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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2288

Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sul quadro del certificato COVID digitale dell'UE per uniformare, ai fini del viaggio, la durata di accettazione dei certificati di vaccinazione relativi al ciclo primario. Stabilisce un termine standard di 270 giorni dalla data dell'ultima dose, così da evitare regole divergenti tra Stati membri e favorire un'applicazione coordinata. Le dosi di richiamo e le dosi addizionali restano invece escluse da un periodo di accettazione predeterminato. La misura si applica dal 1o febbraio 2022 e modifica il contenuto dei dati del certificato solo indirettamente, attraverso la regola di verifica.

Modifica il regolamento (UE) 2021/953 introducendo un periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione relativi al ciclo primario del certificato COVID digitale dell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE ai sensi del regolamento (UE) 2021/953, con riguardo all'accettazione ai fini della libera circolazione e, in particolare, ai fini di viaggio. Riguarda tutti gli Stati membri, che non devono accettare i certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di 270 giorni dalla data dell'ultima dose di tale ciclo; il regolamento non introduce un periodo di accettazione per le dosi di richiamo o addizionali. Si applica dal 1o febbraio 2022, dopo l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Certificato COVID digitale dell'UE: periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione

Il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2021/953 per introdurre, ai fini dell'accettazione dei certificati di vaccinazione del ciclo primario, un criterio uniforme basato sul tempo trascorso dall'ultima dose ricevuta. La misura risponde all'esigenza di evitare divergenze tra gli Stati membri, considerate potenzialmente destabilizzanti per la libera circolazione e per la fiducia nel certificato COVID digitale dell'UE, in un contesto di evoluzione delle conoscenze scientifiche sulla durata della protezione vaccinale.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2021/953 aveva istituito un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione relativi alla COVID-19, al fine di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione durante la pandemia. Al momento della sua adozione non erano disponibili dati sufficienti sulla durata della protezione conferita dal completamento del ciclo di vaccinazione primario, per cui l'allegato non prevedeva un periodo di accettazione per i certificati di vaccinazione, a differenza dei certificati di guarigione.

Successivamente, le evidenze scientifiche e gli orientamenti di Ema ed Ecdc hanno mostrato l'opportunità delle dosi di richiamo e la riduzione della protezione nel tempo, inducendo alcuni Stati membri ad adottare regole nazionali divergenti sulla validità dei certificati. Il presente regolamento mira quindi a fissare una soglia comune per l'accettazione dei certificati di vaccinazione, in particolare per i viaggi all'interno dell'Unione.

Periodo standard di accettazione di 270 giorni

Il nucleo della modifica è la sostituzione della lettera h) del punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953. La nuova formulazione stabilisce che la data di vaccinazione debba indicare la data dell'ultima dose ricevuta e che i certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario siano accettati solo se non sono trascorsi più di 270 giorni da tale data.

Il termine di 270 giorni è scelto per allineare l'accettazione dei certificati agli orientamenti scientifici disponibili, consentendo allo stesso tempo un periodo aggiuntivo di tre mesi rispetto alla soglia di sei mesi richiamata per le dosi di richiamo, così da permettere l'adeguamento delle campagne vaccinali nazionali e l'accesso alle dosi booster.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

La regola riguarda tutti i certificati di vaccinazione relativi al completamento del ciclo primario, indipendentemente dal vaccino anti COVID-19 indicato. Essa si applica:

  • ai cicli primari monodose;
  • ai cicli primari di due dosi;
  • nei casi, compatibili con la strategia nazionale di vaccinazione, di ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2.

Il regolamento precisa che il periodo standard di accettazione opera ai fini del viaggio e che gli Stati membri non possono fissare un periodo di accettazione inferiore a 270 giorni.

Dosi di richiamo e dosi addizionali

Il regolamento distingue nettamente i certificati relativi al ciclo primario da quelli relativi alle dosi di richiamo. Per le dosi di richiamo non viene stabilito, in questa fase, alcun periodo di accettazione, sia che la dose booster sia stata somministrata durante il periodo di 270 giorni sia che sia stata somministrata successivamente.

Il testo chiarisce inoltre che non deve essere fissato alcun periodo di accettazione per le dosi addizionali somministrate alle persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il ciclo primario. Per evitare di rivelare indirettamente condizioni di salute sensibili, i riferimenti alle dosi di richiamo si intendono comprensivi anche di tali dosi addizionali.

Modalità di applicazione tecnica

Il periodo standard di accettazione non è introdotto come nuovo campo di dati nel certificato di vaccinazione. Esso viene invece applicato in sede di verifica, tramite l'aggiornamento delle applicazioni mobili utilizzate per controllare i certificati COVID digitali dell'UE.

Se al verificatore viene presentato un certificato che riporta una data di vaccinazione anteriore al limite dei 270 giorni, l'applicazione deve indicare che il certificato è scaduto. Questa soluzione è stata preferita all'inserimento di una data di scadenza nel certificato stesso, per consentire un adattamento più rapido alle future evidenze scientifiche e per evitare problemi di riemissione o di interoperabilità tra certificati vecchi e nuovi.

Rapporti con altri certificati e atti di esecuzione

Il regolamento precisa che la nuova regola si applica anche ai certificati di vaccinazione oggetto degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, i quali devono essere accettati alle stesse condizioni dei certificati COVID digitali dell'UE. Di conseguenza, anche tali certificati non devono essere accettati se indicano il completamento del ciclo primario e sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose rilevante.

Entrata in vigore, applicazione e procedura d'urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o febbraio 2022. La Commissione ha fatto uso della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/953, ritenendo che i nuovi dati scientifici e le divergenze già emerse tra Stati membri richiedessero un intervento immediato.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Periodo standard di accettazione di 270 giorni

L'articolo 1 sostituisce la lettera h) del punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953 prevedendo che la data di vaccinazione indichi la data dell'ultima dose ricevuta. I certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario sono accettati solo se non sono trascorsi più di 270 giorni dalla data dell'ultima dose di tale ciclo.

Ambito del periodo di accettazione e esclusioni

Il periodo di 270 giorni si applica ai certificati comprovanti il completamento del ciclo primario, sia monodose sia a due dosi, inclusi i casi in cui una strategia nazionale preveda un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2. Non è fissato alcun periodo di accettazione per le dosi di richiamo; la nozione di dose di richiamo comprende anche le dosi addizionali somministrate a persone con risposta immunitaria inadeguata dopo il ciclo primario.

Applicazione a livello di verifica

Il periodo standard non è inserito come nuovo campo di dati nel certificato, ma è applicato in fase di verifica tramite le applicazioni mobili usate per controllare il certificato COVID digitale dell'UE. Se il certificato indica una data di vaccinazione anteriore al limite di 270 giorni, l'applicazione deve segnalare che il certificato è scaduto.

Coordinamento tra Stati membri e divieto di periodi più brevi

Gli Stati membri non devono accettare certificati di vaccinazione del ciclo primario oltre i 270 giorni e non devono prevedere, ai fini del viaggio, un periodo di accettazione inferiore. Durante il periodo standard, tali certificati restano accettati anche se lo Stato membro ha già avviato campagne di richiamo.

Certificati disciplinati dal regolamento (UE) 2021/953 e atti di esecuzione

Il nuovo criterio si applica anche ai certificati di vaccinazione oggetto di atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 3, paragrafo 10, e 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, che devono essere accettati alle stesse condizioni dei certificati COVID digitali dell'UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o febbraio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personesanità pubblicaprotezione dei daticircolazione dei certificati covidcoordinamento tra stati membri

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