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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25419/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per illegale detenzione di una pistola. L'unico motivo deduceva il difetto di prova della funzionalità dell'arma, riproponendo sostanzialmente le medesime censure già svolte in appello. La difesa contestava che fosse stata adeguatamente dimostrata la capacità dell'arma di esplodere colpi, sostenendo che la motivazione di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva invece spiegato in modo logico e coerente le ragioni della ritenuta funzionalità dell'arma, valorizzando la deposizione di un testimone che aveva descritto l'oggetto come arma comune da sparo, funzionante perché idonea a sparare piombini. Poiché il ricorso si limitava a critiche aspecifiche e alla mera reiterazione dei motivi di appello, è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Non citato.

  • art. 385 c.p.

    Non citato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione quando si limita a riprodurre, senza specifica critica argomentata, i motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dal giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla prova di un elemento fattuale è inidonea se non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con le risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito.
  • La funzionalità di un'arma può essere desunta, in sede di merito, da deposizioni testimoniali che ne descrivano la natura e l'idoneità allo sparo, purché la motivazione sia coerente e priva di fratture logiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare, per colpa nella proposizione dell'impugnazione, una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniDetenzione di armi
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

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