Cassazione Civile, Ordinanza n. 17067/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l’appello dell’Agenzia era stato respinto dalla CTR. In cassazione, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato che, per contestare la non deducibilità di una rendita di € 24.000 annui derivante da un rogito notarile in favore della madre della contribuente, l’Ufficio dovesse necessariamente attivare un accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, e non potesse invece procedere con il controllo formale previsto dall’art. 36-ter.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il controllo formale ex art. 36-ter consente all’Ufficio, sia pure entro limiti istruttori ridotti, di escludere detrazioni d’imposta non spettanti sulla base dei documenti richiesti al contribuente, senza dover necessariamente ricorrere all’accertamento sintetico ex art. 38. Poiché nella specie l’Agenzia si era limitata a negare la detrazione sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente, la procedura utilizzata è stata ritenuta conforme alla norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Il controllo formale consente una sia pur ridotta attività istruttoria e permette all’Ufficio di escludere, in tutto o in parte, detrazioni d’imposta non spettanti sulla base dei documenti richiesti al contribuente, con comunicazione dell’esito a pena di nullità.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Non è necessario ricorrervi quando la contestazione della non spettanza della detrazione può essere effettuata mediante controllo formale ex art. 36-ter sulla documentazione prodotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 non si esaurisce in un mero riscontro cartolare automatico, ma consente all’Amministrazione finanziaria una limitata attività istruttoria sui documenti richiesti al contribuente.
- L’Ufficio può, all’esito del controllo formale, escludere detrazioni o deduzioni d’imposta non spettanti senza dover necessariamente instaurare un accertamento più ampio ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, se la contestazione si fonda sulla documentazione acquisita.
- La procedura ex art. 36-ter è legittima quando l’Amministrazione contesta la spettanza del beneficio fiscale sulla base della documentazione fornita dal contribuente e non introduce una ricostruzione sostanziale alternativa dei redditi.
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