sono previsti contraddittorio, riunione bilaterale, eventuale conciliazione, termini specifici e possibilità di proroga o rinvio delle detrazioni in casi particolari.

Recupero dei pagamenti indebiti

Gli Stati membri devono inviare richieste di recupero entro un tempo ragionevole, iscrivere i crediti nel registro dei debitori e utilizzare la compensazione sui pagamenti futuri come metodo obbligatorio di recupero, salvo misure nazionali ulteriori. Il credito può essere annullato solo se l'assenza di irregolarità è attestata in via definitiva.

Cauzioni

Il capo si applica a ogni cauzione prevista dalla normativa agricola, con esclusione di quelle doganali. Sono disciplinate forma, costituzione, forme alternative accettabili, valore minimo dei collaterali negoziabili, sostituzione, svincolo e incameramento, nonché gli interessi in caso di ritardo o contenzioso e le informazioni da mettere a disposizione della Commissione.

Trasparenza e pubblicazione dei beneficiari

Gli Stati membri devono pubblicare annualmente, entro il 31 maggio, i beneficiari dei Fondi e gli importi percepiti, in formato aperto e leggibile meccanicamente, con strumenti di ricerca online e siti internet unici nazionali collegati a un sito UE. Per importi pari o inferiori a 1 250 EUR il beneficiario è identificato con un codice; sono previste cautele per la protezione dei dati e facoltà di non pubblicare alcune informazioni su date di inizio/fine per interventi annuali.

Notifica OMC del sostegno interno

Gli Stati membri devono trasmettere, contestualmente ai conti annuali, i dati sugli importi versati da fonti nazionali per determinate spese dei Fondi, per consentire alla Commissione gli adempimenti di notifica all'OMC sul sostegno interno.

Abrogazione e regime transitorio

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è abrogato dal 1° gennaio 2023, ma alcune sue disposizioni continuano ad applicarsi per programmi e pagamenti transitori specificamente indicati. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2023, con applicazione anticipata per gli articoli 9, 10 e 11 alle spese e alle entrate con destinazione specifica dal 16 ottobre 2022 e con applicazione del capo VI ai pagamenti dal 2024.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunegestione finanziaria dei fondi uecontrolli e audittrasparenzacauzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.