Ordinanza n. 406/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni n. 42/25/CIR del 30.9.2025, prot. n. 0249072 del 7.10.2025, notificata a mezzo pec in data 8.10.2025, giusta nota di trasmissione prot. n. 0250763 dell’8.10.2025, pure impugnata, ad oggetto la “definizione della controversia tra Cellnex Italia spa ed il Comune di Manfredonia (FG) per l’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/Cons. Mobile Tim”, nonché di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 42/25/CIR relativa alla definizione della controversia sull’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità nel territorio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Manfredonia ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito la controversia tra il Comune e Cellnex Italia S.p.A. in merito all’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, nonché la relativa nota di trasmissione e gli atti presupposti e conseguenziali. Nel procedimento amministrativo il Comune aveva espresso parere negativo all’installazione, evidenziando che la nuova infrastruttura avrebbe determinato, entro una distanza di circa 700 metri, la concentrazione di tre infrastrutture per stazioni radio base, in contrasto con la normativa di settore, e aveva auspicato la coubicazione e la condivisione su una struttura già esistente, a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza e in funzione degli obiettivi di pianificazione urbana. In sede cautelare il Comune ha sostenuto che tali ragioni, diversamente da quanto ritenuto dall’Autorità, fossero riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 3, comma 4, lettere c) e d), del d.lgs. 33/2016.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, allo stato del giudizio e con valutazione propria della fase cautelare, un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha considerato che le osservazioni formulate dal Comune nel parere negativo e nel contraddittorio procedimentale fossero riconducibili alle ragioni di cui all’art. 3, comma 4, lettere c) e d), del d.lgs. 33/2016, diversamente da quanto affermato nella delibera impugnata. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile connesso alle esigenze di salvaguardia della salute pubblica. L’istanza cautelare è stata quindi accolta e il provvedimento impugnato è stato sospeso. La trattazione di merito è stata fissata per il 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, lettere c) e d), d.lgs. 33/2016
Le ragioni poste dal Comune a fondamento del parere negativo sull’installazione dell’infrastruttura sono state ritenute, in sede cautelare, riconducibili alle ipotesi previste da tali disposizioni.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda cautelare incidentale e della valutazione giudiziale di fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, le ragioni addotte da un comune per negare l’accesso a un sito destinato all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere valutate anche alla luce delle ipotesi normative che consentono limitazioni connesse alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della pubblica sicurezza e agli obiettivi di pianificazione urbana.
- Sussiste il fumus boni iuris quando il provvedimento dell’autorità di regolazione omette o qualifica erroneamente ragioni comunali che, per il loro contenuto sostanziale, risultano riconducibili alle fattispecie normative rilevanti ai fini del diniego dell’installazione.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’immediata realizzazione dell’infrastruttura, quando siano prospettate esigenze concrete di salvaguardia della salute pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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