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Sentenza

Sentenza n. 2020/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Prato che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per mancato accertamento della residenza legale continuativa decennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’interruzione di circa due anni dell’iscrizione anagrafica, dovuta alla cancellazione per irreperibilità dal registro di un Comune e alla successiva iscrizione presso un altro Comune, fosse meramente formale: nel periodo avrebbe continuato a soggiornare regolarmente in Italia, come dimostrerebbero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e lo svolgimento di lavoro subordinato, documentato da contratto, buste paga ed estratto contributivo. Nel procedimento, tuttavia, non aveva presentato documenti a sostegno della continuità della residenza in risposta al preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, la residenza legale decennale richieda il concorso degli adempimenti relativi al soggiorno e all’iscrizione anagrafica: non basta la mera presenza fisica, né la regolarità del soggiorno o l’inserimento lavorativo. La cancellazione per irreperibilità era stata preceduta da plurimi accessi anagrafici senza esito positivo. Il TAR ha dato atto anche del più recente orientamento secondo cui le risultanze anagrafiche possono essere superate da prova contraria della dimora abituale effettiva; nella specie, però, tale prova non era stata prodotta nel procedimento, e la legittimità dell’atto va valutata secondo il principio tempus regit actum. Spese compensate in ragione della peculiarità della questione interpretativa.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    L’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 citata disciplina la concessione della cittadinanza allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La concessione per residenza richiede che lo straniero abbia risieduto legalmente in Italia per almeno dieci anni.

  • art. 1, comma 2, lettera a), d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    L’art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 definisce legalmente residente, ai fini della cittadinanza italiana, chi abbia soddisfatto congiuntamente le condizioni e gli adempimenti previsti sia dalla disciplina dell’ingresso e del soggiorno sia da quella dell’iscrizione anagrafica.

    La residenza legale rilevante per la cittadinanza richiede congiuntamente il rispetto della disciplina sull’ingresso e sul soggiorno e degli adempimenti anagrafici; la mera presenza fisica, la regolarità del soggiorno o l’attività lavorativa non sono, da sole, sufficienti.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    E, in ogni caso, parte ricorrente, al quale è stato ritualmente comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/90 non ha formulato, in via procedimentale, alcuna documentazione comprovante la sussistenza del requisito.

    Nel procedimento in esame il preavviso di rigetto è stato ritualmente comunicato e l’interessato non ha presentato documentazione utile a dimostrare il requisito della residenza legale.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza ultradecennale, la residenza legale comprende sia il rispetto delle condizioni in materia di ingresso e soggiorno sia l’iscrizione anagrafica; la sola presenza fisica, la titolarità di un permesso di soggiorno o l’inserimento lavorativo non bastano, di per sé, a dimostrare il requisito.
  • L’interruzione dell’iscrizione anagrafica non determina necessariamente il venir meno della continuità della residenza quando l’interessato fornisca elementi idonei a provare la permanenza della dimora abituale effettiva in Italia; la valutabilità di tale prova presuppone che essa sia stata prodotta nel procedimento concluso con l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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